IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  204  del 5 giugno 1998 recante
disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della   politica   nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
tecnologica;
  Visti  in  particolare  gli  articoli  1 e 2 del citato decreto che
prevedono fra l'altro:
    che   il   Governo  determini  nel  Documento  di  programmazione
economica  e finanziaria gli indirizzi e le priorita' strategiche per
gli  interventi  a  favore  della  ricerca, definendo il quadro delle
risorse finanziarie da attivare;
    che  il C.I.P.E. valuti preliminarmente lo schema degli indirizzi
da inserire nel DPEF e da utilizzare come base per la predisposizione
del Programma nazionale per la ricerca (PNR);
    che il Programma nazionale ricerca e i suoi aggiornamenti annuali
siano sottoposti all'approvazione del CIPE;
    che  il  PNR  definisca  gli obiettivi generali e le modalita' di
realizzazione  degli  interventi, "alla cui realizzazione concorrono,
con  risorse  disponibili  sui loro stati di previsione o bilanci, le
pubbliche  amministrazioni, ivi comprese le universita' e gli enti di
ricerca";
    che le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi
che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, operino in
coerenza con le finalita' del PNR;
    che  sia  istituito,  nello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  un Fondo
Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) destinato a finanziare, su
deliberazione di questo Comitato, specifici interventi di particolare
rilevanza strategica indicati nel PNR;
  Vista  la legge n. 46 del 17 febbraio 1982, concernente "Interventi
per  i settori dell'economia di rilevanza nazionale", che all'art. 14
istituisce  il  Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
(FIT);
  Vista la legge n. 808 del 24 dicembre 1985 concernente interventi a
favore del settore aeronautico;
  Vista  la  legge n. 266 del 7 agosto 1997 che, all'art. 4, comma 3,
dispone  finanziamenti  a favore dei programmi aeronautici di elevato
contenuto tecnologico (EFA);
  Visto  il  decreto  legislativo  n. 123 del 31 marzo 1998 che detta
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle  imprese  e  che, in particolare, agli articoli 5 e 6,
definisce le caratteristiche dei procedimenti valutativi e negoziali;
  Vista  la  legge  n.  448  del 23 dicembre 1998, "Misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo", che all'art. 8,
disciplina  la  tassazione  sulle  emissioni  di anidride carbonica e
misure compensative;
  Vista   la  legge  n.  144  del  17 maggio  1999  che  all'art.  30
istituisce,  nell'ambito  dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti  e  della navigazione, un fondo speciale per la ricerca nel
settore  del  trasporto,  cui  affluisce  una quota pari all'1% degli
stanziamenti per investimenti nei trasporti, al netto delle spese per
operazioni  finanziarie,  e  la cui ripartizione e' di competenza del
Ministro dei trasporti;
  Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, concernente
"Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle  tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori", che, all'art. 5
istituisce il Fondo agevolazioni per la ricerca (FAR);
  Visto  il  d.d.l.  Finanziaria  2001  approvato  dal Senato in data
20 dicembre  2000  e  attualmente all'esame della Camera dei Deputati
(A.C. n. 7328-bis-B), che in particolare:
    all'art. 103 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro del bilancio e della programmazione economica,
di un fondo pari al 10% dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, da
destinare,  fra  l'altro, al finanziamento della Ricerca scientifica,
nel  quadro  del  programma  nazionale  della  ricerca,  nella misura
individuata dal Consiglio dei Ministri;
    all'art.  104, istituisce, presso il Ministero dell'universita' e
della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,  il  Fondo  per  gli
investimenti nella ricerca di base (FIRB) con una dotazione pari a 75
