IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII
del   dipartimento  delle  professioni  sanitarie,  risorse  umane  e
tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  Istituti ospitalieri di Verona in data 29 dicembre 1999,
intesa  ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita'
di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 13 febbraio 2001; in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno  1999  del  Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
    Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio e 1 marzo 2001, del
Ministro  della  sanita', che prorogano l'efficacia dell'ordinanza di
cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999, del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che  la regione Veneto adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona e' autorizzata
all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a
scopo  terapeutico  prelevato  in  Italia  o  importato gratuitamente
dall'estero.