Ai prefetti della Repubblica
                            Al   commissario   del   Governo  per  la
                            provincia di Bolzano
                            Al   commissario   del   Governo  per  la
                            provincia di Trento
                            Al   presidente  della  giunta  regionale
                            della Valle d'Aosta
                                e, per conoscenza:
                            Ai commissari del Governo
                            Al commissario dello Stato per la regione
                            Sicilia
                            Al  rappresentante  del  Governo  per  la
                            regione Sardegna
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri  -  Dipartimento  della funzione
                            pubblica
                            Al  garante  per  la  protezione dei dati
                            personali
                            Al Ministero della giustizia
                            Al Ministero degli affari esteri
                            Al Ministero della sanita'
                            All'autorita'   per  l'informatica  nella
                            pubblica amministrazione
                            All'associazione   nazionale  dei  comuni
                            d'Italia
                            All'associazione  nazionale  ufficiali di
                            stato civile
                            Al Gabinetto del sig. Ministro
                            Alla      direzione      generale     per
                            l'amministrazione   generale  e  per  gli
                            affari del personale
                            All'ufficio   centrale   per   i  sistemi
                            informativi automatizzati

  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 223/L alla Gazzetta
Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre 2000, di seguito denominato decreto
del  Presidente della Repubblica, e' stato emanato il regolamento per
la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica in questione entra in
vigore  novanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale, e cioe' il 30 marzo 2001.
  La  novita'  piu'  rilevante  che  tale  decreto  introduce  e'  il
trasferimento  di  tutte le competenze in materia di stato civile dal
Ministero   della  giustizia  al  Ministero  dell'interno,  anche  in
applicazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 14,
comma 2, lettera a).
  In particolare:
  Al Ministero dell'interno spetta:
    impartire istruzioni agli ufficiali di stato civile (art. 9);
    disciplinare  e organizzare i corsi di abilitazione alla funzione
di ufficiale dello stato civile (art. 4);
    adottare  i  decreti  di  concessione di cambiamento di cognome o
aggiunta di altro cognome (art. 88).
  Alle prefetture, cui l'art. 235 del decreto legislativo 18 febbraio
1998,  n.  51,  ha  gia'  trasferito  la  competenza  in  materia  di
verificazione e vidimazione dei registri di stato civile, spetta:
    esercitare la vigilanza sugli uffici dello stato civile (art. 9);
    ricevere,   istruire   e  fornire  il  parere  sulla  domanda  di
cambiamento o aggiunta di cognome (art. 85);
    adottare  i  decreti  di  concessione  di  cambiamento dei nome o
aggiunta  di  altro nome o cambiamento del cognome perche' ridicolo o
vergognoso o perche' rivela l'origine naturale (art. 89);
    verificare,  almeno  con  cadenza  annuale,  la regolarita' della
tenuta degli atti di stato civile (art. 104).
  In attuazione delle disposizioni impartite con l'art. 109, comma 3,
del  decreto  del Presidente della Repubblica, con l'allegato decreto
in  data  27 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del   20 marzo   2001,   il   Ministro  dell'interno  ha  emanato  le
disposizioni  per  la  tenuta  dei  registri  nella  fase transitoria
antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici.
  Questa    direzione   generale   sta   inoltre   provvedendo   alla
predisposizione dei seguenti strumenti normativi:
    decreto  del  Ministro dell'interno, da emanarsi sentite l'ANCI e
l'ANUSCA,  per  l'"Organizzazione  dei  corsi  di  abilitazione  alla
funzione di ufficiale dello stato civile" (art. 4, comma 1);
    decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei  Ministro  dell'interno  di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentiti: AIPA, Garante per la protezione dei dati personali e
ANCI,  da  emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  recante  "Modalita' tecniche per
iscrizione,  trascrizione,  annotazione,  trasmissione e tenuta degli
atti  di stato civile conservati negli archivi informatici" (art. 10,
comma 2);
    decreto  del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi
dalla  pubblicazione  del  decreto  del  Presidente della Repubblica,
recante  "Formule  e  modalita'  per la redazione degli atti di stato
civile" (art. 12, comma 1).
