IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
   In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:
   Dispone:
   1.  Trasmissione  telematica  dei  dati  contenuti  nel modello di
dichiarazione 730/2001 da parte dei Caf-dipendenti.
   1.1   Caf-dipendenti   devono   trasmettere   in   via  telematica
all'Agenzia   delle   Entrate   i   dati  contenuti  nei  modelli  di
dichiarazione  730/2001,  secondo  le  specifiche  tecniche contenute
nell'ALLEGATO A al presente provvedimento.
   1.2   Caf-dipendenti   devono  trasmettere  i  dati  della  scelta
dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  secondo le specifiche tecniche che
saranno definite con successivo provvedimento.
   2.  Trasmissione  telematica dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo
ai sostituti d'imposta da parte dei Caf-dipendenti.
   2.1   I   Caf-dipendenti   che   comunicano,   mediante   supporti
informatici,  i  dati contenuti nei nodelli 730-4 e 730-4 integrativo
relativo  al  redditi 2000 al sostituti d'imposta devono osservare le
specifiche   tecniche   stabilite   nell'ALLEGATO   B   al   presente
provvedimento.
   3.  Trasmissione telematica da parte dei sostituti d'imposta delle
dichiarazioni  mod.  730  e consegna delle buste contenenti le schede
per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.
   3.1  I  sostituti  d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale
nell'anno 2001 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
Entrate  i  dati  contenuti  nei modelli di dichiarazione 730/2001 da
loro   elaborati   osservando   le   specifiche   tecniche  stabilite
nell'ALLEGATO    A    al    presente    provvedimento,    avvalendosi
alternativamente:
   -  del  servizio  telematico  previsto per la presentazione in via
telematica delle dichiarazioni mod. 770/2001:
   - di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni.
   3.2   In   caso   di   presentazione  delle  dichiarazioni  ad  un
intermediario  deve  essere  utilizzata  la  bolla di consegna di cui
all'ALLEGATO  D del presente provvedimento, nella quale devono essere
riportati  i  codici fiscali (lei soggetti al quali e' stata prestata
assistenza fiscale.
   3.3  I  sostituti  d'imposta  devono  comunque  essere in grado di
fornire,  entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
dell'Agenzia  delle Entrate, anche in copia, le dichiarazioni modelli
730  da  essi elaborate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei
termini  prevista  dall'art.  43  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   3.4 I sostituti d'imposta devono consegnare le buste contenenti le
schede   per   la  scelta  della  destinazione  dell'otto  per  mille
dell'IRPEF, modelli 730-1, ad un ufficio delle Poste italiane S.p.A.,
ad una banca convenzionata o ad un intermediario abilitato.
   3.5  Le  buste  devono essere consegnate, unitamente alla bolla di
consegna di cui all'ALLEGATO D, nella quale devono essere riportati i
codici  fiscali  dei  soggetti  ai quali e' stata prestata assistenza
fiscale, raggruppale in plichi chiusi, contenenti fino a cento pezzi.
Su  ciascun  pacco  di  buste, numerato progressivamente, deve essere
apposta  la  dicitura  "Modello  730-1"  e  devono essere indicati il
codice  fiscale,  il  cognome  e  il  nome  o  la  denominazione e il
domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
   4.  Trasmissione  telematica  dei  dati  contenuti  nel modello di
dichiarazioni  730/2001  da  parte  degli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni.
   4.1   Gli   intermediari   abilitati  devono  trasmettere  in  via
telematica  i  dati  contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2001,
consegnati  dai  sostituti  d'imposta  che  hanno prestato assistenza
fiscale,  secondo le specifiche tecniche contenute nell'ALLEGATO A al
presente provvedimento.
   4.2  Gli  intermediari  abilitati  devono trasmettere i dati della
scelta dell'otto per mille dell'IRPFF, modello 730-1, contenuti nelle
buste   consegnate   dai   sostituti  d'imposta  che  hanno  prestato
assistenza  fiscale,  secondo  le  specifiche  tecniche  che  saranno
definite cori successivo provvedimento.
   4.3  Gli  intermediari  abilitati  devono  rilasciare al sostituto
d'imposta  copia  della  bolla  di  consegna  di  cui all'ALLEGATO D,
contenente  l'impegno  a trasmettere telematicamente i dati contenuti
nei  modelli  di  dichiarazione 730/2001 e i dati delle scelte per la
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.
   5.  Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta
e dei C.A.F. degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale.
   5.1  Per  lo  svolgimento  da  parte dei sostituti d'imposta e dei
C.A.F.  degli  adempimenti  previsti  per l'assistenza fiscale devono
essere  seguite  le  istruzioni contenute nell'ALLEGATO C al presente
provvedimento.