mld. nel triennio;
    all'art.  108,  in  relazione  all'attivazione  di agevolazioni a
favore  degli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo  attraverso  lo
strumento  del credito d'imposta, conferisce al FAR e al FIT la somma
di 270 mld. per ciascun fondo nel triennio 2001-2003;
  Visto, altresi', che il succitato d.d.l. Finanziaria 2001 approvato
dal  Senato  in  data  20 dicembre 2000 e attualmente all'esame della
Camera dei Deputati (A.C. n. 7328-bis-B):
    agli   articoli   109   e  110  istituisce  presso  il  Ministero
dell'ambiente  un  fondo  per interventi di promozione dello sviluppo
sostenibile  con dotazione di 250 mld. per il triennio 2001-2003 e un
fondo  per  la riduzione delle emissioni in atmosfera e la promozione
dell'efficienza  energetica  e delle fonti sostenibili, da finanziare
con  una  quota  del  3% delle entrate di cui all'art. 8 della citata
legge n. 448/1998;
    all'art.  111  assegna all'ENEA la somma di 200 mld. nel triennio
per   la  realizzazione  di  un  programma  di  ricerca,  sviluppo  e
dimostrazione  per  la  produzione  di  energia  elettrica da energia
solare  e  di  un  programma  di  ricerca  e  sviluppo  sulle celle a
combustibile ad alto rendimento;
    all'art.  112  destina  una  quota  non  inferiore  al  10% della
dotazione  del  fondo  di  cui  all'art.  103  della medesima legge a
interventi    di    prevenzione    e    riduzione   dell'inquinamento
elettromagnetico, comprese le relative attivita' di studio e ricerca;
all'art.  123  istituisce  un  contributo  annuale  per  la sicurezza
alimentare   destinato   a   finanziare  il  fondo  per  lo  sviluppo
dell'agricoltura  biologica  e  di  qualita'  cui e' assegnato anche,
l'importo di lire 45 mld. per il triennio 2001-2003;
    all'art.  145,  comma  5,  dispone  che  una  quota  definita dal
C.I.P.E.  delle  disponibilita' assegnate all'attuazione della citata
legge   n.   808/1985  sia  destinata  a  progetti  aerospaziali  con
particolari  ricadute  commerciali,  con  le modalita' e nelle misure
dalla stessa legge stabilite;
  all'art.  145,  comma  38, autorizza, per il 2001-2002, la spesa di
complessivi  425  mld.  per  programmi del settore aeronautico di cui
all'art. 4, comma 3, della citata legge n. 266/1997;
  Visto  il  disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di
navigazione  satellitare" approvato dal Senato in data 28 giugno 2000
e  attualmente  all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 7154), che,
al  fine  di  sviluppare  le  iniziative  italiane  nel settore della
navigazione  satellitare  autorizza la complessiva spesa di 600 mld.,
anche attraverso le relative attivita' di ricerca;
  Visto il V programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo
sviluppo  tecnologico  1998-2002,  approvato  il 22 dicembre 1999 dal
Consiglio  dei  Ministri  per  la  ricerca  europea  con Decisione n.
182/1999/EC;
  Vista  la propria delibera n. 51 del 25 maggio 2000 di approvazione
delle  linee  guida  per il programma nazionale di ricerca 2001-2003,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172
del  20 luglio  2000,  nella  quale  vengono individuati i principali
obiettivi,  orientamenti e priorita' della politica della ricerca per
il periodo 2001-2003;
  Vista  la  propria  delibera n. 113 del 2 novembre 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 281 del 1o dicembre 2000, con la quale
questo  Comitato,  nell'esprimere  parere  favorevole sullo schema di
Piano  generale  dei  trasporti  e  della  logistica  (PGT), richiama
l'esigenza  di  assicurare il coordinamento operativo delle attivita'
di  ricerca  previste  dal  PGT  con il quadro definito dal Programma
nazionale ricerca;
  Visto   il  Programma  operativo  nazionale  "Ricerca  scientifica,
sviluppo  tecnologico,  alta  formazione",  predisposto dal Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in
attuazione  del  Quadro  comunitario  di  sostegno  2000-2006  per le
regioni italiane dell'Obiettivo 1;
