IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista  la  legge 26 ottobre 1971, n. 1099, ed in particolare l'art.
2;
  Visto  il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in particolare l'art. 5;
  Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, ed in particolare l'art. 7;
  Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: "Norme per la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica";
  Visto  il  proprio  decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: "Norme per
la tutela sanitaria degli sportivi professionisti";
  Vista  la  nota della Federazione pugilistica italiana del 23 marzo
2000,  con  cui  si comunica l'istituzione della sezione femminile di
pugilato;
  Ritenuto   necessario   prevedere,  per  le  atlete  che  praticano
pugilato,  sia  in  ambito agonistico che professionistico, specifici
controlli  sanitari, oltre a quelli stabiliti per gli atleti di sesso
maschile dai citati decreti ministeriali;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Non  puo' essere riconosciuta l'idoneita' alla pratica del pugilato
alle  atlete  portatrici  di  protesi mammaria e a quelle in stato di
gravidanza.
  Prima  di  iniziare  la  pratica agonistica ogni atleta deve essere
informata  sui  rischi  per la salute ai quali va incontro e prestare
consenso scritto.
  Le  atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia
nelle competizioni:
    casco protettivo;
    corsetto toracico protettivo;
    adeguata protezione pelvica.