IL GARANTE
                per la protezione dei dati personali

  Nella  seduta  odierna,  con  la  partecipazione  del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la  Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici di condotta
destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri;
  Visto l'art. 31, comma 1, lettera h), della legge 31 dicembre 1996,
n.  675,  il  quale  attribuisce  al Garante il compito di promuovere
nell'ambito   delle   categorie   interessate,   nell'osservanza  del
principio  di  rappresentativita',  la  sottoscrizione  di  codici di
deontologia  e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento  dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e
di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
il   quale   demanda   al   Garante   il  compito  di  promuovere  la
sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e di buona
condotta  per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche   e   le   associazioni  professionali,  interessati  al
trattamento dei dati per scopi storici;
  Visto  l'art.  7,  comma  5,  del  medesimo  decreto legislativo n.
281/1999,  relativo  ad  alcuni profili che devono essere individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
  Visto   il  provvedimento  10 febbraio  2000  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
46  del  25 febbraio  2000,  con  il  quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici
effettuati  da  archivisti  e  utenti ed ha invitato tutti i soggetti
aventi  titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base
al  principio  di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante
entro il 31 marzo 2000;
  Viste   le  comunicazioni  pervenute  al  Garante  in  risposta  al
provvedimento  del  10 febbraio  2000,  con le quali diversi soggetti
pubblici   e   privati,   societa'   scientifiche   ed   associazioni
professionali  hanno  manifestato  la  volonta'  di  partecipare alla
redazione  del  codice  e  fra  i  quali  e'  stato  conseguentemente
costituito  un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della
Commissione  consultiva  per le questioni inerenti la consultabilita'
degli   atti  d'archivio  riservati,  del  Centro  di  documentazione
ebraica,   del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
dell'Associazione     delle     istituzioni    culturali    italiane,
dell'Associazione   nazionale  archivistica  italiana,  dell'Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della
Societa'  per  lo  studio  della  storia contemporanea, dell'Istituto
storico  italiano  per l'eta' moderna e contemporanea, della Societa'
per  gli  studi  di storia delle istituzioni, della Societa' italiana
delle  storiche,  dell'Istituto  romano  per  la  storia d'Italia dal
fascismo alla resistenza;
  Considerato  che  il  testo  del  codice  e' stato oggetto di ampia
diffusione,  anche  attraverso  la  sua  pubblicazione su alcuni siti
Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere
la  raccolta  di  eventuali  osservazioni  e  integrazioni  al  testo
medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
  Vista  la  nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha
trasmesso  il testo del codice di deontologia e di buona condotta per
i  trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  storici  approvato e
sottoscritto in pari data;
  Rilevato  che  il  rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei
dati personali;
  Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in
materia  di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali,  ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h), della
legge   n.   675/1996,  nonche'  agli  articoli 6  e  7  del  decreto
legislativo n. 281/1999;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del decreto
legislativo  n.  281/1999,  il  codice  deve  essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante;
  Rilevato  che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere
eventualmente  sottoscritto  da  altri  soggetti  pubblici e privati,
societa' scientifiche ed associazioni professionali interessati;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
    Relatore il prof. Ugo De Siervo;
                               Dispone
la  trasmissione  del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  storici  che  figura in
allegato  all'ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti del Ministero
della  giustizia  per  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 14 marzo 2001
                                             Il presidente: Rodota'