  Visto  il  "Patto  sociale  per  lo  sviluppo  e l'occupazione" del
22 dicembre  1998  che riconosce il ruolo decisivo che la scienza, la
tecnologia e la disponibilita' di risorse umane qualificate rivestono
per  lo  sviluppo, la competitivita' e la modernizzazione del paese e
afferma la necessita' di portare la relativa spesa in quota del PIL a
livelli europei;
  Viste le conclusioni del Consiglio europeo straordinario tenutosi a
Lisbona  il  23-24 marzo  2000  che,  individuando  la  ricerca  come
elemento  generatore  di  sviluppo  economico, occupazione e coesione
sociale  chiede,  fra l'altro, che vengano poste in essere iniziative
volte a promuovere la mobilita' dei ricercatori, a creare un contesto
favorevole  agli  investimenti  privati  in ricerca, a semplificare e
rafforzare i sistemi di tutela brevettuale;
  Visto  il Documento di programmazione economico finanziaria per gli
anni  2001-2004, che nel capitolo "innovazione, formazione, cultura",
riafferma,  fra  l'altro,  la  necessita'  di un crescente impegno in
ricerca,  nei limiti delle compatibilita' finanziarie, richiamando la
citata delibera di approvazione delle linee guida per il PNR;
  Visto  il  Programma  nazionale di ricerca 2001-2003 presentato dal
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
alla  IV  Commissione CIPE "Ricerca e Formazione" in data 14 dicembre
2000 e su cui la Commissione ha espresso parere favorevole;
  Tenuto  conto  dell'anomalia  strutturale del Sistema scientifico e
tecnologico nazionale evidenziata nei seguenti elementi:
    la  spesa  in  Ricerca  in  percentuale  del  PIL ed il numero di
ricercatori  in  percentuale degli occupati pari a circa la meta' del
valore medio dei Paesi europei;
    il  tasso  di  crescita  reale  negativo tra il 1990 e 1998 della
spesa  in  Ricerca  scientifica  che  ha  determinato  un progressivo
accrescimento del divario rispetto alla media europea;
    la  scarsa  attrattivita' e competitivita' del mercato del lavoro
nel settore Ricerca;
    la  persistente  insufficienza  della  spesa  in ricerca da parte
delle imprese;
    i  deboli  legami fra scienza e mercato e tra finanza e ricerca e
l'inadeguata  capacita'  di  valorizzazione  della  conoscenza a fini
economici e sociali;
    la  graduale  riduzione  nell'ultimo decennio della incidenza dei
settori ad alta tecnologia sul PIL e sul totale delle esportazioni;
    l'ampio  ricorso  a  brevetti prodotti all'estero a fronte di una
limitata produzione brevettuale interna.
  Considerato  che  tale  anomalia  ha  gia'  prodotto  e  continua a
produrre  effetti  negativi  sulla  competitivita' del nostro sistema
socio-economico;
  Tenuto    conto,   inoltre,   della   particolare   situazione   di
sottodimensionamento  e debolezza strutturale del sistema ricerca nel
Mezzogiorno;
  Considerato che la condizione di ritardo del sistema italiano della
ricerca  e'  stata  di  recente  confermata dalla Commissione europea
nella  "Comunicazione  sugli indicatori strutturali" del 27 settembre
2000  che, allo scopo di valutare i progressi compiuti dai vari paesi
nell'attuazione   della   "strategia   di   Lisbona",   ha  preso  in
considerazione,  per il settore ricerca, indicatori quali la spesa in
ricerca  e  sviluppo,  il  numero  dei brevetti nei settori dell'alta
tecnologia,  la quota di esportazioni di prodotti ad alta tecnologia,
la quota PIL degli investimenti in "venture capital";
  Considerato  il ruolo fondamentale e crescente dell'investimento in
ricerca  per  assicurare  la competitivita' del sistema economico nei
mercati globali e, piu' in generale, il conseguimento degli obiettivi
di occupazione qualificata e crescita civile del Paese;
  Tenuto  conto  che  il Parlamento europeo nella sua risoluzione del
18 maggio  2000 ha invitato i governi dei paesi membri a portare, nel
prossimo biennio la quota della spesa per ricerca al 3% del PIL;
  Ritenuto  che  l'obiettivo  di raddoppiare in sei anni la quota del
PIL  destinata  all'investimento  in  ricerca,  enunciato nelle linee