  Attesa  la  notevole  portata innovativa del decreto del Presidente
della  Repubblica e tenuto conto dei numerosi quesiti fatti pervenire
dalle  amministrazioni  comunali, si ritiene indispensabile fornire i
seguenti chiarimenti esplicativi delle norme in esso contenute.
Delega  delle  funzioni di ufficiale dello stato civile (articoli 1 e
                                 2).
  Di  prioritaria  importanza  e'  l'immediata verifica delle deleghe
gia'  attribuite, al fine della loro eventuale conferma. Al riguardo,
si  specifica che la nuova normativa attribuisce il potere di delega,
oltre che al sindaco, anche a chi lo sostituisce a norma di legge.
  La  conferma  delle  deleghe  deve  essere  effettuata con apposito
provvedimento contenente l'elenco nominativo di coloro che, alla data
di  entrata  in  vigore  del  regolamento,  hanno  i requisiti di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.
  Per  coloro  che  a tale data non abbiano i requisiti predetti, ove
non  sia  possibile  sostituirli  con  altri  che li posseggano, deve
essere fatta nuova delega, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica, nella quale vengano esplicitati i
"gravi motivi" che impongono l'adozione di tale provvedimento.
  I  provvedimenti adottati con tali criteri devono essere comunicati
al  prefetto,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica.
  E'  opportuno,  inoltre, specificare che, diversamente dal passato,
la  nuova  normativa  ha  previsto  la delega piena delle funzioni di
ufficiale  dello  stato  civile  per  i  segretari  comunali  e per i
dipendenti  a  tempo  indeterminato del comune, mentre la delega agli
assessori  o  ai  consiglieri comunali e ai cittadini italiani, anche
non  residenti,  che  abbiano  i  requisiti  per  la  eleggibilita' a
consigliere  comunale, puo' essere conferita limitatamente ai casi di
ricevimento  del  giuramento relativo all'acquisto della cittadinanza
italiana e alla celebrazione del matrimonio.
  Il dipendente comunale delegato a svolgere le funzioni di ufficiale
dello stato civile continuera' a svolgerle, anche nel caso di vacanza
del  sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non intervenga un
atto  di  revoca  ovvero  fino  a quando egli stesso non decada dalle
proprie funzioni.
Uffici separati (art. 3).
  Gli  uffici  separati gia' istituiti alla data di entrata in vigore
del  decreto del Presidente della Repubblica continuano a svolgere le
funzioni   loro   attribuite,   senza   la  necessita'  di  un  nuovo
provvedimento.
  Per  l'eventuale  soppressione, si richiamano le modalita' indicate
dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica.
Registri.
  In  attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  di  cui  all'art. 10, comma 2, continueranno ad essere
utilizzati i registri gia' in funzione secondo le modalita' di cui al
decreto ministeriale 27 febbraio 2001.
  Di  seguito  ad alcuni quesiti fatti pervenire, si specifica quanto
segue:
    tali registri non possono essere vidimati dal dirigente comunale,
ma  dal  prefetto, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, e del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, art. 1, comma 1;
    gli allegati debbono essere conservati come indicato nell'art. 1,
comma 2, del predetto decreto ministeriale;
    nel  caso  di errori materiali (errori di scritturazione - errori
sulla  grafia  dei  nomi  e  dei cognomi, date ecc. che non implicano
questioni  di Stato), anche commessi prima dell'entrata in vigore del
decreto  del Presidente della Repubblica, la correzione e' effettuata
dal  dipendente  comunale che in quel momento esercita la funzione di
ufficiale  dello stato civile, anche se l'errore e' stato commesso in
precedenza  da  altri,  mediante annotazione, nella quale deve essere
indicata l'esatta collocazione nell'atto dell'errore da correggere.
