IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  direttiva  del consiglio 92/106/CEE del 7 dicembre 1992,
relativa  alla  fissazione  di  norme  comuni  per  taluni  trasporti
combinati di merci tra Stati membri;
  Visto  l'art.  5  della  legge  22 febbraio  1994,  n.  146  (legge
comunitaria  1993),  ai  sensi  del quale la menzionata direttiva del
consiglio  92/106/CEE  del 7 dicembre 1992 deve essere attuata in via
amministrativa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  27 febbraio 1992, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 29 febbraio
1992, n. 50;
  Vista  la  nota  della  rappresentanza  permanente  d'Italia presso
l'Unione  europea  n.  6803 del 3 ottobre 1994, con la quale e' stato
comunicato,  tra  l'altro,  che la commissione dell'Unione europea ha
preso  atto  che  con  il  menzionato  decreto  ministeriale e' stato
effettivamente   recepito   l'art.   4   della  menzionata  direttiva
92/106/CEE;
  Considerato  che  la menzionata direttiva 92/106/CEE risulta quindi
parzialmente   recepita  nell'ordinamento  nazionale  e  che  occorre
pertanto provvedere al suo integrale recepimento.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per "trasporto combinato" si
intendono  i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o
aderenti   all'accordo  sullo  spazio  economico  europeo  nei  quali
l'autocarro,  il  rimorchio,  il  semirimorchio  con  o senza veicolo
trattore,  la  cassa  mobile  o  il contenitore (di 20 piedi e oltre)
effettuano  la  parte  iniziale  o terminale del tragitto su strada e
l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono
le seguenti condizioni:
    a) la  parte  del  tragitto  effettuata  per  ferrovia,  per  via
navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;
    b) la  parte  iniziale  o  terminale  del tragitto, effettuata su
strada,  e'  compresa  fra  il punto di carico della merce e l'idonea
stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale o
fra  il  punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria
di  scarico  piu'  vicina  per  il tragitto terminale ovvero la parte
iniziale  o terminale del tragitto, effettuata su strada, e' compresa
in  un  raggio  non  superiore  a  150  km. in linea d'aria dal porto
fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.