guida,  pur  comportando  un  notevole  impegno in termini di finanza
pubblica, rappresenta una condizione minimale per evitare l'ampliarsi
del divario nei confronti dei partner internazionali;
  Ritenuto opportuno che le risorse relative al FISR per l'anno 2000,
non  ancora  ripartite  nel  corso del corrente anno, siano destinate
all'attuazione  del  PNR  2001-2003  e  vengano ripartite secondo gli
orientamenti  espressi  nel  programma di cui alla presente delibera,
concorrendo alla copertura degli interventi in esso previsti;
  Tenuto  conto  che  il conseguimento degli obiettivi indicati nelle
Linee  Guida  in termini di quota della ricerca sul PIL comporterebbe
una  crescita globale della spesa annua per ricerca da 23.000 mld nel
2000  a circa 42.000 mld nel 2006, raggiungendo il pareggio tra quota
pubblica  e  quota  privata,  e  che,  per  conseguire tali obiettivi
l'intervento  pubblico  dovrebbe  passare  dai 13.000 mld del 2000 ai
21.000 mld nel 2006;
  Tenuto conto, in particolare che tale incremento, al fine di creare
la  necessaria  discontinuita',  dovrebbe  concentrarsi  nel triennio
2001-2003  con un impegno aggiuntivo rispetto al livello attuale pari
a 8.000 mld. entro il 2003;
  Considerato   che  un  incremento  degli  investimenti  in  Ricerca
comportera'  una  progressiva  e  rilevante  crescita  di occupazione
qualificata;
  Tenuto  conto  che  il  PNR 2001-2003 sopracitato prevede una spesa
aggiuntiva  nel  triennio  pari complessivamente a circa 5000 mld. di
fondi  statali  ed  e'  stato  dimensionato in funzione delle risorse
messe a disposizione dal d.d.l. finanziaria per il 2001;
  Ritenuto  necessario favorire una crescita dell'impegno del settore
privato nel finanziamento degli investimenti in ricerca;
  Ritenuto che la definizione di un quadro di riferimento pluriennale
per il settore possa costituire un rilevante elemento di stimolo e di
accrescimento  dell'efficacia  degli  apporti  sia  del  mondo  della
ricerca pubblica che di quello dell'impresa;
  Tenuto  conto che il PNR 2001-2003 sopra citato definisce finalita'
e strategie relative al complesso del sistema ricerca nazionale;
  Udita  la  relazione  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;

                              Delibera:
  1.  E'  approvato il Programma nazionale ricerca 2001-2003 allegato
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
  2.  Il  programma  approvato, in particolare, prevede tre classi di
interventi:
    a) Interventi strutturali con ritorni nel medio-lungo periodo (ex
interventi 3.3.1.1 - 3.3.1.2 - 3.3.1.3. Linee Guida PNR);
    b)  Interventi  di  breve-medio  periodo  (ex interventi 3.3.2.1,
.3.3.2.2 e 3.3.2.3. delle Linee Guida del PNR);
    c)  Azioni  trasversali,  ex interventi 3.3.3.1 delle Linee Guida
del PNR).
  In  ciascuna  classe di interventi sono comprese le azioni e i temi
di seguito riportati:
    A. Programmi strutturali con ritorni nel medio-lungo periodo
     ---->  Vedere Programma nazionale ricerca 2001-2003  <----


  Il  finanziamento  degli  interventi  strutturali, previsto, per la
parte a carico del bilancio statale, in complessivi 1820 Mld (939,952
Meuro), sara' assicurato con risorse FIRB incrementate a valere sulla
quota  del  10%  riveniente  dal  rilascio  delle  licenze UMTS e per
ulteriori  200  Mld  (103,291  Meuro),  a  valere  sui fondi speciali
assegnati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica dal d.d.l. finanziaria 2001 per il triennio 2001-2003.
  Al  finanziamento  degli interventi di cui al punto A si procedera'
attraverso:
    modalita'  procedurali  negoziali, anche mediante l'emanazione di
specifici bandi, per gli interventi A.1 e A.3;
    modalita'  procedurali  valutative a sportello per gli interventi
A.2.
  Per  gli  interventi A.4 e A.5 saranno previste specifiche quote di
risorse all'interno degli interventi A.1, A.2, A.3.
  Le  modalita'  di  gestione  degli  interventi  di  tipo  A saranno
definite con successivi decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.