  Dell'avvenuta   correzione   e'  data  immediata  comunicazione  al
procuratore  della  Repubblica.  Questi,  accertatane la regolarita',
dispone  che  la  correzione  venga  effettuata  anche  sui  registri
depositati  presso  il  suo  ufficio.  Simile incombenza spettera' al
prefetto  quando,  dall'inizio  dell'anno 2002, ricevera' in deposito
dagli ufficiali dello stato civile il secondo originale dei registri.
  Il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse (art.
98,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica) puo'
proporre  ricorso  al  tribunale  per  la  rimozione della correzione
apposta dall'ufficiale dello stato civile.
  In   materia   di   correzione   di   atti,   va   sottolineata  la
obbligatorieta'   della   correzione  in  tutti  i  casi  considerati
dall'art. 98, commi 1 e 2.
  Va  anche  rilevato  che la correzione di cui al comma 2 e' ammessa
soltanto  con riguardo all'atto di nascita di cittadini italiani nati
all'estero:  trattasi di ipotesi in cui non puo' sorgere dubbio circa
il  tenore  e  il  testo  della  correzione.  In  altre  ipotesi,  e'
necessario che si segua la via del giudizio di rettificazione.
Atti formati all'estero (Titolo IV).
  Con  l'art.  17  del  decreto del Presidente della Repubblica si e'
inteso,  fra  l'altro, sollevare l'ufficio dello stato civile di Roma
dal  compito  di  trascrivere gli atti provenienti dall'estero quando
non e' possibile l'individuazione del comune competente.
  L'autorita'  diplomatica  o  consolare  deve  ora trasmettere copia
degli atti e dei provvedimenti relativi ai cittadini italiani formati
all'estero  individuando  il  comune  competente  secondo  i  criteri
indicati, a cascata, nel predetto art. 17.
  L'utilizzazione  dell'ultimo  criterio,  che  prevede  la scelta da
parte  dell'interessato,  deve intendersi come possibile solo ove non
sia applicabile nessuno dei precedenti.
  L'art. 19 si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su
richiesta  degli  interessati,  di atti formati all'estero relativi a
cittadini stranieri residenti in Italia.
  Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i
predetti  cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale
da  autorita'  straniere.  Esse  hanno  il solo scopo di offrire agli
interessati  la  possibilita'  di  ottenere  dagli uffici dello stato
civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano cosi'
come formati all'estero.
  Dette  trascrizioni,  attesa  la  loro  estraneita' all'ordinamento
giuridico  italiano  non  possono,  comunque,  porsi in contrasto con
quest'ultimo  per  ragioni  di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori
dall'ambito  normativo  dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica.
  Gli  atti  trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe del
comune  come  prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228,  con  l'avvertenza  che  trattasi  di  atti trascritti ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica. L'ufficiale
di  anagrafe ne prende atto, ma non puo', riguardo al loro contenuto,
rilasciare certificazioni.
  La  copia  integrale  degli  atti  medesimi (relativi a stranieri e
formati all'estero) puo' essere rilasciata soltanto ai loro titolari,
non  potendo  ammettersi  che  il  nostro  ordinamento,  per  la  sua
estraneita'  alle  vicende  di  stato  civile  di  stranieri, se pure
residenti  in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla
trascrizione o al rilascio di copia di tali atti.
  L'art.  20  si  riferisce,  invece,  solo  a cittadini italiani che
risiedano  in  Italia  o  all'estero  e  alla  necessita'  che eventi
relativi  al loro stato civile, accaduti all'estero, siano registrati
in Italia.
  Ove  tali  eventi  non  siano  stati  registrati presso l'autorita'
locale, o, benche' registrati, non sia possibile ottenerne copia e il
Consolato  italiano non sia in grado di accertare l'evento e, quindi,
di  emettere  la  dichiarazione  sostitutiva  di  cui all'art. 20 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  gli  atti devono essere
formati  secondo  quanto  disposto dal tribunale della Repubblica nel
cui  circondano  essi  avrebbero  dovuto  essere registrati, ai sensi
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica.
