IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'articolo  7  del  decreto-legge  30 dicembre 1987, n. 536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto l'articolo 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'articolo 6, del predetto decreto legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dei 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione dei
benefici  di  cui  al  comma  4, dell'articolo 6; del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510; convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno
2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l Giussani Tessuti inoltrata
presso   il   competente   ufficio  della  direzione  generale  della
previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in
data  27  novembre  2000, che unitamente al contratto di solidarieta'
per  riduzione  di orario di lavoro, costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra l'impresa sopracita e le competenti 00.SS.
dei  lavoratori  in data 3 novembre 2000 stabilisce per un periodo di
12  mesi,  decorrente  dal  6  novembre  2000,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali,  come previsto dal
Contratto collettivo nazionale del settore tessile applicato a 30 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a n. 24 unita' su un organico complessivo di 53 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 6 novembre 2000 al 3 novembre
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.  1,  del  decreto  legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996,  n.  608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.
Giussani   Tessuti   con  sede  in  Villaguardia  (Como),  unita'  di
Villaguardia  (Como),  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 24 unita', su un organico complessivo di n. 53 unita'.