IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.   7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo
alla  individuazione  dei criteri per la concessione del beneficio di
cui al comma 4, dell'articolo 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della societa' S.r.l. Ecolesse, inoltrata presso il
competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 15
gennaio  2001,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  2 novembre 2000
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 novembre 2000,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
metalmeccanico  privato  applicato  -  a 22 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita' su un
organico complessivo di 37 unita';
    Considerato  che il predetto contratto e' stato stipulato al fine
di  evitare  in  tutto  o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 2 novembre 2000 al 31 ottobre
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996,  n.  608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.
Ecolesse,  con  sede in Caivano (Napoli), unita' di Caivano (Napoli),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  20  unita',  su un organico
complessivo di 37 unita'.