IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente
"attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze
pericolose", ed in particolare gli articoli 19, 21 e 26;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.
689,   concernente   "determinazione   delle  aziende  e  lavorazioni
soggette,  ai  fini della prevenzione degli incendi, al controllo del
comando del corpo dei vigili del fuoco";
  Vista  la  legge  26 luglio  1965,  n. 966, concernente "disciplina
delle  tariffe,  delle  modalita'  di  pagamento  e  dei  compensi al
personale  del  corpo  nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento";
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  16 febbraio 1982,
recante  "modificazioni  del  decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione incendi";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    concernente   "approvazione   del   regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi";
  Visto   il   decreto   del  Ministero  dell'interno  2 agosto 1984,
concernente  "norme e specificazioni per la formulazione del rapporto
di  sicurezza  ai  fini  della  prevenzione incendi nelle attivita' a
rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto  ministeriale
16 novembre 1983" e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37,  concernente "regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi  alla  prevenzione  incendi,  a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 1;
  Visto   il   decreto   del   Ministero  dell'interno  4 maggio 1998
concernente "disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed
al   contenuto   delle   domande  per  l'avvio  dei  procedimenti  di
prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita'  dei connessi servizi
resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto con i
ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle  finanze  21 settembre  1998,  concernente "aggiornamento delle
tariffe  orarie  dovute  per  i  servizi  a  pagamento resi dal corpo
nazionale dei vigili del fuoco";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di concerto con i
Ministri  della sanita', dell'interno e dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  9 agosto 2000, concernente "individuazione delle
modificazioni  di  impianti  e  di depositi, di processi industriali,
della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio";
  Vista  la  legge  10 agosto 2000, n. 246 concernente "potenziamento
del  corpo  nazionale dei vigili del fuoco", ed in particolare l'art.
18;
  Ravvisata  l'esigenza  di  semplificare le procedure di prevenzione
incendi per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di
sicurezza  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334;
  Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi,  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  procedure semplificate di
prevenzione  incendi  ai  sensi  dell'art.  26,  comma 2, del decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n. 334, per le attivita' soggette alla
presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  di  cui all'art. 8 dello
stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli
di  prevenzione  incendi  perche'  comprese  nell'elenco  allegato al
decreto  del  Ministero  dell'interno  16 febbraio  1982,  e/o  nelle
tabelle  A)  e  B) annesse al decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1959, n. 689.
  2. Le   procedure   di   cui   al   comma   1  sostituiscono,  fino
all'attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  quelle previste dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto
1984,  cosi'  come  modificate dal decreto del Ministero dell'interno
30 aprile 1998.