IL DIRETTORE
                 dell'unita' operativa autotrasporto
              internazionale di persone e cose A.P.C. 3

  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
1994;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80 recante nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 dell'8 aprile 1998;
  Vista  la legge n. 298 del 6 giugno 1974 e successive modificazioni
e  integrazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200 del
31 luglio 1974;
  Visto  il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino
della  disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore
di  cose in conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.83 del
9 aprile 1998;
  Visto  il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino
della  disciplina  concernente  il  rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio  dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 recante
disposizioni  concernenti  i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali  al  trasporto  di  merci  su  strada pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
  Visto  il decreto dirigenziale Ministero dei trasporti del 7 aprile
2000,  recante  le  disposizioni  applicative  per  il rilascio delle
autorizzazioni  internazionali  al  trasporto  di  merci  su  strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
  Vista la risoluzione C.E.M.T. n. (2000)l0-Praga 31 maggio 2000 e il
documento  (2000)10/REV1 del 13 novembre 2000 nonche' le disposizioni
generali  di  utilizzazione  pubblicate  sulle  stesse autorizzazioni
C.E.M.T.;
  Considerato  che il contingente italiano di autorizzazioni C.E.M.T.
per  l'anno  2001  e'  costituito da duecentoventinove autorizzazioni
cosi' ripartite:
    a) sessantaquattro   autorizzazioni   annuali,  valide  anche  in
Austria, utilizzabili solo con veicoli "euro due";
    b) tredici   autorizzazioni   di   tipo  "breve  durata"  pari  a
centocinquantasei  autorizzazioni  mensili  non  valide  in  Austria,
utilizzabili anche con veicoli tradizionali;
    c) centocinquantadue   autorizzazioni   annuali,  non  valide  in
Austria, utilizzabili solo con veicoli "euro due";
  Considerato  che  centoventotto  autorizzazioni C.E.M.T. sono state
assegnate  alle  imprese  gia' titolari che ne avevano diritto, cosi'
ripartite:
    quarantanove autorizzazioni di cui al punto a);
    quattro autorizzazioni di cui al punto b);
    settantacinque autorizzazioni di cui al punto c);
  Considerato che per il 2001 restano quindi da assegnare, i seguenti
quantitativi:
    quindici autorizzazioni di cui al punto a);
    nove autorizzazioni di cui al punto b);
    settantasette autorizzazioni di cui al punto c);
    per un totale di centouno autorizzazioni;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  del  decreto  ministeriale n. 521 del
22 novembre 1999 e l'art. 2, comma 5, del D.D. 7 aprile 2000;
  Esaminate le centottantadue domande presentate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata  le  graduatoria  di  merito  di  cui all'elenco n. 1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2001, per il rilascio,
delle  autorizzazioni  multilaterali al trasporto di merci su strada,
della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.