IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ed in
particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per
l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre
2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituto superiore di sanita'
1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.) e' ente di diritto
pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile.
2. L'I.S.S. e' organo tecnico-scientifico del servizio sanitario
nazionale del quale il Ministero della sanita', le regioni e tramite
queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si
avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa
vigente. L'I.S.S. e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della
sanita'.
3. L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza dell'area
sanitaria del Ministero della sanita' funzioni e compiti
tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare,
svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di
formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge
gli altri compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano
allo stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) lettera abrogata dall'art. 74 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- L'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
"Art. 9 (Istituto superiore di sanita' e Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
1. L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del
Ministero della sanita', funzioni e compiti
tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In
particolare, l'ISS svolge, funzioni di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto
concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di
riferimento nazionale di informazione, documentazione,
ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro.
2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti
alla vigilanza del Ministro della sanita'. Essi
costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio
sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e,
tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni
conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il
consiglio di amministrazione, il direttore generale, il
comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla
organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti
di cui all'art. 13, che recano anche disposizioni di
raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti
per gli enti di ricerca.
4. Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e
l'art. 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267,
concerne "Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanita',
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge
23 ottobre 1992, n. 421".