IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera b), del citato decreto legislativo; Vista la decisione della commissione CE C(2000)3007 del 13 ottobre 2000, relativa alla non iscrizione del CLOZOLINATE come sostanza attiva nell'allegato 1 della Direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) 3600/92 della commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1199/97 ed in particolare art. 7, paragrafo 3 bis, lettera b); Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti "Clozolinate", alla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato, contenenti "Clozolinate", sono revocate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.