Registrazione e legalizzazione degli atti (art. 21).
  Autenticazione di firme:
    le  procure  speciali  previste  dall'art.  12,  comma 7, possono
essere sottoscritte senza autenticazione della firma, essendo formate
per scrittura privata (vedi gli articoli 2702, 2703 e 2704 del codice
civile).
    non  sono ad esse applicabili le norme del decreto del Presidente
della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n.   445,  in  materia  di
documentazione amministrativa.
    i    documenti    esistenti    presso   l'ufficio   che   procede
all'acquisizione  di  documenti  e  alla formazione di un atto devono
essere  precisamente indicati con gli estremi dell'anno, del registro
e del numero dell'atto cui il documento si riferisce senza necessita'
che ne sia acquisita copia.
  Legalizzazione:
    la legalizzazione delle firme apposte dagli ufficiali dello stato
civile sugli estratti e sui certificati da far valere all'estero, ove
richiesta dalle autorita' locali, e' effettuata dai prefetti.
Cittadinanza.
  Con  riferimento  agli  articoli 24 e 26 del decreto del Presidente
della  Repubblica,  all'art.  6,  comma  2,  del decreto ministeriale
27 febbraio  2001, e all'art. 16, comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  12 ottobre 1993, n. 572, le dichiarazioni relative
alla  cittadinanza  danno  avvio  ad  una procedura amministrativa di
accertamento;  pertanto,  essa deve essere solo annotata nell'atto di
nascita, mentre il successivo atto di accertamento della cittadinanza
italiana   deve  essere  sia  annotato  nell'atto  di  nascita,  come
riscontro   all'annotazione   della   dichiarazione  gia'  resa,  sia
trascritto  poiche'  costituisce  l'atto  conclusivo del procedimento
stesso.
  Nel  caso  di dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana,
l'autorita'  diplomatica o consolare, dopo averla iscritta nei propri
registri,  invia  copia  della  dichiarazione all'ufficio dello stato
civile  competente  ai  sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente
della  Repubblica,  il  quale  provvede  all'annotazione nell'atto di
nascita  ex  art.  49,  lettera  i), del decreto del Presidente della
Repubblica.
  Con  riferimento  all'art.  6  del decreto ministeriale 27 febbraio
2001,  si  precisa  che gli accertamenti e le attestazioni effettuate
dagli  uffici diplomatico-consolari, ai sensi dell'art. 16, commi 5 e
8  (come  modificato  dall'art.  110 del decreto del Presidente della
Repubblica)  del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993,
debbono  essere  trasmessi  per  la trascrizione agli uffici di stato
civile  competenti, individuati ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente  della Repubblica. Tali atti e le dichiarazioni rese dagli
interessati  debbono  essere  altresi'  annotati  sui  loro  atti  di
nascita,  ai  sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  e  dell'art.  16,  comma  8, del citato decreto n.
572/1993.
  Per  gli  atti  dello  stato  civile  formati all'estero relativi a
cittadini   italiani  non  ancora  trascritti  in  Italia,  l'ufficio
consolare deve provvedere ex art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica.
  Si precisa che l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 572/1993, e' stato abrogato dall'art. 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, solo limitatamente al comma
1,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4 del decreto n. 362/1994,
relativo  alla  comunicazione  e  alla  notificazione  del decreto di
concessione della cittadinanza.
  Il  verbale  di giuramento, redatto senza la presenza di testimoni,
e'  iscritto  nei  registri di cittadinanza e non deve essere formato
separatamente.   Se   il   giuramento   e'  prestato  all'estero,  la
trasmissione  del  verbale  e  del  decreto di concessione avviene ai
sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del decreto del Presidente
della Repubblica.
