IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto  legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno
2000;
  Vista  la  sentenza  n.  152  del  26  ottobre 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Alba  (Cuneo)  che  ha  dichiarato il fallimento della
S.P.A. Faber;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  ai  sensi dell'articolo 3
della  legge  223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 ottobre 2000;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber sede in Bra
(Cuneo),  unita'  in  Bra  (Cuneo)  per  un  massimo  di  107  unita'
lavorative   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 27 ottobre 2000 al 26
aprile 2001.