IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita'
                 pubblica veterinaria - Ufficio VII

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto   27 luglio   1934,   n.   1265,  e  successive  modifiche  o
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  legge  23 giugno  1970,  n.  503, modificata dalla legge
11 marzo 1974 n. 101;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto  il  decreto  7 luglio  1992  per  la  produzione, acquisto e
distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
    Visto   il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in
materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  1993, n. 66, attuativo
della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali
veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione
immunologica;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al
riordino   degli   Istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art.  1,  comma  1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto   il   decreto  ministeriale  4 maggio  2000,  relativo  alla
produzione,  acquisto  e  distribuzione dei vaccini per la profilassi
obbligatoria degli animali;
  Considerato  che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario,
sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita';
  Considerato  che  al  fine  di  assicurare un uniforme e tempestivo
approvvigionamento  delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni,
occorre  stabilire  le  quantita' dei vaccini e antigeni che dovranno
essere   prodotte   dagli   Istituti   zooprofilattici'  sperimentali
incaricati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di
cui  all'art.  7  della  legge  23 dicembre  1978, n. 833, provvedono
all'acquisto  e  alla  distribuzione  dei  vaccini occorrenti per gli
interventi  di  profilassi  obbligatoria nei confronti delle malattie
infettive  e  diffusive  degli  animali  con  i  fondi  alle medesime
assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 3700 del Ministero del
tesoro - esercizio finanziario 2001.
  A  tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art.
2,  le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necessario
ricorrere  all'approvvigionamento  di vaccini prodotti dagli Istituti
zooprofilattici  sperimentali,  possono  provvedere  alla  stipula di
contratti  d'acquisto  con  gli  stessi  definendo  il numero di dosi
necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.