Alle regioni e alle province autonome
                              Alle     aziende     e     associazioni
                              professionali interessate
  Con  circolare  n. 165 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 92 del 19 aprile 2000, sono
state fornite informazioni circa la corretta applicazione delle norme
in  materia di etichettatura dei prodotti alimentari nonche' circa le
relazioni esistenti con le norme metrologiche applicabili ai prodotti
alimentari.
  Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti, in relazione
a  ulteriori quesiti pervenuti a questo Ministero ai quali si ritiene
utile   fornire   risposta,  trattandosi  di  problemi  di  interesse
generale.
A) Gamme di volume.
  1) Bevande spiritose.
  Le  bevande  contenenti  alcool  etilico  di  distillazione  di cui
all'allegato  1,  punto  4,  del decreto-legge 4 luglio 1976, n. 451,
come  modificato  dal  decreto  legislativo  25 gennaio 1992, n. 106,
possono  essere  poste  in  vendita  solo se confezionate nella gamma
comunitaria di volumi ivi indicati.
  L'adozione  del  regolamento  n.  1576/89,  con il quale sono state
stabilite norme circa la designazione, la definizione e la vendita di
talune bevande spiritose (contenenti, cioe', alcool di distillazione:
acquaviti,   liquori,   amari,   bitter  ed  altre),  e  la  relativa
applicazione negli Stati membri stanno seguendo un indirizzo diverso.
In molti Stati membri la gamma obbligatoria in parola si applica solo
alle  bevande  spiritose  rientranti  nel  campo  di applicazione del
citato  regolamento  comunitario,  alle  bevande  cioe'  che hanno un
titolo alcolometrico volumico non inferiore a 15%.
  Risultano   attualmente  in  circolazione  in  ambito  comunitario,
pertanto,  bevande di fantasia costituite da succhi di frutta o altri
liquidi  alimentari  con aggiunta di alcool etilico o acquaviti (rum,
whiski,  grappa,  ecc..) in misura inferiore al 15% e confezionate in
contenitori  generalmente  utilizzati  per  il  confezionamento delle
bevande analcoliche, quali 275 ml e 330 ml.
  Alla luce di quanto sopra, considerata anche l'accettazione di tale
situazione  da  parte della Commissione europea, considerato che tali
bevande   cosi'   confezionate   devono  poter  circolare  in  ambito
comunitario e che anche le aziende italiane devono poter competere al
riguardo  con  le  aziende  di  altri  Paesi, si precisa che la gamma
obbligatoria,  di  cui  all'allegato 1, punto 4, del decreto-legge n.
451/1976,  come  modificata  dal decreto legislativo n. 106/1992, per
quanto  riguarda  le  bevande spiritose, si applica solo alle bevande
disciplinate   dal   regolamento  (CEE)  n.  1576/89,  aventi  titolo
alcolometrico non inferiore a 15% vol.
  Di  conseguenza  tutte le altre bevande contenenti alcool etilico o
acquaviti,  aventi  titolo  alcolometrico  inferiore a 15% vol, hanno
liberta'   di   gamma   fino  all'adozione  di  una  specifica  norma
comunitaria.
  2)  Acque  minerali  naturali,  acque  di  sorgente  ed altre acque
confezionate.
  Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, come modificato dal decreto
legislativo  n.  106/1992, all'allegato 1, punto 8a), ha previsto una
gamma  di  volumi nominali per le acque, le acque minerali naturali e
le acque gassate.
  Tali   volumi  sono  opzionali,  nel  senso  che,  in  mancanza  di
specifiche  disposizioni  nazionali,  possono essere utilizzati altri
volumi,   fermo   restando   che   questi  ultimi  hanno  diritto  di
circolazione comunitaria solo nei Paesi che li consentono.
  In  Italia,  e  solo  per le acque minerali naturali, poi, e' stato
fissato  il  limite  di  2  litri  dall'art. 10, comma 4, del decreto
legislativo  n.  105/1992. Cio' significa che, salvo che per le acque
minerali naturali (che, si ripete, non possono essere condizionate in
contenitori  di  capacita'  superiore  a  2  litri),  possono  essere
utilizzati  altri  volumi fino a 10 litri, oltre quelli elencati alla
colonna 1 del citato allegato del decreto-legge n. 451/1976.
  Si portano degli esempi per chiarire meglio quanto sopra:
    a) un'acqua   minerale   naturale  puo'  essere  confezionata  in
contenitori  da  1,250  litri e circolare sul mercato nazionale (dove
non  e' prescritta una gamma obbligatoria, salvo il limite massimo di
2 litri) e nei Paesi che consentono tale volume;
    b) un'acqua  minerale  naturale  confezionata in contenitori da 3
litri non puo' circolare sul mercato nazionale (considerato il limite
dei 2 litri), ma puo' essere destinata a mercati che consentono detto
volume.
    c) le  acque  di  sorgente  e  le  altre acque potabili, oltre ai
volumi  previsti  dal  citato  decreto-legge n. 451/1976, allegato 1,
punto  8a),  possono  essere  confezionate  anche  in  altri volumi e
circolare  sia sul mercato nazionale che sui mercati dei Paesi che li
consentono.
  In  relazione  alle  disposizioni comunitarie che hanno previsto la
possibilita'   di   immissione   sul   mercato   di   acque  potabili
confezionate,  senza peraltro prescrivere una specifica denominazione
di   vendita,   si   ritiene,   altresi',   utile  precisare  che  la
denominazione "acqua minerale naturale" e' una denominazione protetta
e  riservata.  Pertanto  non possono essere utilizzati, per designare
altri prodotti, termini facenti parte di tale denominazione o simili,
quale  "acqua  mineralizzata",  suscettibili  di  trarre in errore il
consumatore  circa  la  natura  dei  prodotti. Le parole "minerale" e
"naturale",  riferite  alle acque, sono riservate alle acque minerali
naturali   riconosciute  dalle  competenti  autorita'  dei  Paesi  di
origine, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie in materia.
