IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Drr Volker, nato il 26 febbraio 1964 a
Jugenheim  (RFT),  cittadino  tedesco,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  proprio  titolo  di  "Diplom-Ingenieur", ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico
"Diplom-lngenieur"  conseguito  in  data  28 agosto  1998  presso  la
"Technische Universitat" di Berlino;
  Viste le deteminazioni della Conferenza di servizi nella seduta del
2 ottobre 2000;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio nazionale di categoria con
nota del 24 ottobre 2000;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 1 n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Drr  Volker,  nato il 26 febbraio 1964 a Jugenheim (RFT),
cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale
titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio
della professione in Italia.