IL DIRETTORE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale
Vista la domanda con la quale la sig.ra Sotil Escalante Maria
Angelita ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera
conseguito in Peru', ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere:
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo, identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1968 presso
l'Escuela de Enfermeras "San Felipe" di Lima (Peru) della sig.ra
Sotil Escalante Maria Angelita, nata a Lima (Peru) il giorno 24
febbraio 1944 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere.
2. La sig.ra Sotil Escalante Maria Angelita e' autorizzata ad
esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la
professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente ed accertamento da parte
del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2001
Il direttore del dipartimento: D'Ari