IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo
alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di
cui al comma 4, dell'articolo 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del
10 giugno 2000;
Vista l'istanza della societa' S.r.l. Ecolesse, inoltrata presso il
competente ufficio della direzione generale della previdenza e
assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 15
gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti
organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 novembre 2000
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 novembre 2000,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -
come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore
metalmeccanico privato applicato - a 22 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita' su un
organico complessivo di 37 unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine
di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 2000 al 31 ottobre
2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Ecolesse, con sede in Caivano (Napoli), unita' di Caivano (Napoli),
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', su un organico
complessivo di 37 unita'.