IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla
"Attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  6,  commi  1  e  7,  lettera  b), del citato decreto
legislativo;
  Vista  la decisione della commissione CE C(2000)3007 del 13 ottobre
2000,  relativa  alla  non  iscrizione  del CLOZOLINATE come sostanza
attiva  nell'allegato  1  della  Direttiva  91/414/CEE ed alla revoca
delle  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari che contengono tale
sostanza   attiva,   a   conclusione  delle  procedure  attivate  dal
regolamento  (CEE)  3600/92  della commissione dell'11 dicembre 1992,
modificato  da ultimo dal regolamento CE n. 1199/97 ed in particolare
art. 7, paragrafo 3 bis, lettera b);
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria,
stabilendo  un  termine  per lo smaltimento delle scorte esistenti di
prodotti  fitosanitari contenenti "Clozolinate", alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
  Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato,
contenenti  "Clozolinate",  sono  revocate  dalla  data di entrata in
vigore del presente decreto.