IL DIRETTORE GENERALE
       per le politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista    la   domanda   presentata   dal   "Consorzio   cooperativo
ortofrutticolo  di  Mason  Vicentino"  S.c. a r.l., con sede in Mason
Vicentino (Vicenza), via Guglielmo Marconi, 63, intesa ad ottenere la
registrazione  della  denominazione "Ciliegia di Marostica", ai sensi
dell'art.  5  del  citato  regolamento  n.  2081/92, come Indicazione
geografica protetta;
  Vista  la  nota  prot.  n. 62352 del 3 luglio 2000, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista    la    domanda   presentata   dal   Consorzio   cooperativo
ortofrutticolo  di Mason Vicentino S.c. a r.l., intesa ad ottenere la
protezione  a  titolo  transitorio  della  denominazione "Ciliegia di
Marostica"  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto  regolamento (CEE)
2081/92,  come  integrato  dall'art.  1, paragrafo 2, del regolamento
(CE)  n.  535/97  sopra richiamato, indicando quale organismo privato
autorizzato   al   controllo   "C.S.Q.A.  -  Certificazione  qualita'
agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano
n.  74,  ed  espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il
Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento    della   citata   domanda   di   registrazione   della
denominazione  "Ciliegia  di  Marostica", come indicazione geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  3, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione "Ciliegia di
Marostica",  come  Indicazione  geografica  protetta,  in  attesa che
l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in
argomento;
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che  in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denominazione  "Ciliegia di Marostica" secondo il disciplinare
di  produzione  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2000, in attesa che
il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione "Ciliegia di Marostica".