Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato a
maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica
in seconda votazione nella seduta dell'8 marzo 2001 e dalla Camera
dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda
votazione, nella seduta del 28 febbraio 2001.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si
proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3
della legge 25 maggio 1970, n. 352.
ART. 1.
1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"ART. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento".