IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  91/440/CEE  del Consiglio del 29 luglio 1991,
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
  Vista  la  direttiva  95/18/CE  del  Consiglio  del 19 giugno 1995,
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;
  Vista  la  direttiva  95/19/CE  del  Consiglio  del 19 giugno 1995,
riguardante   la   ripartizione  delle  capacita'  di  infrastruttura
ferroviaria   e   la   riscossione   dei   diritti   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277,  recante  norme  di  attuazione  della  sopra  citata  direttiva
91/440/CEE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
146,  recante norme di attuazione delle suddette direttive 95/18/CE e
95/19/CE;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  2000, n. 43-T, recante
"Determinazione     dei    criteri    del    canone    di    utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;
  Considerato  che  le  predette  direttive  comunitarie  91/440/CEE,
95/18/CE  e  95/19/CE,  attuate dai suddetti provvedimenti n. 227 del
1998  e  n.  146 del 1999, disciplinano l'istituzione di una licenza,
valida   in  ambito  comunitario,  per  le  imprese  ferroviarie  che
effettuano  il  trasporto  combinato internazionale di merci e per le
associazioni  internazionali  di  imprese  che  effettuano  trasporto
internazionale,    estendendo   l'utilizzazione   dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale  a tutte le imprese in possesso dei prescritti
requisiti;
  Considerato  che  l'art.  7 del citato decreto del Presidente della
Repubblica   n.   277   del   1998   prevede   che,   per  l'utilizzo
dell'infrastruttura  ferroviaria,  deve essere corrisposto un canone,
applicato  e  riscosso  dal gestore dell'infrastruttura e determinato
con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, su
proposta  del gestore dell'infrastruttura, previo parere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Considerato  che  si  rende necessario garantire lo svolgimento del
servizio  di  trasporto  ferroviario  in  coerenza  con  il quadro di
liberalizzazione  regolata  introdotto  dalla normativa comunitaria e
che a tal fine deve essere applicato il canone determinato dal citato
decreto  ministeriale  21  marzo 2000, n. 43-T, ai sensi del predetto
art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998;
  Considerato  che  il predetto decreto ministeriale n. 43-T prevede,
peraltro,  in conformita' al citato art. 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  277 del 1998, l'entrata in vigore del canone a
decorrere  dalla  data  della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee;
  Considerata  l'impossibilita' di procedere alla pubblicazione nella
Gazzetta    Ufficiale    delle   Comunita'   europee   del   predetto
provvedimento,  in quanto tale procedura non e' prevista dalle citate
direttive   ed   e'   preclusa  dalle  disposizioni  comunitarie  che
disciplinano  la pubblicazione dei diversi atti nella stessa Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee;
  Considerato che la predetta previsione di cui all'art. 7 del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, determina,
pertanto, per la parte in cui condiziona l'operativita' della tariffa
in  esame  alla  pubblicazione  del  decreto attuativo nella Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee, la diretta violazione sia delle
disposizioni  di  cui  alle  direttive comunitarie che impongono agli
Stati  membri  di  adottare  in modo univoco le tariffe in esame, sia
delle  disposizioni  comunitarie  che  disciplinano  la pubblicazione
delle  diverse  tipologie  di  atti  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
Comunita' europee;
  Vista  la  giurisprudenza  della Corte di giustizia della Comunita'
europea  che,  con sentenza 2216/1989 (causa 103/88 Fratelli Costanzo
S.p.a.  contro comune di Milano) e con successive numerose decisioni,
ha riconosciuto il dovere dell'amministrazione nazionale di procedere
alla   disapplicazione  delle  norme  interne  incompatibili  con  le
disposizioni comunitarie;
  Ritenuta  la  necessita' di non dare applicazione alla disposizione
di  cui  all'art. 7, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 277 del 1998, per la parte in esame;
  Ritenuto  pertanto  necessario di dover procedere alla modifica del
decreto  21 marzo 2000, n. 43-T, art. 9, per la parte in cui attua la
disposizione da ultimo citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  9  del  decreto  ministeriale  21 marzo 2000, n. 43-T, le
parole:  "e  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee" sono
soppresse.
    Roma, 11 marzo 2001
                                             p. Il Ministro: Angelini