IL VICE COMMISSARIO
                  delegato per l'emergenza rifiuti
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
gennaio  1999, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile, n. 2983 del 31 maggio 1999,
con  la quale il Presidente della Regione siciliana e' stato nominato
Commissario  delegato per la realizzazione degli interventi necessari
per far fronte alla situazione di emergenza;
  Considerato  che, con ordinanza commissariale del 23 novembre 1999,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del
14  gennaio  2000,  e'  stato  fatto  divieto a qualsiasi soggetto di
introdurre nel territorio della Regione siciliana rifiuti provenienti
da altre regioni o dall'estero, fatte salve motivate apposite deroghe
inerenti  ad  iniziative  poste  in  essere  a  livello nazionale, da
autorizzarsi con specifico provvedimento del Commissario delegato, ai
sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata ordinanza n. 2983/1999;
  Visto   l'art.   2,   lettera   o),   dell'ordinanza  del  Ministro
dell'interno,  delegato per il coordinamento della protezione civile,
n.  3048  del  31  marzo  2000, che ha soppresso il predetto comma 6,
sostituendolo   con   i  seguenti:  "6.  E'  vietato  l'ingresso  nel
territorio   della  Regione  siciliana  dei  rifiuti  destinati  allo
smaltimento  provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza
sull'applicazione  di  tale divieto e' affidata ai prefetti" e "7. Il
commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli
obiettivi   del   piano,   ed  in  particolare,  con  riferimento  al
progressivo  incremento  della percentuale di raccolta differenziata,
ed  al  fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonche' il
recupero  del  CDR  prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta
differenziata,  disciplina - d'intesa con il Ministro dell'ambiente -
l'importazione  nel  territorio  della  Regione  siciliana di rifiuti
destinati  ad  essere riciclati o recuperati nel territorio regionale
medesimo";
  Vista  la  disposizione del Commissario delegato - Presidente della
Regione   siciliana  n.  190  del  17  ottobre  2000,  con  la  quale
l'assessore  regionale  per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo
Lo  Monte,  e'  stato  nominato  vice  commissario, con le competenze
afferenti   il   Commissario   delegato   e   tutte  le  attribuzioni
amministrativo-contabili  scaturenti  dall'attuazione  delle predette
ordinanze di protezione civile;
  Considerato  che  occorre  disciplinare  l'ingresso  in  Sicilia di
rifiuti  destinati  ad  essere  riciclati e recuperati nel territorio
regionale medesimo;
  Considerato  che  ai  fini  della  presente  ordinanza  valgono  le
definizioni stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 22/1997;
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al
comma  5,  che  le  informazioni  contenute  nel registro di carico e
scarico  dei rifiuti devono essere rese in ogni momento all'autorita'
di controllo che ne fa richiesta;
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al
comma 4, che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila  a  lire  tremilioni  nei  casi di mancato invio alle
autorita' competenti dei registri di cui al precedente art. 12;
  Visto  che  il  Ministro  dell'ambiente,  con  nota n. 15792 del 30
novembre  2000,  ha reso l'intesa richiesta "cosicche' nell'ordinanza
commissariale  venga  previsto: l'applicazione della disciplina anche
all'importazione  di rifiuti destinati al recupero compresi i rifiuti
destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997; l'obbligo del richiedente
di  indicare la percentuale di beni e prodotti recuperati dai rifiuti
importati   e   la  percentuale  di  rifiuti  che  deriveranno  dalle
operazioni  di  recupero;  l'obbligo  del  richiedente di indicare la
specifica  destinazione  dei  rifiuti  derivanti  dalle operazioni di
recupero";
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  vietato  l'ingresso  nel territorio della Regione siciliana dei
rifiuti  destinati  allo  smaltimento  provenienti da altre regioni o
dall'estero.  La  vigilanza  sull'applicazione  di  tale  divieto  e'
affidata ai prefetti.