L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 23 marzo 2001; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica"; Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, sono stati convocati per il giorno 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.