IL DIRIGENTE GENERALE del servizio inquinamento atmosferico acustico e per le industrie a rischio Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni, (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 15 luglio 1986); Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1987); Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario); Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario); Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997); Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L); Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 3 dicembre 1999, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000); Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L); Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che conferisce alle regioni agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997); Visti i due decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria e criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 31 maggio 1991); Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti casa-lavoro, elaborati dai mobility manager aziendali; e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare; Visto il decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere alla predisposizione di un rapporto annuale che costituisce strumento di valutazione dello stato della qualita' dell'aria nel territorio comunale e di informazione sulle misure di prevenzione adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti sulla base delle misure programmate; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione della relativa sanzione, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il protocollo di accordo-quadro del 1 luglio 1999 tra Ministero dell'ambiente e ENEL in tema di qualita' ambientale nelle aree urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e costruttive degli impianti di ricarica al fine di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici causata dalle difformita' delle soluzioni tecniche per il collegamento tra i veicoli e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica; Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa europea "In citta' senza la mia auto"; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale e' stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato; Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente del 17 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) con il quale si e' provveduto a definire la procedura per l'attuazione dei cofinanziamenti previsti per gli interventi strutturali nell'ambito della sopracitata iniziativa; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le modalita' per l'adesione alla prosecuzione della sopracitata iniziativa; Considerato che hanno aderito alla prosecuzione dell'iniziativa "Domeniche ecologiche" molti comuni con popolazione inferiore alla soglia di 100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto direttoriale del 17 febbraio 2000; Ritenuto opportuno allargare la possibilita' di accedere al cofinanziamento per interventi strutturali a tutti i comuni che abbiano aderito all'iniziativa; Considerato inoltre che, nell'ambito della predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di: interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilita' sostenibile; nonche' di azioni specifiche, da parte degli enti locali, per migliorare il quadro delle conoscenze relative al traffico veicolare, al fine di misurare i benefici ottenuti e valutare l'efficacia degli interventi e per sperimentare le possibilita' offerte dalle nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti; Considerato altresi' che l'attuale sviluppo delle comunicazioni nella societa' rende indispensabile il miglioramento e l'integrazione dei diversi sistemi informativi settoriali attualmente in uso presso la pubblica amministrazione; Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa presentate dal direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio; Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno finanziario 2000; Decreta: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: 1) aree pedonali: le zone delimitate rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, e dell'art. 7, com-ma 9, del codice della strada; 2) codice della strada (C.d.S.): il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della strada"; 3) documenti in formato elettronico: file allegati a messaggi di posta elettronica e file su floppy disk; 4) mobility manager (MM) di area: struttura di supporto e di coordinamento tra i mobility manager aziendali di cui all'art. 3, comma 3 del decreto interministeriale del 27 marzo 1998; 5) mobility manager (MM) aziendali: responsabili della mobilita' aziendale di cui all'art. 3, commi 1 e 3 del decreto interministeriale del 27 marzo 1998; 6) sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici: sistemi di monitoraggio relativi agli inquinanti di cui all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e finalizzati alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente conformemente a quanto previsto agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto; 7) impianti automatizzati per l'applicazione di "road e area pricing": impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a parti delimitate delle aree urbane, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, finalizzati alla riduzione della congestione, tramite l'applicazione di tariffa all'ingresso o per la circolazione di veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato; 8) piani urbani del traffico (PUT): provvedimenti di cui all'art. 36 del codice della strada; 9) sistema di taxi collettivo ovvero sistema di trasporto collettivo innovativo: servizio di trasporto flessibile, integrativo e complementare al servizio di trasporto pubblico locale, che utilizza strumenti telematici per l'ottimizzazione dei percorsi, la prenotazione del servizio e la gestione del sistema informativo e operativo, offerto a un prezzo inferiore a quello del taxi tradizionale; 10) veicoli a trazione elettrica: a) veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo; b) veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione prodotta da una cella a combustibile o esclusivamente o in combinazione una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo; c) veicoli ibridi: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo (funzionamento ibrido); veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale); veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza e bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale); 11) veicoli alimentati a gas: veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL; veicoli il cui motore termico e' alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL); 12) veicoli elettrici a due e tre ruote e quadricicli: veicoli elettrici delle categorie L1, L2, L3, L5 e i quadricicli a trazione elettrica, come definiti al titolo III, capo I, rispettivamente ai punti 47 e 53, lettera h), del codice della strada; 13) zone a traffico limitato (ZTL): le zone delimitate rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 54, e dell'art. 7, comma 9, del C.d.S.