  L'acquisto  ha  effetto  dal  giorno  successivo a quello in cui e'
stato  prestato  il  giuramento,  ai  sensi  dell'art. 10 della legge
5 febbraio  1992,  n.  91,  e dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica.
Nascita.
  L'ufficiale  dello  stato  civile  deve  dare  notizia  al pubblico
ministero  dell'avvenuto  parto  solo  se sussistono ipotesi di reato
(comma 3).
  L'atto  di  nascita  non  puo' essere formato prima che l'ufficiale
dello stato civile abbia acquisito l'attestazione di avvenuta nascita
(comma 7).
  Vanno  iscritte  nei  registri  e negli archivi di nascita anche le
dichiarazioni  relative  a  bambini  stranieri  privi del permesso di
soggiorno,  figli  di  genitori  stranieri  con  o  senza permesso di
soggiorno,  poiche'  e'  soprattutto  essenziale  che  sia registrato
l'evento  della  nascita  in  Italia di un bambino cui attribuire uno
stato civile. Se i genitori sono in possesso di permesso di soggiorno
e   risiedono  in  Italia,  l'atto  di  nascita  va  inviato  per  la
trascrizione al comune di iscrizione anagrafica.
  In  caso  di dichiarazione tardiva di nascita, i motivi del ritardo
devono  essere  indicati nello stesso atto di nascita, come precisato
nell'art. 9 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001.
Nomi e cognomi.
  Nelle  ipotesi  previste dall'art. 33, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica l'ufficiale dello stato civile comunica
all'interessato  l'avvenuto  mutamento del cognome a mezzo notifica o
raccomandata con avviso di ricevimento.
  Nel caso di cambiamento di nomi (art. 89 del decreto del Presidente
della  Repubblica)  o  di  scelta  del  nome  o dei nomi (art. 36 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica), i relativi atti (quindi,
per   analogia,   non  soltanto  "i  provvedimenti")  vanno  annotati
sull'atto  di  nascita  dell'interessato  (art.  49,  lettera p), del
decreto del Presidente della Repubblica) e sul suo atto di matrimonio
(art.  69,  lettera  p) del decreto del Presidente della Repubblica),
nonche',  per  coerenza con il citato (art. 49, lettera p), sull'atto
di nascita dei figli.
  Le  scelte  eventualmente fatte in un momento anteriore all'entrata
in  vigore  del  nuovo  regolamento sono sicuramente valide e debbono
quindi essere annotate sull'atto di nascita.
  Le  scelte fatte dinanzi all'ufficiale di anagrafe non hanno valore
riguardo all'ordinamento dello stato civile.
  L'ufficiale  dello  stato  civile non potrebbe ricevere piu' di tre
elementi  onomastici  di  composizione del nome, ma se il dichiarante
insiste  per l'attribuzione al nato di nomi in numero superiori a tre
o  in  modo  non  corrispondente  al  sesso,  deve procedere ai sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  34  del  decreto  del Presidente della
Repubblica,  non potendosi ammettere un rifiuto alla formazione di un
atto  di  nascita,  dando  notizia  di quanto avvenuto al procuratore
della Repubblica per la promozione del giudizio di rettificazione.
  L'art. 36 si riferisce ad eventuali situazioni pregresse da sanare,
unicamente su richiesta. Ove non sia presentata alcuna dichiarazione,
l'ufficiale  dello  stato  civile  non deve intervenire in alcun modo
sulla  situazione  identificativa  delle persone cristallizzatasi nel
tempo (ad esempio, se una persona cui sono stati imposti piu' nomi e'
stata  sempre  identificata  con  uno solo di essi ed in tal modo gli
sono  sempre state rilasciate certificazioni, documenti o estratti di
atti di stato civile, gli altri nomi non devono essere aggiunti).