                B. Interventi di breve-medio periodo
  B.1     Ricerca     per     l'innovazione    nel    manifatturiero,
nell'agroalimentare e nelle PMI:
    produzione efficiente;
    produzione intelligente;
    processi e progettazione eco-efficienti;
    produzione ed organizzazione del lavoro;
    riqualificazione,   conservazione   e  produzione  delle  risorse
agro-alimentari.
  B.2 Ricerca per l'innovazione nei Trasporti e nell'Intermodalita'
  Trasporti terrestri e Tecnologie marine:
    veicoli economici, ecologici ed intelligenti
    veicoli innovativi e sicuri;
    interazione uomo-veicolo;
    navi e mezzi marini avanzati;
    uso del mare a fini di trasporto;
    monitoraggi e/o esplorazione del mare.
  Mobilita' e Intermodalita' sostenibili:
    scenari socioeconomici;
    studi  sulle diverse condizioni (infrastrutturali, ambientali, di
sicurezza  rispetto  ad  incidenti  e rispetto ad attivita' illecite,
legate ai fattori umani);
    nuove  prospettive  di  natura  tecnica  ed  organizzativa per la
gestione dei sistemi di trasporto;
  Aeronautica:
    riduzione dei costi e tempi di arrivo sul mercato;
    aumento dell'efficienza;
    aumento della compatibilita' ambientale;
    aumento della capacita' operativa e della sicurezza.
  B.3 Ricerca per l'innovazione nella gestione dei Beni culturali:
    Sviluppo di pratiche innovative per la fruizione di massa;
    Tecniche diagnostiche non distruttive;
    Tecnologie di recupero e conservazione;
    Analisi dell'impatto del microclima sullo stato di conservazione;
  B.4  Ricerca  per  la  tutela  dell'Ambiente  e  per  la promozione
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili:
    Riduzione delle emissioni in atmosfera;
    Minore uso delle risorse naturali non riproducibili;
    Riduzione del consumo di risorse idriche;
    Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico;
    Minore consumo energetico;
    Maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili;
    Modelli economici, sociali e tecnologici di sviluppo sostenibile;
    Monitoraggio e controllo dei processi di dissesto idrogeologico e
del territorio;
    Interventi,   strutturali  e  non,  di  mitigazione  del  rischio
idraulico e da dissesto del terreno;
    Sistema  cartografico  e di riferimento come base unitaria per la
mappatura  della  conoscenza  dell'esistente  e  delle  progettazioni
future.
  B.5 Spin-off e formazione imprenditoriale:
    Promozione  e  formazione  di  imprenditori e manager in grado di
creare  valore  economico  e sociale attraverso la gestione integrata
delle conoscenze e delle tecnologie.
     Il finanziamento degli interventi di breve-medio   periodo
  Il  finanziamento  degli  interventi  di breve-medio periodo per il
triennio  sara'  assicurato  dalle  risorse  FISR,  compresi  i fondi
relativi   all'anno   2000,   FAR,  FIT,  integrate  da  assegnazioni
specifiche  per le diverse linee d'intervento, rese disponibili dalle
singole  amministrazioni  ed  in particolare dalle risorse di seguito
indicate,  da  attivare  con  modalita'  ed  intensita'  che  saranno
definite d'intesa con le amministrazioni competenti.
B1  Ricerca per l'innovazione nel manifatturiero, nell'agroalimentare
                             e nelle PMI
  Credito  d'imposta  di  competenza del Ministero dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, 270 mld. (art. 108 ddl fin.
2001).
  Credito  d'imposta  di competenza del Ministero dell'industria, 270
mld (art. 108 ddl fin. 2001).
  Quota  da  definire  del  fondo istituito presso il Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  per  lo  sviluppo dell'agricoltura
biologica e di qualita' (art. 123 ddl fin. 2001).
  B2 Ricerca per l'Innovazione nei Trasporti e nell'Intermodalita'
  Quota  del  fondo  istituito  presso il Ministero dei trasporti, ai
sensi  dell'art.  30  della  legge n. 144/1999 per l'effettuazione di
attivita'  di studio, consulenza, ricerca e alimentato con l'1% degli
investimenti realizzati nel settore trasporti;
  Quota  da  definire  sulle  disponibilita'  di  cui  alla  legge n.