B) Acqueviti.
    a) Il regolamento (CEE) n. 1576/89, all'allegato II, prevede, tra
i  prodotti  a  indicazione  geografica, talune grappe regionali e la
grappa di Barolo.
  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 297/1977, inoltre,
prevede  la  possibilita'  di  produrre  la grappa di Barolo mediante
l'utilizzazione delle vinacce del vino Barolo.
  Nel  primo  caso  la  produzione deve provenire dalla distillazione
effettuata  all'interno  del territorio comunale di Barolo di materie
prime prodotte nel comune di Barolo.
  Nel  secondo  caso  la produzione di grappa di Barolo deve avvenire
nel  rispetto  delle  disposizioni  al  riguardo stabilite dal citato
decreto  n.  297/1997  per  tutte  le  grappe  ottenute  alle  stesse
condizioni.
    b) Lo stesso decreto n. 297/1997 ha contemplato la definizione di
"acquavite",  in  quanto  non  prevista  dal  regolamento  (CEE)  del
Consiglio  n.  1576/89.  La  definizione  data  e'  la seguente: "Per
acquavite   si   intende   la   bevanda   spiritosa   ottenuta  dalla
distillazione  di  fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate,
in  modo che la bevanda mantenga i princi'pi aromatici delle sostanze
fermentate".
  Ai  sensi  di tale disposizione talune distillerie hanno avviato la
produzione  di  nuove  acqueviti,  diverse  da quelle contemplate dal
citato  regolamento  comunitario.  Si  evidenzia  al  riguardo che il
prodotto  finito  va posto in vendita con la denominazione "acquavite
di" seguita dal nome della materia prima utilizzata, quale "acquavite
di miele" ottenuta dalla distillazione del miele fermentato.
  Dette  acqueviti  dovranno avere un titolo alcolometrico minimo non
inferiore a quello minimo previsto dal citato regolamento comunitario
e cioe' 36% vol.
C) Carni bovine e bufaline.
  La  legislazione  italiana  (legge  4 aprile  1964, n. 171, art. 1,
decreto ministeriale 3 febbraio 1977, articoli 9 e 10) prevede che le
carni  poste in vendita al consumatore devono riportare l'indicazione
della  categoria  degli  animali da cui provengono. Tali disposizioni
sono da considerarsi non piu' applicabili, in quanto contrastanti con
le  regole  dettate  dal  decreto  legislativo n. 109/1992 per quanto
riguarda  le  modalita'  e,  per  quanto riguarda la diversificazione
delle carni delle specie bovina e bufalina, con i regolamenti (CE) n.
1760  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 e n.
1825 della Commissione del 25 agosto 2000.
  Alla  luce  di  quanto  sopra,  viste le esigenze manifestate dalle
organizzazioni professionali interessate di avere disposizioni quanto
piu'  chiare  e' possibile, si ritiene utile evidenziare che le carni
bufaline  sono  espressamente  comprese  nella  categoria delle carni
bovine.  L'indicazione  della  loro specie, pertanto, e' da ritenersi
facoltativa.
D) Oli vergini di oliva.
  A  ulteriore  chiarimento  di quanto evidenziato nella circolare n.
165  del  31 marzo  2000, si ritiene utile far presente che l'obbligo
del  preconfezionamento degli oli vergini di oliva non si applica, ai
sensi  del  secondo  comma  dell'art.  7 della legge n. 35/1968, come
sostituito dall'art. 26 del decreto legislativo n. 109/1992, agli oli
vergini  trasportati dai frantoi ai luoghi di confezionamento nonche'
ai produttori agricoli che hanno trasformato le loro olive presso gli
stessi frantoi.
  Nel  caso  di vendita diretta al consumatore da parte dei frantoi o
dalle  aziende  agricole  l'obbligo del preconfezionamento e' assolto
con  l'applicazione  sui  contenitori  di  un'etichetta  sulla  quale
figurino le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 3 del decreto
legislativo  n. 109/1992. In ogni caso la chiusura ermetica non e' da
ritenersi obbligatoria per tale tipo di vendita.
  Si  evidenzia,  infine,  che  il testo del comma 2 dell'art. 26 del
decreto  n.  109/1992,  a  seguito  di  errata corrige, risulta cosi'
formulato:  "La  disposizione di cui al comma 1 non si applica quando
venga   trasferito  olio  di  oliva  dal  frantoio  al  deposito  del
produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario".
E) Precisazioni.
  Si ritengono, infine, necessarie le seguenti precisazioni:
    a) nella   circolare   n.  163  del  20 novembre  1998  (Gazzetta
Ufficiale  n.  293  del  16 dicembre 1998) - paragrafo X - per meglio
rispondere alle effettive esigenze di controllo da parte degli organi
addetti,  il  registro  di  lavorazione  delle  materie prime, di cui
all'art.  10,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio  1997,  n.  297,  deve  prevedere giornalmente i numeri dei
misuratori  e,  solo  al  momento dell'accertamento, lo scarico delle
relative   materie   prime  utilizzate  suddivise  per  tipologia  di
prodotti;
    b) nella  circolare n. 165 del 31 marzo 2000 gli esempi riportati
al  punto  5  preceduti  dalle  parole  "ne sono esempi" sono casi di
esenzione del QUID.
      Roma, 12 marzo 2001
                                                   Il Ministro: Letta