IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
"settore commercio" e del "settore turismo";
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Viste  le  proprie  circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre
2000  e  n.  900047  del 25 gennaio 2001, quest'ultima pubblicata nel
supplemento  ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 46 del 24 febbraio 2001, con le quali sono state fornite
le  necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni in favore,
rispettivamente,  del  "settore turismo" e del "settore commercio" ed
e'  stata,  tra  l'altro,  definita  la  relativa  modulistica per la
presentazione delle domande a partire dal 2000;
  Visto  l'art  5,  comma  1  del  predetto  decreto  ministeriale n.
527/1995,  e  successive  modifiche  e integrazioni che rimanda ad un
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la fissazione dei termini di presentazione delle domande;
  Visto  il  proprio  decreto  del 21 dicembre 2000 con il quale, tra
l'altro,  sono stati fissati i termini di presentazione delle domande
per   il   bando  del  2000  del  "settore  turismo"  dal  giorno  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della  predetta circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 e fino al 31
marzo 2001;
  Considerato che il decreto del 26 febbraio 2001 di approvazione, ai
sensi  dell'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e
successive  modifiche  e integrazioni, delle proposte delle regioni e
delle   province   autonome   in   merito  alle  ulteriori  attivita'
ammissibili,  alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle
priorita'  ed  i  relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale
relativi  al  "settore  turismo", di cui al punto 5.c5 del richiamato
testo  unico  delle  direttive,  e'  stato pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 51 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
59  del  12  marzo  2001  e  che  lo  stesso e' indispensabile per la
formulazione delle domande di agevolazione;
  Considerato  l'esiguo  lasso  di  tempo  che intercorrerebbe tra la
pubblicazione  del detto decreto relativo, alle proposte regionali ed
il  richiamato  termine  del 31 marzo 2001, tale da non assicurare ai
soggetti   interessati   il   necessario   intervallo  di  tempo  dal
completamento  del quadro normativo di riferimento per consentire una
consapevole e meditata formulazione delle domande di agevolazione;
  Ritenuto  di dover conseguentemente differire il richiamato termine
del 31 marzo 2001;
  Visto  il  proprio  decreto  del  2 febbraio 2001 con il quale, tra
l'altro,  e' stato fissato il termine iniziale di presentazione delle
domande  per  il  bando  del  2000 del "settore commercio" dal giorno
successivo  a  quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della predetta circolare n. 900047 del 25 gennaio
2001,  ed  e'  stato rinviato ad un seguente decreto la fissazione di
quello  finale in modo che non siano trascorsi meno di novanta giorni
dalla pubblicazione della detta circolare;
  Ritenuto  opportuno  ricondurre  ad  un'unica scadenza i richiamati
bandi del 2000 del "settore turismo" e del "settore commercio";

                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Il  termine  finale di presentazione delle domande per l'accesso
alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000
del  "settore turismo", gia' fissato al 31 marzo 2001 con decreto del
21  dicembre  2000, e' differito al 31 maggio 2001 per le motivazioni
riportate nelle premesse.
  2. Il  termine  finale di presentazione delle domande per l'accesso
alle  agevolazioni  di  cui  alla legge n. 488/1992, per il bando del
2000  del  "settore  commercio" e' fissato al medesimo termine del 31
maggio 2001 di cui al precedente comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 marzo 2001
                                                   Il Ministro: Letta