IL DIRETTORE GENERALE del servizio inquinamento atmosferico acustico e rischi industriali Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento al diversi settori della tutela ambientale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi previste; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita' in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991) recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d), si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale; Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 novembre 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e' stata recepita la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente; Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui e' stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatta a Kyoto, nonche' le delibere CIPE, in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti del protocollo; Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione del benzene; Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale; Visto il decreto dei Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale e' stato definito un programma di cofinanziamento a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario n. 162/L (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000); Considerato che, il Ministero intende promuovere progetti volti alla realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti del traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche (la realizzazione di progetti) di mobilita' sostenibile, di politiche e di interventi strutturali e permanenti volti alla modifica degli attuali comportamenti che privilegiano l'uso individuale dei mezzi di trasporto; Considerata la necessita' di integrare il decreto del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998, che, all'art. 3, comma 3, prevede l'istituzione, da parte dei comuni, di una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale che mantenga i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto, allo scopo di ridurre in modo strutturale e permanente l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane attraverso interventi per la gestione della domanda di mobilita'; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data 25 settembre 2000, registrato dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane; Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali; Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno finanziario 2000; Decreta: Art. 1. Finalita' e struttura di supporto 1. Con il presente decreto s'intende promuovere la realizzazione d'interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilita', delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilita' sostenibile. Per il raggiungimento di tali obiettivi e attuazione delle politiche necessarie, ad integrazione del decreto del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998, la si stabilisce che tale struttura di supporto struttura di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilita' aziendale, che mantenga i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto (art. 3, comma 3), faccia capo alla figura del mobility manager di area, che ha, tra l'altro, il computo di: promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli enti interessati ai sensi del decreto; assistere le aziende nella redazione dei PSCL (Piani degli spostamenti casa lavoro); favorire l'integrazione tra i PSCL e le politiche dell'amministrazione comunale in una logica di rete e di interconnessione modale; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l'intermodalita' e l'interscambio, e l'utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale; favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di car-pooling e di car-sharing; fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione di contributi e incentivi diretti ai progetti di mobilita' sostenibile; promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale; monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione del traffico veicolare. 2. Sono ammessi al cofinanziamento, con le modalita' di cui al successivo art. 5, i progetti presentati da comuni e/o forme associative di comuni - previste dal Capo V del decreto legislativo, n. 267 del 17 agosto 2000, di cui al successivo art. 4 e/o dalle province su delega dei comuni interessati - pertinenti alla realizzazione, integrazione o completamento di interventi relativi agli spostamenti casa-scuola-lavoro, previsti dai piani predisposti dai mobility manager aziendali ed approvati dai mobility manager di area, anche attraverso il supporto alla gestione sperimentale di servizi di trasporto aggiuntivi a quelli eventualmente gia' esistenti, innovativi e integrativi o complementari ai servizi del TPL, che sostituiscano gli spostamenti individuali motorizzati. 3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale del 28 marzo 1998, potranno essere presentati piani degli spostamenti casa-lavoro o piani per la gestione della domanda di mobilita' riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico. 4. Nel caso delle aree di cui al comma 3, che ricadano nel territorio di piu' comuni, potranno essere finanziati, sia la costituzione di uno specifico ufficio del mobility manager dell'area, sia i progetti che saranno proposti dai mobility manager aziendali. L'ufficio del mobility manager d'area potra' essere costituito anche tra piu' enti a potranno delegare le funzioni ad uno di essi.