  Per "dichiarante" deve intendersi il diretto interessato ovvero chi
esercita  su di lui la potesta' genitoriale o la tutela. Questi puo',
solo  per  una volta, dichiarare all'ufficiale dello stato civile del
comune   di  nascita  l'esatta  indicazione  con  cui  devono  essere
riportati  gli  elementi  del nome negli estratti per riassunto e nei
certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
  L'utilizzazione  di  tale  facolta'  e'  naturalmente connessa alla
necessita'  di  tutelare  un interesse degno di protezione e non puo'
prevedere   l'alterazione   dell'ordine   dei   vari   elementi   ne'
l'indicazione  del  solo  secondo  o terzo nome, che rimane possibile
unicamente con la normale procedura di cambiamento del nome.
  Alla  luce  di  quanto  precede,  il  dichiarante  potra', pertanto
richiedere  l'indicazione  del  solo  primo  nome,  ovvero  del primo
seguito  dal  secondo, o, infine, del primo seguito dal secondo e dal
terzo.
  E'  fatta  salva l'ipotesi che di un certo nome si sia fatto un uso
costante e ininterrotto, da dimostrare documentalmente.
Riconoscimento di figli naturali.
  La  dichiarazione  di riconoscimento deve essere ricevuta nell'atto
di   nascita  dall'ufficiale  dello  stato  civile  o  dal  direttore
sanitario, o rifiutata, secondo le norme di carattere inderogabile di
cui agli articoli 250 e seguenti del codice civile.
  La  dichiarazione  di  riconoscimento  ricevuta  fuori dell'atto di
nascita  deve  essere  solo  annotata  in questo dall'ufficiale dello
stato civile.
  E'  da  precisare  che  ove un riconoscimento di figlio naturale da
inserire  in  un  atto  di nascita non fosse ammissibile, l'ufficiale
dello  stato  civile  deve rifiutare di riceverlo (art. 7 del decreto
del  Presidente  della Repubblica), provvedendo pero' alla formazione
dell'atto di nascita.
  L'art.  45  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dispone
esplicitamente, integrando cosi' la formulazione dell'art. 250, comma
3,   del   codice  civile,  che  il  consenso  del  genitore  che  ha
riconosciuto per primo il figlio naturale, al riconoscimento da parte
dell'altro  genitore, puo' essere prestato, oltre che contestualmente
a tale riconoscimento, anche anteriormente ad esso.
  Perche' la prestazione del consenso anteriormente al riconoscimento
dell'altro  genitore non violi il disposto dell'art. 258, comma 2 del
codice civile (che, cioe', non siano date, dal genitore che per primo
ha  riconosciuto  il  figlio naturale, in un atto formale connesso al
riconoscimento,  indicazioni  relative  all'altro  genitore),  appare
necessario  che  quest'ultimo  manifesti preventivamente l'intento di
riconoscere   anch'egli   il   detto   figlio,   dandone  formalmente
comunicazione  al  genitore  che  ha riconosciuto per primo, il quale
potra',  a  questo  punto  legittimamente,  prestare  o negare il suo
consenso  vedi  anche  art.  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica).
Pubblicazioni di matrimonio.
  La  richiesta  di  pubblicazione  di  matrimonio va contenuta in un
processo  verbale,  con  le  indicazioni  e le dichiarazioni previste
dall'art.  51,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica,
datato e sottoscritto nel giorno in cui esso e' formato.
  L'ufficiale  dello  stato  civile  dovra' quindi provvedere, quando
necessario, all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 51,
comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica, e di cio' deve
dare  atto  di  seguito  al  processo  verbale  gia'  formato; infine
provvede  all'affissione,  a  norma  dell'art.  54  del  decreto  del
Presidente della Repubblica.
  Stante   la   soppressione  dei  registri  delle  pubblicazioni  di
matrimonio,  tali atti vanno inseriti nel fascicolo degli allegati al
registro dei matrimoni.
  La  richiesta di pubblicazione deve essere fatta anche dal ministro
di culto cattolico, quando si tratti di matrimonio concordatario.