808/1985  da destinare a progetti aerospaziali (art. 145, comma 5 ddl
fin. 2001);
  Quota  dei  445 mld. per i programmi nel settore aeronautico di cui
all'art.  4  della  legge  n.  266/1997  (art. 145, comma 38 ddl fin.
2001);
  Quota  destinata  alla  ricerca  delle iniziative nel settore della
navigazione satellitare di cui alle premesse.
   B3 Ricerca per l'innovazione nella gestione dei Beni culturali
  Risorse da definire d'intesa con il Ministero competente.
B4   Ricerca   per  la  tutela  dell'Ambiente  e  per  la  promozione
        dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili
  B.4.1. Tutela ambiente:
    Quote  da  definire  dei  fondi  istituiti  presso  il  Ministero
dell'ambiente  per la promozione dello sviluppo sostenibile, 250 mld.
(art.  109  ddl  fin.  2001),  per  la  riduzione  delle emissioni in
atmosfera  e  per  la promozione dell'efficienza energetica, 3% delle
entrate della carbon tax (art. 110 ddl fin. 2001) e della quota parte
del  fondo  costituito  con  proventi  UMTS riservata a interventi in
materia di inquinamento elettromagnetico (art. 112 ddl fin. 2001).
  B.4.2 Promozione efficienza energetica e fonti rinnovabili:
    contributo   straordinario  di  200  mld  concesso  all'ENEA  per
l'attuazione  di  un  programma  di  ricerca,  sviluppo  e produzione
dimostrativa  su  scala  industriale  di  energia elettrica a partire
dall'energia solare (art.111 ddl fin. 2001).
  B5. Spin-off e formazione imprenditoriale:
    linea finanziata attraverso l'utilizzo coordinato di FAR e FIT.
  Il  CIPE, tramite l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 comma
2  del  decreto  legislativo n. 204/1998, curera' il coordinamento di
questi  interventi  nella  loro fase di impostazione ed attuazione ed
inoltre  assicurera'  l'integrazione  degli  apporti finanziari delle
diverse Amministrazioni con il Fondo FISR.
  A  valere  sulla  quota del 10% dei proventi delle licenze UMTS, la
dotazione  del  FAR,  del  FISR e del FIT verra' incrementata con gli
importi qui di seguito indicati:
    250  miliardi  (129,114  Meuro) al FAR per attivita' connesse con
"Ricerca per l'Innovazione nel Manifatturiero, nell'agro-alimentare e
nelle PMI" e di "Spin-off e formazione imprenditoriale";
    50  miliardi  (25,823 Meuro) al FIT per attivita' connesse con la
valorizzazione  dei  risultati  della ricerca in attivita' innovative
delle imprese;
    100 miliardi (51,646 Meuro) al FISR, cosi' ripartiti:
      25 Mld. per attivita' di ricerca in campo ambientale;
      25 Mld. per attivita' di ricerca in campo energetico;
      20  Mld. per attivita' nel campo dello sviluppo tecnologico per
l'osservazione della terra;
      15 Mld. per attivita' di ricerca in campo agro-alimentare;
      15 Mld. per attivita' di ricerca nel campo dei beni culturali.
                        C. Azioni trasversali
  C.1  Sostegno  all'internazionalizzazione  del  Sistema Scientifico
Nazionale  e  alla  sua apertura verso i Paesi in via di sviluppo con
particolare attenzione al mediterraneo extracomunitario:
    assunzione  nei  Programmi  Strategici  di direttrici prioritarie
comunitarie;
    sviluppo  di  Centri  di  Eccellenza  convergenti sulla strategia
comunitaria per lo Spazio Europeo della Ricerca;
    costituzione  di due Grandi lnfrastrutture di Ricerca integrabili
nell'Europa e nell'area Mediterranea;
    sostegno     a     progetti     di     ricerca     mirati    alla
internazionalizzazione.
