IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII
del   dipartimento  delle  professioni  sanitarie,  risorse  umane  e
tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  Istituto  ortopedico  "Gaetano  Pini"  di Milano in data
19 luglio  2001,  intesa  ad  ottenere il rinnovo dell'autorizzazione
all'espletamento  delle  attivita' di trapianto di segmenti vascolari
da  cadavere,  a  scopo  terapeutico,  presso  l'azienda  ospedaliera
medesima;
  Vista la relazione favorevole dell'istituto superiore di sanita' in
data 13 marzo 2001, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge  in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i
prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno
1977,  n.  409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione  della
sopracitata legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre
1994,  n.  694,  che  approva  il  regolamento  recante  norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria,   in   ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001
del  Ministro  della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1 giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di
limitare   la   validita'  temporale  dell'autorizzazione  fino  alle
determinazioni  che la regione Lombardia adottera' ai sensi dell'art.
16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda ospedaliera Istituto ortopedico "Gaetano Pini" di Milano,
e'  autorizzata  ad  espletare  attivita'  di  trapianto  di segmenti
vascolari  da  cadavere,  a  scopo terapeutico, prelevati in Italia o
importati gratuitamente dall'estero.