IL DIRETTORE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Talpos Monica ha chiesto il
riconoscimento  del titolo di asistent medical conseguito in Romania,
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394,   del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115  e  nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso
la  scuola  post-liceale  sanitaria  di  Cluj-Napoca  (Romania) della
sig.ra  Alpos Monica nata a CIuj-Napoca (Romania) il giorno 4 ottobre
1971   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere.
  2.  La sig.ra Talpos Monica e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale   terntorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo
di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2001
                                 Il direttore del dipartimento: D'Ari