  I   registri  delle  pubblicazioni  di  matrimonio,  essendo  stati
soppressi  con il nuovo regolamento devono essere chiusi alla data di
entrata in vigore dello stesso e cioe' il 30 marzo 2001.
  Per  responsabile  delle  affissioni si intende il responsabile del
procedimento secondo le norme della pubblica amministrazione.
Matrimonio.
  Il  matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico e'
regolato dalle norme concordatarie del 1929.
  Gli  unici atti dello stato civile che devono essere trascritti per
intero  sono quelli indicati alle lettere a) e b), comma 2, dell'art.
63 del decreto del Presidente della Repubblica.
  E'  trascrivibile  il  primo  matrimonio  celebrato secondo il rito
islamico  tra  un  cittadino  italiano  e  un  cittadino di religione
islamica;   mentre  non  e'  trascrivibile  il  matrimonio  celebrato
all'estero  tra omosessuali, di cui uno italiano, in quanto contrario
alle norme di ordine pubblico.
  La  dichiarazione  di  riconciliazione,  ai sensi dell'art. 157 del
codice  civile,  puo'  essere  resa anche dinanzi all'ufficiale dello
stato  civile  (art.  63,  comma  1,  lettera  g); sara' competente a
ricevere  tale dichiarazione l'ufficiale del comune ove il matrimonio
fu  celebrato  o quello del comune di residenza (presso il quale deve
esistere  la  trascrizione  dell'atto, ai sensi dell'art. 12, comma 8
del decreto del Presidente della Repubblica).
Morte.
  L'art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica non
prescrive piu', a differenza del vecchio ordinamento, la trascrizione
della  sentenza che dichiara la morte presunta di una persona, mentre
l'art.  49,  lettera  j),  stabilisce  che detta sentenza deve essere
annotata  sull'atto  di  nascita,  come  quelle che dichiarano la sua
esistenza in vita o ne accertano la morte.
  Peraltro,  l'art.  81,  comma  2,  del decreto del Presidente della
Repubblica  richiede  che anche negli atti di morte siano annotate le
sentenze che dichiarano l'esistenza in vita di una persona di cui era
stata  dichiarata  la morte presunta, o che ne accertano la morte. Si
ritiene,  per necessita' logica e nonostante il silenzio della legge,
che  l'annotazione  di  tali  sentenze  deve  essere  preceduta dalla
trascrizione  per  riassunto, nei registri ed archivi di morte, della
sentenza di dichiarazione della morte presunta.
  Con la disposizione dell'art. 72, comma 3, del nuovo ordinamento il
direttore    sanitario    o    colui    che    e'    stato   delegato
dall'amministrazione  e'  equiparato, al fine dell'accertamento della
morte, al medico necroscopo.
  L'art.  18 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, conformemente
al  disposto  dell'art.  71,  comma  1,  lettera  c)  del decreto del
Presidente  della  Repubblica,  stabilisce  che  nella parte seconda,
serie B, dei registri di morte si iscrivano, fra gli altri, "gli atti
di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le
formule  predisposte"; mentre la parte seconda, serie C, e' riservata
agli  atti  da  trascrivere,  fra i quali, come si e' detto, non sono
compresi  quelli  di cui all'art. 71, comma 1, lettera c) del decreto
del   Presidente  della  Repubblica.  I moduli  della  serie  B  sono
prestampati:  dovra'  quindi  l'ufficiale  dello  stato  civile,  con
opportune  interlineature, adattare tali moduli alla iscrizione degli
atti di cui trattasi.
  Attesa  l'urgenza,  si  prega  di  voler trasmettere ai sindaci con
cortese  sollecitudine  la  presente  circolare,  e di vigilare sulla
corretta applicazione della normativa in questione.
    Roma, 26 marzo 2001


                                       Il direttore
                             generale dell'amministrazione civile
                                          Morcone