L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
           ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto   ministeriale   in  data  23 aprile  1988  di
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa in alcuni
rami  danni,  rilasciata  alla  Allianz-Ras Tutela giudiziaria S.p.a.
Compagnia  di  assicurazioni, con sede in Milano, Corso Italia n. 23,
ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Viste  le  delibere  assunte  in  data  18 aprile  e  5 maggio 2000
dall'assemblea   straordinaria  dei  soci  della  Allianz-Ras  Tutela
giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, che hanno approvato le
modifiche  apportate agli articoli 2 (oggetto sociale), 5, 8, 13, 21,
23, 25 e 28 dello statuto sociale;
  Visto  l'atto  di  rettifica  in  data 6 ottobre 2000 con il quale,
sulla  base  della  richiesta  del  Tribunale  di  Milano  in sede di
omologa,  e'  stato  riformulato  l'art.  28,  comma 3, dello statuto
sociale  della  Allianz-Ras  Tutela  giudiziaria  S.p.a. Compagnia di
assicurazioni,  concernente  i limiti al cumulo degli incarichi per i
sindaci;
  Vista  la  successiva  delibera  assunta  in  data 11 dicembre 2000
dall'assemblea  straordinaria dei soci dell'impresa, che ha apportato
una  ulteriore  modifica all'art. 2 dello statuto sociale, annullando
gli   effetti   della   delibera   assunta   in  data  5 maggio  2000
relativamente all'ampliamento dell'oggetto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz-Ras
Tutela  giudiziaria  S.p.a.  Compagnia  di assicurazioni, con sede in
Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
  Art.  5  (Capitale).  -  Nuova  introduzione:  aumento del capitale
sociale  a pagamento, sino a L. 15.000.000.000, da eseguirsi entro il
31 dicembre 2005 mediante emissione di n. 5.000.000 di azioni da Lire
2.000 cadauna.
  Art.  8  (Capitale). - Nuova disciplina: obbligo per la societa' di
non  distribuire  ai soci i certificati rappresentativi delle azioni,
ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all'art. 5 del regio decreto 29
marzo  1942, n. 239 (in luogo della precedente previsione statutaria:
"Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere
convertite  al  portatore  o viceversa, qualora non ostino divieti di
legge").
  Art.   13  (Assemblea).  -  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova
disciplina  in  materia  di intervento degli azionisti all'assemblea:
"Possono  intervenire  all'assemblea gli azionisti iscritti nel Libro
dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza"
(in luogo della precedente previsione statutaria: "Per essere ammessi
all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al piu'
tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza").
  Art.  21  (Consiglio  di  amministrazione).  -  Introduzione  della
possibilita'  di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio
di   amministrazione   anche  in  teleconferenza  o  videoconferenza:
condizioni ed effetti.
  Art.  23  (Consiglio  di  amministrazione).  -  Nuova disciplina in
materia   di   validita'   delle   deliberazioni   del  consiglio  di
amministrazione:  "intervento della maggioranza" dei membri in carica
in    luogo    della   precedente   richiesta   "presenza   effettiva
della maggioranza...".
  Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo
di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a
cui  siano  state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e
sulle   operazioni   di  maggior  rilievo  economico,  finanziario  e
patrimoniale,  effettuate della societa' o dalle societa' controllate
ed,  in  particolare,  sulle  operazioni  in  potenziale conflitto di
interesse: modalita'.
  Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
    a) limiti  di  cumulo  degli  incarichi per i membri del collegio
sindacale;
    b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti;
    c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 marzo 2001
                                             Il presidente: Manghetti