  C.2  Incentivi  per  premiare  la  produttivita' e l'eccellenza del
lavoro di ricerca;
  C.3 Valutazione, monitoraggio ed aggiornamento del PNR:
    monitoraggio    ed   accompagnamento   all'interno   dei   grandi
Progetti-Obiettivo;
    prospezione  sulle tendenze scientifiche e tecnologiche a livello
globale;
    analisi  delle  migliori  pratiche  nella  definizione e gestione
delle politiche scientifiche e tecnologiche.
  C.4  Valorizzazione  delle opportunita' connesse al passaggio delle
competenze   centro-periferia   sulle   materie   del   trasferimento
tecnologico e diffusione dell'innovazione:
    intese  con  le  regioni  per  un impatto diffusivo dei risultati
della ricerca;
    interventi  co-finanziati  Stato-Regioni  per la messa a punto di
progetti  di  fattibilita'  di  iniziative  di ricerca, di diffusione
tecnologica e di valorizzazione di risultati di ricerca;
    attuazione del protocollo di intesa gia' stipulato con le Regioni
dell'Obiettivo  1  su  modalita'  e  meccanismi  di  integrazione PON
Ricerca-POR.
              Il finanziamento delle azioni trasversali
  C.1        Il       finanziamento       dell'azione       "Sostegno
all'internazionalizzazione  del  Sistema Scientifico Nazionale e alla
sua  apertura  verso  i  Paesi  in  via  di  sviluppo con particolare
attenzione   al   mediterraneo   extracomunitario"  sara'  assicurato
all'interno   degli   interventi   di  cui  al  punto  A  (interventi
strutturali con ritorni nel medio lungo periodo).
  C.2  Il  finanziamento  dell'incentivazione  della  produttivita' e
dell'eccellenza del lavoro di ricerca sara' assicurata nella gestione
complessiva  degli  interventi  previsti  e il relativo costo sara' a
carico di ciascuna linea d'intervento.
  C.4   Il   finanziamento   pubblico   per   l'azione  "Valutazione,
monitoraggio  ed  aggiornamento  del  PNR", per un importo di 50 Mld.
(25,823  Meuro)  di  cui  30 (15,494 Meuro) destinati ad attivita' di
monitoraggio,  sara'  assicurato  dal  FIRB alimentato a valere sulla
quota del 10% riveniente dal rilascio delle licenze UMTS.
  C.3 Il finanziamento dell'azione "Valorizzazione delle opportunita'
connesse al passaggio delle competenze centro-periferia sulle materie
del  trasferimento  tecnologico  e diffusione dell'innovazione" sara'
assicurato nell'ambito di specifici accordi che saranno stipulati con
le Regioni.
  3.  Eventuali  scostamenti delle risorse effettivamente disponibili
rispetto ai fabbisogni indicati nel PNR, comporteranno corrispondenti
variazioni  o  rimodulazioni  degli interventi programmati, in misura
idonea  ad  assicurarne  la  compatibilita' con le risorse allo scopo
destinate dai documenti di bilancio.
  4.  E'  confermato  l'obiettivo  base,  gia' enunciato nella citata
delibera 25 maggio 2000 di approvazione delle linee guida per il PNR,
di allineare entro il 2006, l'investimento per ricerca dell'Italia ai
livelli medi europei.
  Anche in vista del perseguimento di tale obiettivo, nell'attuazione
del  piano  si  attribuira' particolare rilievo al coinvolgimento nei
programmi  previsti  dal Piano, dei soggetti pubblici, in particolare
le Regioni, e privati.
  In  particolare, per stimolare l'afflusso di capitali privati verso
le attivita' di ricerca, verranno adottate iniziative atte a favorire
la diffusione di idonei strumenti finanziari.
  5. Nell'attuazione del PNR, verra' rafforzata la capacita' di spesa
efficace  del  sistema ricerca, soprattutto attraverso l'utilizzo dei
meccanismi di monitoraggio e valutazione previsti dal Piano.
  6.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica  trasmettera'  annualmente  al  C.I.P.E., preliminarmente
alla  proposta  di  aggiornamento  del PNR, una relazione informativa
sullo stato di attuazione del Piano e sulle relative problematiche.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                        Il presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio
     e programmazione economica, foglio n. 131