IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE . di concerto con 
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
    Visto l'articolo 21 della legge  15  marzo  1997,  n.  59  e,  in
particolare, i commi 1, 5 e 14; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  1998,
n. 233; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  concernente  il  regolamento  in  materia  di  autonomia  delle
istituzioni scolastiche; 
    Visto il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  e  successive
modificazioni e integrazioni, 
    Visto il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare  l'articolo
1, comma 3; 
    Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; 
    Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
reso in data 5 ottobre 2000; 
    Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; 
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della  legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota n 9746 del 2 novembre 2000; 
 
                               ADOTTA 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                       (Finalita' e principi) 
 
   1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui  e'  stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma  dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. 
   2. Le risorse assegnate  dallo  Stato,  costituenti  la  dotazione
finanziaria di istituto sono utilizzate, a  norma  dell'articolo  21,
comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6,  comma  3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza  altro
vincolo di destinazione che quello  prioritario  per  lo  svolgimento
delle attivita'  di  istruzione,  di  formazione  e  di  orientamento
proprie dell'istituzione interessata, come  previste  ed  organizzate
nel  piano  dell'offerta  formativa  (P.O.F.),  nel  rispetto   delle
competenze attribuite o delegate alle  regioni  e  agli  enti  locali
dalla  normativa  vigente.  Le  istituzioni  scolastiche   provvedono
altresi' all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti
da entrate proprie  o  da  altri  finanziamenti  dello  Stato,  delle
regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e  privati,  sempre
che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni. 
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note al preambolo:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 21, commi 1, 5 e 14,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
          e  degli  istituti  educativi  si inserisce nel processo di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero  sistema formativo. Ai fini della realizzazione
          della  autonomia  delle istituzioni scolastiche le funzioni
          dell'amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
          istruzione   in   materia   di  gestione  del  servizio  di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione  del  diritto  allo  studio  nonche' gli elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione   e  programmazione  definiti  dallo  Stato,  sono
          progressivamente  attribuite  alle istituzioni scolastiche,
          attuando   a   tal   fine  anche  l'estensione  ai  circoli
          didattici,  alle  scuole medie, alle scuole e agli istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli  istituti  tecnici  e  professionali  e  gli istituti
          d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per  tutte le tipologie
          degli  istituti  di  istruzione,  anche  in  deroga a norme
          vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche agli
          istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
          ordinamentali.
              (Omissis).
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dall'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun indirizzo di scuola.
              (Omissis).
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
          1998,  n.  233  reca:  "Regolamento  recante  norme  per il
          dimensionamento  ottimale  delle  istituzioni scolastiche e
          per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
          istituti,  a  norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999, n. 275 reca: "Regolamento recante norme in materia di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
          "Razionalizzazione      della      organizzazione     delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  Il  decreto  legislativo  6 marzo  1998, n. 59 reca:
          "Disciplina   della  qualifica  dirigenziale  dei  capi  di
          istituto  delle  istituzioni  scolastiche autonome, a norma
          dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".
              -  Il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440 reca:
          "Nuove  disposizioni  suIl'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato".
              -  Il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827  reca:
          "Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale dello Stato".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          25 giugno 1999, n. 208:
              "3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  gli  enti  e gli organismi pubblici di cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  con  esclusione degli enti locali di cui al
          decreto  legislativo  25 febbraio  1995. n. 77, adeguano il
          sistema  di contabilita' ed i relativi bilanci ai princi'pi
          contenuti  nella  legge  3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti
          pubblici  disciplinati  dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
          successive  modificazioni,  si  provvede  ad  apportare  le
          necessarie  modifiche  al  regolamento di amministrazione e
          contabilita'  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   18 dicembre   1979,   n.   696,  e  successive
          modificazioni.".
              - La  legge  3 aprile 1997, n. 94 reca: "Modifiche alla
          legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni e
          integrazioni,  recante norme di contabilita' generale dello
          Stato  in  materia  di  bilancio.  Delega  al  Governo  per
          l'individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base del
          bilancio dello Stato".
              -  La  legge  5  agosto  1978, n. 468 reca: "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio".
              -  Il  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279 reca:
          "Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato".
              -  La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi.
              -  Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati  dell'attivita'  svolta  dalle  ammininistrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".

          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59:
              "Art. 21 - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
          e  degli  istituti  educativi  si inserisce nel processo di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero  sistema formativo. Ai fini della realizzazione
          della  autonomia  delle istituzioni scolastiche le funzioni
          dell'amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
          istruzione   in   materia   di  gestione  del  servizio  di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione  del  diritto  allo  studio  nonche' gli elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione   e   programmazione  definiti  dallo  Stato  sono
          progressivamente  attribuite  alle  istituzioni scolastiche
          attuando   a   tal   fine  anche  l'estensione  ai  circoli
          didattici,  alle  scuole medie, alle scuole e agli istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli  istituti  tecnici  e  professionali e degli istituti
          d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per tutte le tipologie,
          degli  istituti  di  istruzione, anche in deroga alle norme
          vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche agli
          istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
          ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 353
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano  a mano che raggiungono i requisti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite  iniziative di formazione del personale da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  per l'adozione dei conseguenti
          interventi  perequativi  e sara' realizzato secondo criteri
          di  gradualita'  che valorizzino le capacita' di iniziativa
          delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun indirizzo di scuola.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi el comma 1 e le
          istituzioni  scolastiche  gia'  dotate  di  personalita'  e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4 hanno
          autonomia  organizzativa  e  didattica,  nel rispetto degli
          obiettivi  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  ai  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,   iniziative  di  partripazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le,  regioni  e l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  farmativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituii  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati,   al   supporto   dell'autonomia  delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  accademie  di belle arti, agli Istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione  e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche.
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  di  bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e)  attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 9
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a)  l'affidamento nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali   scolastici  di  autonomi  compiti  di
          direzione  di  coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali con
          connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c)   la   revisione   del  sistema  di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 23
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
          modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo   d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 6, comma 3 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1998.
              "3.  Le  istituzioni  scolastiche utilizzano le risorse
          finanziarie   a  loro  assegnate  senza  altro  vincolo  di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento proprio di ciascun grado, ordine e tipo
          di  scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle
          stesse  materie,  alle  regioni  e  agli enti locali con il
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".