IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 marzo 2001;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  differire
l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri, di cui
alla  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  per  consentire  un'adeguata e
opportuna  sperimentazione  in  materia  e  per  evitare turbative al
mercato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
         Differimento del1a disciplina del prezzo dei libri

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001,
n.  62,  come  modificato  dal  presente  decreto,  hanno  effetto  a
decorrere  dal  1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale
per un periodo di un anno.
  2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica
alla  disciplina  del  prezzo  dei  libri  l'articolo  15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  3.  Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il
comitato  istituito  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di
disciplina  del  prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della
predetta  sperimentazione,  ai  fini  dell'eventuale  adozione  delle
conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7
marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.