L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 marzo 2001;
  Premesso che:
    l'art.  4,  comma  4.4,  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio
1999,  n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  49  del  1o marzo  1999,  recante  disciplina delle condizioni
tecnico-economiche   del   servizio   di  vettoriamento  dell'energia
elettrica  e  di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n.
13/99),  prevede  che  sia consentita, per motivate esigenze e previa
autorizzazione   dell'Autorita',   la  stipula  di  un  contratto  di
vettoriamento  in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5
a  12  e  dall'art. 15 della medesima deliberazione, o anche difforme
dallo schema di contratto-tipo di cui all'art. 4, comma 4.1;
    l'Autorita' ha approvato, con la deliberazione 12 luglio 2000, n.
119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187
dell'11 agosto  2000 (di seguito: deliberazione n. 119/00) uno schema
di  contratto-tipo  per  il vettoriamento ai sensi dell'art. 4, comma
4.1 della deliberazione n. 13/99;
    l'Autorita'   puo'  rifiutare  l'approvazione  del  contratto  di
vettoriamento,   ovvero   subordinarla  a  modifiche  delle  clausole
contrattuali,  qualora  il  contratto  in deroga alle soprarichiamate
condizioni  o  difforme  dallo schema di contratto-tipo contrasti con
l'esigenza di garantire la liberta' di accesso alla rete e il suo uso
a  parita'  di  condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita'
del servizio;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  14 febbraio  2001,  n.  21/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 45 del
23 febbraio   2001  (di  seguito:  deliberazione  n.  21/01)  prevede
modalita'  e  condizioni  delle importazioni di energia elettrica per
l'anno  2001  in presenza di insufficiente capacita' di trasporto che
si  renda  disponibile in seguito ad eventuale distacco istantaneo di
carico delle utenze;
    ai  sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 21/01, la cosiddetta
rimanente  capacita'  di  interconnessione  assegnabile  per ciascuna
frontiera,  nonche'  la capacita' di interconnessione assegnabile che
non  sia  stata  assegnata  su base annuale, di cui all'art. 3, comma
3.4,  secondo  periodo, della deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre
2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00),
vengono  assegnate  dal  Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) per il periodo ricompreso tra
il   1o aprile   ed   il  31 dicembre  2001  utilizzando,  in  quanto
applicabili,  le modalita' e condizioni previste negli articoli 5 e 6
della medesima deliberazione n. 219/00;
    l'art.  14, comma 14.1, della deliberazione n. 119/00 prevede che
il   gestore  contraente,  di  cui  all'art.  1  della  deliberazione
dell'Autorita'  15 giugno 2000, n. 108/00, trasmetta al richiedente i
dati  relativi  alle immissioni ed ai prelievi di energia elettrica e
di  potenza,  in  ogni  ora  e  per  ciascun  punto  di consegna e di
riconsegna;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
  Visti:
    la deliberazione n. 13/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 ottobre  1999,  n.  158/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 263 del
9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
    la deliberazione n. 119/00;
    la deliberazione n. 219/00;
    la deliberazione n. 21/01;
  Considerato che:
    lo schema di contratto-tipo per il vettoriamento approvato con la
deliberazione   n.  119/00  riguarda  il  servizio  di  vettoriamento
dell'energia elettrica nel caso in cui tutti i punti di consegna e di
riconsegna  sono  situati  sul  territorio  nazionale  e, pertanto, i
contratti  di  vettoriamento  nei quali alcuni di punti di consegna o
riconsegna  non  sono  situati sul territorio nazionale devono essere
difformi   da   detto   schema  di  contratto-tipo  e  devono  essere
autorizzati dall'Autorita';
    le   procedure  di  assegnazione  della  rimanente  capacita'  di
interconnessione   assegnabile  di  cui  al  penultimo  alinea  delle
premesse  non  sono  state  portate  a termine dal Gestore della rete
entro la fine del mese di febbraio 2001;
    alcuni  soggetti  che  hanno stipulato contratti di vettoriamento
hanno segnalato all'Autorita' l'indisponibilita' dei dati relativi ai
prelievi  di  potenza  nei punti di riconsegna dell'energia elettrica
vettoriata  anche  successivamente  alla  data  di  installazione dei
complessi  di  misura  conformi  a  quanto  previsto all'art. 6 della
deliberazione n. 119/00;
  Ritenuto che sia opportuno:
    modificare  la  procedura  prevista dall'art. 4, comma 4.4, della
deliberazione   n.   13/99   per   l'erogazione   del   servizio   di
vettoriamento,  anche al fine di consentire agli operatori l'utilizzo
della capacita' di interconnessione assegnata in esito alle procedure
di  cui  al  secondo considerato di cui sopra a partire dalla data in
cui  la suddetta capacita' si rende disponibile, ovvero dal 1o aprile
2001;
    prevedere   in   capo   ai   soggetti   contraenti  l'obbligo  di
comunicazione  all'Autorita',  entro  un  termine  prestabilito,  dei
contratti  di  vettoriamento,  al  fine della verifica da parte della
medesima   Autorita'  del  rispetto  dell'esigenza  di  garantire  la
liberta'  di  accesso  alla  rete,  l'uso  della  stessa a parita' di
condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio;
    prevedere, conseguentemente, che nei soprarichiamati contratti di
vettoriamento  sia  inserita  una clausola che comporti l'inserimento
automatico   delle   modifiche   contrattuali  eventualmente  imposte
dall'Autorita'  a  seguito  della verifica prevista nell'ambito della
medesima procedura;
    adottare,  al  fine  di rendere possibile la fornitura di energia
elettrica  importata  a  partire dal 1o aprile 2001, ulteriori misure
volte   a   ridurre   i  tempi  per  gli  adempimenti  necessari  per
l'attivazione  di  forniture  di  energia  elettrica transfrontaliere
modificando  per  il  periodo  ricompreso  tra  la data di entrata in
vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001:
      a) i  termini per la verifica di compatibilita' delle richieste
di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del  sistema elettrico nazionale come definita dalla deliberazione n.
13/99;
      b) il  termine  di  preavviso per l'esercizio della facolta' di
recesso  da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata,
di  servizi  elettrici  stipulati  con clienti del mercato vincolato,
come definita dalla deliberazione n. 158/99;
    estendere,  infine,  il  periodo  di avviamento di cui all'art. 8
della  deliberazione  n.  119/00  applicabile  a  tutti  i  punti  di
riconsegna  interessati  da  contratti  di  vettoriamento, al fine di
evitare  discriminazioni  tra  soggetti  aventi  diritto conoscere il
proprio profilo di prelievo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  della  presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute   nell'art.   1   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, nonche' le
seguenti:
    a) deliberazione  n.  158/99  e'  la deliberazione dell'Autorita'
20 ottobre  1999,  n.  158/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999;
    b) deliberazione  n.  119/00  e'  la deliberazione dell'Autorita'
12 luglio  2000,  n.  119/00,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000;
    c) deliberazione  n.  219/00  e'  la deliberazione dell'Autorita'
6 dicembre  2000,  n.  219/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000;
    d) deliberazione  n.  21/01  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
14 febbraio  2001,  n.  21/01,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2001;