IL DIRETTORE GENERALE
                del servizio inquinamento atmosferico
                    acustico e rischi industriali

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
  Vista   la   legge  3 marzo  1987,  n.  59,  recante  modifiche  ed
integrazioni   alla   legge   suddetta,  ampliando  e  precisando  le
competenze  attribuite  al Ministero dell'ambiente con riferimento al
diversi settori della tutela ambientale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306,   recante   regolamento   per   l'organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309,  recante  regolamento  per  l'organizzazione del servizio per la
tutela  delle  acque,  la  disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  di  natura fisica e del
servizio  per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente;
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le  competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale;
  Vista  la  legge  9 dicembre  1998, n. 426, che ha integrato talune
disposizioni  della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi
previste;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente di concerto con il
Ministro  della  sanita'  in  data  20 maggio  1991 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 31 maggio 1991) recante "Criteri per
l'elaborazione  dei  piani  regionali  per il risanamento e la tutela
della  qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d),
si  dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate
o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;
  Visto   il   decreto   interministeriale  in  data  28 maggio  1999
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 174 del 27 novembre 1999),
con  cui  sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi
previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999, n. 351, con cui e'
stata  recepita  la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
  Vista  la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui e' stata ratificata
la  convenzione  quadro  sui  cambiamenti  climatici  e  il  relativo
protocollo  redatta  a  Kyoto,  nonche'  le  delibere  CIPE,  in data
3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le
linee  guida  per  la  predisposizione  dei programmi attuativi degli
impegni derivanti del protocollo;
  Vista  la  legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione
del benzene;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998)
con  cui  e'  affidato  agli  enti  locali il compito di progettare e
realizzare  servizi  di  car  sharing  e  di  taxi  collettivo  e  di
organizzare   una   struttura   di   supporto   e  coordinamento  tra
responsabili  della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali
e  con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di
prevedere  una  quota  di  veicoli  a  minimo  impatto ambientale nel
rinnovo annuale del proprio parco veicolare;
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n.
163,  recante  norme  per  l'individuazione  dei criteri ambientali e
sanitari,   in  base  ai  quali  i  sindaci  adottano  le  misure  di
limitazione  delle  emissioni  della  circolazione  (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999),
che  stabilisce  che  i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono
provvedere   all'effettuazione   della   valutazione  della  qualita'
dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;
  Visto  il  decreto  dei  Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 33 del
10 febbraio  2000),  con  il  quale e' stato definito un programma di
cofinanziamento  a  supporto  dell'iniziativa "Domeniche ecologiche",
durante  le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il
traffico privato;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario
n. 162/L (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000);
  Considerato  che,  il  Ministero  intende promuovere progetti volti
alla  realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione
dell'impatto  ambientale  e  dei  consumi  energetici  derivanti  del
traffico  urbano, tramite l'attuazione di politiche (la realizzazione
di  progetti)  di mobilita' sostenibile, di politiche e di interventi
strutturali   e   permanenti   volti   alla  modifica  degli  attuali
comportamenti   che  privilegiano  l'uso  individuale  dei  mezzi  di
trasporto;
  Considerata  la  necessita'  di  integrare il decreto del Ministero
dell'ambiente  del  27 marzo  1998, che, all'art. 3, comma 3, prevede
l'istituzione,  da  parte  dei comuni, di una struttura di supporto e
coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale che mantenga
i  collegamenti  con  le  amministrazioni  comunali  e  le aziende di
trasporto,  allo  scopo  di  ridurre in modo strutturale e permanente
l'impatto  ambientale  derivante  dal  traffico  nelle  aree urbane e
metropolitane  attraverso interventi per la gestione della domanda di
mobilita';
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in
data  25 settembre  2000,  registrato  dalla  Corte dei conti in data
24 ottobre  2000,  con  cui  sono  state  assegnate  al direttore del
servizio  I.A.R.  le  risorse  per  il finanziamento di interventi di
promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane;
  Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate
dal  direttore  del  servizio  inquinamento  atmosferico,  acustico e
rischi industriali;
  Considerato  che  occorre  procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie  necessarie  all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n.  489,  d'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro 28 dicembre 1999, di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Finalita' e struttura di supporto
  1.  Con  il  presente decreto s'intende promuovere la realizzazione
d'interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilita',
delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e
permanente  dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree
urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di
mobilita' sostenibile.