   Motivazioni:
   Il  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25
gennaio  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  25  alla
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001, ha approvato i modelli
730  base,  730-1,  730-2  per  il  sostituto d'imposta, 730-2 per il
C.A.F.,  730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni,
nonche' della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la
dichiarazione  semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul reddito
delle  persone  fisiche,  da  presentare  nell'anno 2001 da parte dei
soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
   Il  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31
gennaio  2001,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  36  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  2001, ha approvato il
modello   770/2001   cori  le  relative  istruzioni,  concernenti  la
dichiarazione agli effetti delle ritenute. delle imposte sostitutive,
dei contributi e dei premi assicurativi. da presentare nell'anno 2001
da  parte  dei  sostituti  d'imposta  e  degli altri soggetti che non
presentano la dichiarazione unificata annuale.
   Il  punto  4  del provvedimento di approvazione dei citati modelli
730/2001  fa rinvio ad un successivo provvedimento per la definizione
delle  specifiche  tecniche  per  la  trasmissione  all'Agenzia delle
Entrate  dei  dati  delle  dichiarazioni  in  via  telematica e delle
modalita'  e  termini  per  l'invio  all'Agenzia medesima delle buste
contenenti il modello 730-1.
   Il  punto  1.2  di  tale  provvedimento  fa, inoltre, rinvio ad un
successivo atto anche per la definizione delle specifiche tecniche ai
fini   della  comunicazione  dei  dati  dei  modelli  730-4  e  730-4
integrativo effettuata mediante supporti informatici.
   Il  punto  3.4  del  predetto  provvedimento  di  approvazione dei
modelli  770/2001  rinvia  ad  un  successivo  provvedimento  per  la
definizione  delle  modalita' di invio dei modelli 730 e dei relativi
prospetti  di  liquidazione  presentate  dai  contribuenti  che hanno
fruito dell'assistenza fiscale.
   Con  il  presente  provvedimento,  al  fine  di acquisire in tempi
rapidi le dichiarazioni per l'effettuazione dei controlli nei termini
previsti  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 settembre
1973.  n. 600, viene stabilito. analogamente a quanto previsto per la
presentazione  delle  dichiarazioni  mod.  770/2001,  che  i  modelli
730/2001  devono  essere  trasmessi  esclusivamente in via telematica
direttamente   dai  sostituti  d'imposta  o  attraverso  intermediari
abilitati alla trasmissione telematica.
   Al fine di dare attuazione ai citati provvedimenti sono definiti:
   -  nell'ALLEGATO  A  al  presente provvedimento, il contenuto e le
specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica
all'Agenzia   delle   Entrate  dei  dati  contenuti  nei  modelli  di
dichiarazione 730/2001;
   -  nell'ALLEGATO  B,  le  specifiche  tecniche per la trasmissione
telematica dei modelli 730-4/2001 e 730-4/2001 integrativo;
   -  nell'ALLEGATO  C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei
sostituti  d'imposta  e dei Caf-dipendenti degli adempimenti previsti
per l'assistenza fiscale;
   -  nell'ALLEGATO  D, la bolla per la consegna dei modelli 730/2001
agli  intermediari  e  delle buste contenenti le schede per la scelta
della  destinazione  dell'otto  per mille dell'Irpef, mod.730-1, alle
banche convenzionate, agli uffici postali o agli intermediari.
   Si  riportano  di  seguito  i  riferimenti  normativi del presente
provvedimento.
   Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrale.
   Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
   Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
   Decreto  del  Ministro  delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
   Disciplina normativa di riferimento.
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
   Decreto del ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante
norme  per l'assistenza fiscale resa dal Centri di assistenza fiscale
per  le  imprese  e  per  i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti;
   Decreto   legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle  dichiarazioni, cosi come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre  1998, n. 490, concernente la revisione della disciplina dei
Centri di assistenza fiscale:
   Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
   Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del  12  agosto  1998:  modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di locazione e di affitto da
sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione telematica dei
pagamenti,  come  modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal
decreto  29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2000;
   Decreto  18  febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
44  del  23  febbraio  1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173 del 26 luglio 2000 e decreto 21 dicembre
2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001:
individuazione   di   altri  soggetti  incaricati  alla  trasmissione
telematica delle dichiarazioni, comprese quelle delle Amministrazioni
dello Stato;
   Provvedimento   25   gennaio   2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  25 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001:
approvazione  dei  modelli  730  base,  730-1, 730-2 per il sostituto
d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, cori
le  relative  istruzioni,  nonche'  della  busta  per la consegna del
modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti
dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche,  da  presentare
nell'anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale;
   Provvedimento  del  31  gennaio  2001  di approvazione del modello
770/2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  47  del  26 febbraio 2001, con le relative istruzioni,
concernente  la  dichiarazione  agli  effetti  delle  ritenute, delle
imposte  sostitutive,  dei  contributi  e  dei premi assicurativi, da
presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli
   altri  soggetti  che  non  presentano  la  dichiarazione unificata
   annuale.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Roma, 28 marzo 2001
                                    Il direttore dell'Agenzia: ROMANO