IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Super Rifle, tendente ad
ottenere la proroga della corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, e
successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 9 agosto
1999, il suddetto trattamento;
Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale
e' stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio
2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino del Mugello (Firenze), e
unita' di Barberino del Mugello (Firenze), per un massimo di 169
unita' lavorative per il periodo dal 1o giugno 2000 al 6 agosto 2000.
Istanza aziendale presentata il 9 marzo 2000 con decorrenza 1o
giugno 2000.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
29 dicembre 2000, n. 29353.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2001
Il direttore generale: Daddi