IL DIRIGENTE GENERALE
                del servizio inquinamento atmosferico
                acustico e per le industrie a rischio

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni, (Gazzetta Ufficiale n. 59
del 15 luglio 1986);
  Vista  la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le
competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 3 marzo 1987);
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice
della   strada)  (Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18 maggio  1992,
supplemento ordinario);
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le  competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale n. 239
del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario);
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1997);
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1998,  n.  112 (Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L);
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  549 del
3 dicembre   1999,   recante  regolamento  per  l'organizzazione  del
Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000);
  Visto  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali" (Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L);
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  che
conferisce  alle  regioni  agli  enti  locali  funzioni  e compiti in
materia  di  trasporto  pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4
della  legge  15 marzo  1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10
dicembre 1997);
  Visti  i  due  decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti
rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria  e  criteri  per  l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento  e la tutela della qualita' dell'aria (Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 31 maggio 1991);
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  27 marzo 1998 (Gazzetta
Ufficiale  n.  179  del  3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti
locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e
di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di
area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti
casa-lavoro,  elaborati  dai mobility manager aziendali; e con cui si
dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una
quota  di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del
proprio parco veicolare;
  Visto  il  decreto  interministeriale  n.  163  del 21 aprile 1999,
recante  norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari
in  base  ai  quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle
emissioni    della    circolazione   (Gazzetta   Ufficiale   n.   135
dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto
del  decreto  devono  provvedere  alla predisposizione di un rapporto
annuale  che  costituisce  strumento di valutazione dello stato della
qualita'  dell'aria  nel  territorio comunale e di informazione sulle
misure  di  prevenzione  adottate, sui risultati ottenuti e su quelli
previsti sulla base delle misure programmate;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce
la  direttiva  96/62/CE  in  materia  di valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.
250,   recante   norme  per  l'autorizzazione  alla  installazione  e
all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai  centri  storici  e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione
della  relativa  sanzione,  a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  protocollo  di  accordo-quadro  del  1 luglio  1999  tra
Ministero  dell'ambiente  e ENEL in tema di qualita' ambientale nelle
aree  urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e
costruttive  degli  impianti  di  ricarica  al  fine di rimuovere gli
ostacoli   alla   diffusione  dei  veicoli  elettrici  causata  dalle
difformita'  delle  soluzioni  tecniche  per  il  collegamento  tra i
veicoli  e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e
per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica;
  Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa
europea "In citta' senza la mia auto";
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000
(Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del  10 febbraio 2000), con il quale e'
stato   definito   un   programma   di   cofinanziamenti  a  supporto
dell'iniziativa  "Domeniche  ecologiche", durante le quali nei comuni
che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato;
  Visto   il   decreto   del  direttore  generale  del  servizio  per
l'inquinamento  atmosferico  e  acustico e le industrie a rischio del
Ministero  dell'ambiente  del 17 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7 marzo  2000)  con  il quale si e' provveduto a definire la
procedura  per  l'attuazione  dei  cofinanziamenti  previsti  per gli
interventi strutturali nell'ambito della sopracitata iniziativa;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29 maggio  2000
(Gazzetta  Ufficiale  n.  125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le
modalita'   per   l'adesione   alla  prosecuzione  della  sopracitata
iniziativa;
  Considerato  che  hanno  aderito  alla prosecuzione dell'iniziativa
"Domeniche  ecologiche"  molti  comuni con popolazione inferiore alla
soglia  di  100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto
direttoriale del 17 febbraio 2000;
  Ritenuto   opportuno  allargare  la  possibilita'  di  accedere  al
cofinanziamento  per  interventi  strutturali  a  tutti  i comuni che
abbiano aderito all'iniziativa;
  Considerato  inoltre  che, nell'ambito della predetta iniziativa il
Ministero  intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di:
interventi   strutturali  e  permanenti  finalizzati  alla  riduzione
dell'impatto  ambientale  e  dei  consumi  energetici  derivanti  dal
