IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario  nazionale, con particolare riguardo agli articoli 4, punto
n. 6, e 6, lettera c);
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita'
trasfusionali  relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati", con particolare riguardo agli articoli
1 e 3, comma 2;
  Visto  il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, "Caratteristiche e
modalita' per la donazione del sangue ed emocomponenti";
  Visto  il  decreto ministeriale 15 gennaio 1991 recante "Protocolli
per   l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue  ed
emoderivati" e sue successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 230, attuazione
delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 891618, 90/641 e 9213
in materia di radiazioni ionizzanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626, ed il
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 "attuazione delle direttive
comunitarie  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
  Vista  la raccomandazione R 95(15) del Consiglio d'Europa, adottata
dal  Comitato  dei  Ministri  il 12 ottobre 1995, e le allegate linee
guida   sulla   "Preparazione,  uso  e  garanzia  di  qualita'  degli
emocomponenti", e loro successivi aggiornamenti;
  Vista  la  raccomandazione  del Consiglio del 29 giugno 1998, sulla
"Idoneita'  dei  donatori  di  sangue e di plasma e la verifica delle
donazioni di sangue nella Comunita' europea" (98/463/CE);
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di
altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali",  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali   del   27 novembre  1997  "Autorizzazione  n.  2/1997,  al
trattamento  dei  dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale";
  Ravvisata la necessita' di modificare, aggiornandolo, detto decreto
27 dicembre 1990;
  Sentito  il  parere  della  Commissione  nazionale  per il servizio
trasfusionale reso nella seduta del 7 luglio 1999;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  nella  seduta del
21 dicembre 2000;
                              Decreta:
  1.  E'  approvato  l'articolato concernente le caratteristiche e le
modalita' per la donazione del sangue e di emocomponenti, composto da
18  articoli  e  tre  allegati,  uniti  al presente decreto del quale
costituiscono parte integrante.
  2.  Il  presente decreto e' soggetto a revisione con cadenza almeno
biennale  da  parte  della  Commissione  nazionale  per  il  servizio
trasfusionale,   sentito   l'Istituto   superiore   di   sanita'   in
collaborazione  con  le societa' scientifiche di settore, accogliendo
le  indicazioni formulate dagli organismi comunitari e internazionali
finalizzate  alla  piu'  elevata  qualita' possibile del sangue e dei
suoi  prodotti,  in  rapporto  alla  sicurezza  del  donatore  e  del
ricevente.
                               Art. 1.
                      Prelievo di sangue intero
  1.  Si  definisce  "sangue  intero"  il sangue prelevato, per scopo
trasfusionale,  dal  donatore  riconosciuto  idoneo  ai  sensi  della
normativa   vigente,   utilizzando   materiale   sterile   e   sacche
regolarmente      autorizzate,      contenenti      una     soluzione
anticoagulante-conservante.
  2. Il prelievo di sangue intero deve essere effettuato attuando una
metodica  che  garantisca  asepsi, con un sistema a circuito chiuso e
dispositivi non riutilizzabili.
  Il   responsabile   della   struttura  trasfusionale  definisce  un
protocollo  dettagliato  delle procedure di prelievo, con particolare
riguardo  alla  detersione  e  disinfezione  della  cute  prima della
venipuntura, e vigila sulla sua applicazione. Un nuovo dispositivo di
prelievo   deve  essere  utilizzato  nel  caso  in  cui  si  rendesse
necessaria piu' di una venipuntura.
  3.  Preliminarmente al prelievo e' necessario ispezionare le sacche
per  verificare l'assenza di eventuali difetti, la corretta quantita'
di   anticoagulante   in  esse  contenuta  ed  il  suo  aspetto.  Se,
all'apertura  di  una  confezione,  una  o  piu'  sacche risultassero
abnormemente  umide,  tutte  le  sacche  di quella confezione debbono
essere eliminate.
  4.  Dopo  ciascun prelievo, i contenitori e la sacca debbono essere
accuratamente  ispezionati  per  verificare  l'assenza  di  qualsiasi
difetto, debbono inoltre essere adottate misure volte ad evitare ogni
possibilita'   di  errore  nell'etichettatura  della  sacca  e  delle
corrispondenti provette.