  Per   il  raggiungimento  di  tali  obiettivi  e  attuazione  delle
politiche  necessarie,  ad  integrazione  del  decreto  del Ministero
dell'ambiente  27  marzo 1998, la si stabilisce che tale struttura di
supporto struttura di supporto e coordinamento dei responsabili della
mobilita'  aziendale,  che  mantenga  i collegamenti con le strutture
comunali  e  le  aziende  di trasporto (art. 3, comma 3), faccia capo
alla  figura  del  mobility  manager di area, che ha, tra l'altro, il
computo di:
    promuovere  azioni  di  divulgazione,  formazione  e di indirizzo
presso le aziende e gli enti interessati ai sensi del decreto;
    assistere  le  aziende  nella  redazione  dei  PSCL  (Piani degli
spostamenti casa lavoro);
    favorire    l'integrazione    tra   i   PSCL   e   le   politiche
dell'amministrazione   comunale   in   una   logica   di  rete  e  di
interconnessione modale;
    verificare   soluzioni,   con   il  supporto  delle  aziende  che
gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il
miglioramento  dei servizi e l'integrazione degli stessi, con sistemi
di    trasporto    complementari   ed   innovativi,   per   garantire
l'intermodalita'   e   l'interscambio,   e   l'utilizzo  anche  della
bicicletta  e/o  di  servizi  di  noleggio di veicoli elettrici e/o a
basso impatto ambientale;
    favorire  la  diffusione  e  sperimentazione  di  servizi di taxi
collettivo, di car-pooling e di car-sharing;
    fornire  supporto  tecnico per la definizione dei criteri e delle
modalita'  per  l'erogazione  di  contributi  e  incentivi diretti ai
progetti di mobilita' sostenibile;
    promuovere  la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso
impatto ambientale;
    monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto
ambientale e decongestione del traffico veicolare.
  2.  Sono  ammessi  al  cofinanziamento,  con le modalita' di cui al
successivo  art.  5,  i  progetti  presentati  da  comuni  e/o  forme
associative  di comuni - previste dal Capo V del decreto legislativo,
n.  267  del  17 agosto  2000,  di cui al successivo art. 4 e/o dalle
province   su   delega  dei  comuni  interessati  -  pertinenti  alla
realizzazione,  integrazione  o  completamento di interventi relativi
agli  spostamenti  casa-scuola-lavoro, previsti dai piani predisposti
dai  mobility  manager aziendali ed approvati dai mobility manager di
area,  anche  attraverso  il  supporto  alla gestione sperimentale di
servizi   di   trasporto   aggiuntivi  a  quelli  eventualmente  gia'
esistenti,  innovativi  e  integrativi o complementari ai servizi del
TPL, che sostituiscano gli spostamenti individuali motorizzati.
  3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale
del 28 marzo 1998, potranno essere presentati piani degli spostamenti
casa-lavoro  o  piani  per  la  gestione  della  domanda di mobilita'
riferiti  ad  aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi,
poli  scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o
permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico.
  4.  Nel  caso  delle  aree  di  cui  al  comma  3, che ricadano nel
territorio  di  piu'  comuni,  potranno  essere  finanziati,  sia  la
costituzione di uno specifico ufficio del mobility manager dell'area,
sia  i  progetti che saranno proposti dai mobility manager aziendali.
L'ufficio  del mobility manager d'area potra' essere costituito anche
tra piu' enti a potranno delegare le funzioni ad uno di essi.