traffico   urbano   tramite  l'attuazione  di  modelli  di  mobilita'
sostenibile;  nonche'  di  azioni  specifiche,  da  parte  degli enti
locali,  per  migliorare  il  quadro  delle  conoscenze  relative  al
traffico  veicolare,  al  fine  di  misurare  i  benefici  ottenuti e
valutare   l'efficacia   degli   interventi  e  per  sperimentare  le
possibilita'  offerte  dalle  nuove tecnologie per la riduzione delle
emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti;
  Considerato  altresi'  che  l'attuale  sviluppo delle comunicazioni
nella societa' rende indispensabile il miglioramento e l'integrazione
dei  diversi sistemi informativi settoriali attualmente in uso presso
la pubblica amministrazione;
  Viste   le   proposte   di  attuazione  della  predetta  iniziativa
presentate  dal  direttore  generale  del servizio per l'inquinamento
atmosferico e acustico e le industrie a rischio;
  Considerato  che  occorre  procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie  necessarie  all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  legislativo  n. 29 del 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1999,  n.  489, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  28 dicembre 1999 di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai fini del presente decreto si intende per:
    1)  aree  pedonali:  le  zone delimitate rispettivamente ai sensi
dell'art. 3, comma 1, n. 2, e dell'art. 7, com-ma 9, del codice della
strada;
    2) codice della strada (C.d.S.): il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della
strada";
    3)  documenti in formato elettronico: file allegati a messaggi di
posta elettronica e file su floppy disk;
    4)  mobility  manager  (MM)  di  area: struttura di supporto e di
coordinamento  tra  i  mobility  manager aziendali di cui all'art. 3,
comma 3 del decreto interministeriale del 27 marzo 1998;
    5)  mobility manager (MM) aziendali: responsabili della mobilita'
aziendale   di   cui   all'art.   3,   commi   1   e  3  del  decreto
interministeriale del 27 marzo 1998;
    6)  sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici: sistemi
di  monitoraggio  relativi  agli inquinanti di cui all'allegato I del
decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  351,  e  finalizzati  alla
valutazione  della qualita' dell'aria ambiente conformemente a quanto
previsto agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto;
    7)  impianti  automatizzati  per  l'applicazione  di "road e area
pricing":  impianti  per  la  rilevazione  degli accessi di veicoli a
parti  delimitate delle aree urbane, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22 giugno 1999, n. 250, finalizzati alla riduzione
della  congestione,  tramite l'applicazione di tariffa all'ingresso o
per  la  circolazione  di  veicoli  a motore all'interno delle zone a
traffico limitato;
   8)  piani urbani del traffico (PUT): provvedimenti di cui all'art.
36 del codice della strada;
   9)   sistema  di  taxi  collettivo  ovvero  sistema  di  trasporto
collettivo  innovativo: servizio di trasporto flessibile, integrativo
e  complementare  al  servizio  di  trasporto  pubblico  locale,  che
utilizza  strumenti  telematici per l'ottimizzazione dei percorsi, la
prenotazione  del  servizio  e  la gestione del sistema informativo e
operativo,   offerto   a  un  prezzo  inferiore  a  quello  del  taxi
tradizionale;
    10) veicoli a trazione elettrica:
      a)  veicoli  a  trazione  elettrica con funzionamento autonomo:
veicoli  dotati  di  motorizzazione finalizzata alla sola trazione di
tipo  elettrico,  con  energia per la trazione esclusivamente di tipo
elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
      b) veicoli  a trazione elettrica alimentati a idrogeno: veicoli
dotati  di  motorizzazione  finalizzata  alla  sola  trazione di tipo
elettrico,  con  energia  per  la  trazione  prodotta  da una cella a
combustibile  o esclusivamente o in combinazione una fonte di energia
elettrica immagazzinata a bordo;
      c) veicoli ibridi:
        veicoli   dotati   di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata   alla   trazione   con   la   presenza  a  bordo  di  un
motogeneratore  termico  finalizzato alla sola generazione di energia
elettrica  che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a
bordo (funzionamento ibrido);
        veicoli   dotati   di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata   alla   trazione   con   la  presenza  a  bordo  di  una
motorizzazione   di   tipo   termico  finalizzata  direttamente  alla
trazione,  con  possibilita'  di  garantire  il normale esercizio del
veicolo  anche  mediante  il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
        veicoli   dotati   di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata   alla   trazione   con   la  presenza  e  bordo  di  una
motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione  di  energia  elettrica,  con possibilita' di garantire il
normale   esercizio   del   veicolo  sia  mediante  il  funzionamento
contemporaneo  delle  due  motorizzazioni  presenti  che  mediante il
funzionamento  autonomo  di  una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale);
    11) veicoli alimentati a gas: veicoli con esclusiva alimentazione
a  metano  o  GPL;  veicoli  il  cui  motore  termico  e'  alimentato
esclusivamente  con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da
petrolio liquefatto (GPL);
    12)  veicoli  elettrici  a due e tre ruote e quadricicli: veicoli
elettrici  delle  categorie L1, L2, L3, L5 e i quadricicli a trazione
elettrica,  come  definiti  al titolo III, capo I, rispettivamente ai
punti 47 e 53, lettera h), del codice della strada;
    13)   zone   a   traffico  limitato  (ZTL):  le  zone  delimitate
rispettivamente  ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 54, e dell'art. 7,
comma 9, del C.d.S.