IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro
ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
Vista la direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario
di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, 109, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, dei bilancio e della
programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, del
commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la produzione, la
commercializzazione e l'importazione degli alimenti e dei loro
ingredienti, di seguito denominati "prodotti alimentari", trattati
con radiazioni ionizzanti.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni, e, in particolare, il
divieto di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), di aggiungere
materie radioattive, anche mediante attivazione, ai prodotti
alimentari, il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti alimentari esposti a radiazioni ionizzanti prodotte da
strumenti di misura o di controllo purche' la dose assorbita non sia
superiore a 0,01 Gy per gli strumenti di controllo che utilizzano
neutroni a 0,5 Gy negli altri casi, ad un livello energetico di
radiazione non superiore a 10 MeV nel caso di raggi X, 14 MeV nel
caso di neutroni e 5 MeV negli altri casi;
b) ai prodotti alimentari preparati per pazienti che necessitano,
sotto controllo medico, di alimenti sterilizzati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE, vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara la
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'apparteneza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1999". L'art. 1 della suddetta legge cosi'
recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli alti pareti previsti da disposizioni di
legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
- La direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli
alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni
ionizzanti, e' pubblicata in G.U.C.E. L n. 66 del 13 marzo
1999.
- La direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con
radiazioni ionizzanti, e' pubblicata in G.U.C.E. L n. 66
del 13 marzo 1999.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione
delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari".
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, reca: "Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti".
- Il D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, reca: "Attuazione
della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".
- D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, reca: "Attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari".
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 (vedere note alle premesse). L'art. 98, comma
1 del suddetto decreto legislativo cosi' recita:
"1. E' vietato mettere in circolazione, produrre,
importare, impiegare, manipolare o comunque detenere,
quando tali attivita' siano svolte a fini commerciali, i
seguenti prodotti o manufatti, ove agli stessi siano state
deliberatamente aggiunte materie radioattive, sia
direttamente, sia mediante attivazione:
a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione
di quelli destinati ad uso medico o paramedico;
c) giocattoli;
d) derrate alimentari e bevande;
e) dispositivi antifulmine.