IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE . di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in
particolare, i commi 1, 5 e 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni e integrazioni,
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo
1, comma 3;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
reso in data 5 ottobre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n 9746 del 2 novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Finalita' e principi)
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui e' stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione
finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21,
comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento
delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate
nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle
competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali
dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono
altresi' all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti
da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle
regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre
che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1, 5 e 14,
della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e gli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga a norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
(Omissis).
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dall'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
(Omissis).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233 reca: "Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e
per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 reca: "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
"Razionalizzazione della organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 reca:
"Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di
istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma
dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 reca:
"Nuove disposizioni suIl'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 reca:
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
25 giugno 1999, n. 208:
"3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al
decreto legislativo 25 febbraio 1995. n. 77, adeguano il
sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai princi'pi
contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti
pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni, si provvede ad apportare le
necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e
contabilita' approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive
modificazioni.".
- La legge 3 aprile 1997, n. 94 reca: "Modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 reca: "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 reca:
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle ammininistrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
"Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie,
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 353
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri
di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa
delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi el comma 1 e le
istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4 hanno
autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli
obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno ai cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partripazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le, regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi farmativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituii a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati, al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione di bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici di autonomi compiti di
direzione di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali con
connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 23
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1998.
"3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse
finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprio di ciascun grado, ordine e tipo
di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle
stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".