IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza della ditta S.p.a. Agnona, tendente ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  31 gennaio 2000, il suddetto
trattamento;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 6 ottobre
2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Agnona,  con  sede  in  Borgosesia  (Vercelli),  e  unita' di
Borgosesia  (Vercelli), per un massimo di 30 unita' lavorative per il
periodo dal 31 luglio 2000 al 30 gennaio 2001.
  Istanza aziendale presentata il 22 settembre 2000 con decorrenza 31
luglio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi