Con  provvedimento  n.  01817 del 16 marzo 2001 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  175,  il  nuovo  testo  dello statuto sociale de La
Viscontea  - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con
le  modifiche  deliberate  in  data  26  aprile  2000  dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7
(Riformulazione  dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a)
luogo di riunione delle assemblee - qualora fuori dalla sede sociale:
"... purche'  in uno dei Paesi membri dell'Unione europea" - in luogo
della  precedente  previsione  statutaria:  " ... purche' in Italia";
b) convocazione  dell'assemblea  da  parte  del  collegio  sindacale:
"L'assemblea  dei  soci  puo'  essere  convocata  anche  dal collegio
sindacale,  previa  comunicazione  al  presidente  del  consiglio  di
amministrazione ..."   -   in   luogo   della  precedente  previsione
statutaria:   "E'  facolta'  del  collegio  sindacale  richiedere  al
presidente   del   consiglio   di   amministrazione  la  convocazione
dell'assemblea   dei   soci ...   Nuova   disciplina  in  materia  di
convocazione    dell'assemblea    ordinaria   annuale   -   ai   fini
dell'approvazione  del bilancio: "... qualora particolari circostanze
lo  richiedano, potra' essere convocata entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio  per  le  deliberazioni previste dall'art. 2364 codice
civile");  art. 14 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina
in  materia  di:  a) nomina  di  due vice presidenti: possibilita' di
attribuzione,  ad  uno  di  essi,  della  funzione di vice presidente
vicario  -  nuova  figura;  b) funzioni  di  presidenza  in  caso  di
impedimento  del  presidente  ed  in  presenza di due vice presidenti
nominati:  espletate  dal  vice  presidente vicario o, in caso di suo
impedimento,  dall'altro  vice  presidente  nominato;  c) funzioni di
presidenza  in  caso  di impedimento del presidente ed in presenza di
due vice presidenti nominati ma di mancata nomina del vice presidente
vicario:  espletate  dal  vice  presidente  piu' anziano di eta' - in
luogo  della  precedente  previsione  statutaria:  " ... In  caso  di
impedimento  del  presidente ...  nel  caso in cui siano nominati due
vice presidenti, le funzioni vicarie saranno espletate da quello piu'
anziano  d'eta'"; d) nomina del segretario in seno al consiglio: "Per
ogni  seduta,  il  consiglio nominera' un segretario per la redazione
del  verbale.  La  nomina  potra'  essere  attribuita anche a persona
estranea  al  consiglio"  -  in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:   "Il  consiglio  potra'  nominare  un  segretario  anche
estraneo  al  consiglio");  art.  15 (Nuova disciplina in materia di:
a) delega  delle  proprie attribuzioni, con facolta' di subdelega, da
parte  del  consiglio  di  amministrazione: estensione anche ad uno o
piu'  amministratori  delegati,  oltre  che  al  comitato  esecutivo;
b) acquisti  e  vendite di beni immobili - nell'ambito delle funzioni
riservate in via esclusiva al consiglio: possibilita' che le predette
funzioni     vengano    esercitate    anche    dal    presidente    o
dall'amministratore  delegato,  qualora  "... tali  operazioni  siano
suggerite  dalla  gestione  dei  rami  assicurativi,  in  relazione a
possibili  recuperi  su  sinistri");  art.  17  (Nuova  disciplina in
materia  di  comitato  tecnico: a) nomina del presidente del comitato
tecnico da parte del comitato esecutivo; b) convocazione del comitato
tecnico:  soggetto  preposto, modalita' di convocazione anche in caso
di  urgenza  e  soggetti  destinatari;  c) possibilita'  di tenere le
riunioni   del   comitato   tecnico   anche  per  teleconferenza  e/o
videoconferenza:  rinvio  alle  previsioni  di  cui all'art. 18 dello
statuto);  art.  18  (Nuova  disciplina  in  materia  di riunioni del
consiglio  di  amministrazione  e del comitato esecutivo: a) luogo di
riunione, qualora fuori dalla sede sociale: "purche' in uno dei Paesi
membri  dell'Unione  europea";  b) modalita'  di  riunione, anche per
videoconferenza   e/o   teleconferenza:   condizioni   ed   effetti);
inserimento  nuovo  art. 19 (Introduzione dell'obbligo di informativa
al  collegio  sindacale,  da  parte del consiglio di amministrazione,
sull'attivita'   svolta   e   sulle   operazioni  di maggior  rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate dalla societa' o
dalle  societa'  controllate  ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale  conflitto di interesse: modalita'); ex art. 19 rinumerato
art.  20  (Invariato  nel  testo);  ex  art.  20  rinumerato  art. 21
(Invariato  nel testo); ex art. 21 rinumerato art. 22 (Riformulazione
dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  materia  di rappresentanza
legale:  a) estensione della rappresentanza legale ai vice presidenti
ed  all'amministratore  delegato:  modalita';  b) estensione ex novo,
all'amministratore  delegato, della rappresentanza giudiziale nonche'
della  rappresentanza della societa', quale azionista in assemblee di
altre  societa',  entrambe  conferite  in  via disgiunta); ex art. 22
rinumerato  art. 23 (Invariato nel testo); ex art. 23 rinumerato art.
24  (Invariato  nel  testo);  ex  art.  24  rinumerato art. 25 (Nuova
disciplina in materia di collegio sindacale: a) nomina del presidente
del  collegio  da parte dell'assemblea ordinaria; b) limiti al cumulo
degli  incarichi  per i sindaci: effetti); ex art. 25 rinumerato art.
26  (Invariato  nel testo); ex art. 26 rinumerato art. 27 (In materia
di   redazione   del   bilancio,   sostituzione  del  termine  "Conto
economico", in luogo del precedente "Profitti e perdite"); ex art. 27
rinumerato  art. 28 (Invariato nel testo); ex art. 28 rinumerato art.
29 (Invariato nel testo).