IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la direttiva del consiglio 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri; Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), ai sensi del quale la menzionata direttiva del consiglio 92/106/CEE del 7 dicembre 1992 deve essere attuata in via amministrativa; Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 1992, n. 50; Vista la nota della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 6803 del 3 ottobre 1994, con la quale e' stato comunicato, tra l'altro, che la commissione dell'Unione europea ha preso atto che con il menzionato decreto ministeriale e' stato effettivamente recepito l'art. 4 della menzionata direttiva 92/106/CEE; Considerato che la menzionata direttiva 92/106/CEE risulta quindi parzialmente recepita nell'ordinamento nazionale e che occorre pertanto provvedere al suo integrale recepimento. Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, per "trasporto combinato" si intendono i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, e' compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, e' compresa in un raggio non superiore a 150 km. in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.