IL DIRETTORE REGIONALE
                            dell'Abruzzo

  Visto  l'art.  32,  comma  1,  lettera  d), del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori dipendenti e pensionati od
organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente
almeno   cinquantamila   aderenti,   possono   costituire  centri  di
assistenza  fiscale  nei  confronti  dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma
1,  e  51  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il
quale  e' stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale  resa  dai  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e i
dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta e dai professionisti, ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto  il  decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del
12 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  166 del
17 luglio  1999,  con  il  quale  all'art. 1 e' stata attribuita alle
direzioni  regionali  la  competenza  al rilascio dell'autorizzazione
allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale;
  Vista  l'istanza  pervenuta  in  data  3 gennaio  2001,  con cui la
societa'  Centro  assistenza  fiscale  CNAI  S.r.l.  -  "C.A.F. CNAI"
S.r.l.,  con  sede  in  Chieti  Scalo,  viale  Abruzzo n. 229, codice
fiscale  01950070696,  chiede  di essere autorizzata a poter svolgere
l'attivita' di assistenza fiscale;
  Visto  l'atto  costitutivo  stipulato  in  data  16 novembre 2000 a
rogito  del  notaio  dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 17344
raccolta n. 4616) lo statuto ad esso allegato, dal quale risulta:
    che il capitale sociale e' di L. 100.000.000;
    che  la  societa' centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - "C.A.F.
CNAI  S.r.l." e' costituita dall'U.C.I.C.T. Unione cristiana italiana
commercio e turismo", codice fiscale 93014970698, con sede in Chieti,
viale  Abruzzo,  n.  229, riconosciuta di rilevanza nazionale, giusta
decreto  del  Ministero  delle  finanze del 25 marzo 1994, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale del 1o aprile 1994, n. 76, e dalla societa'
"C.N.A.I.   -  Coordinamento  nazionale  associazioni  imprenditori",
codice  fiscale 9302644069, con sede in Chieti, via M. V. Marcello n.
4;
  Vista  la  dichiarazione della Banca popolare di Lanciano e Sulmona
da  cui  risulta che il capitale sociale e' stato interamente versato
in data 2 gennaio 2001;
  Vista  la  scrittura  privata stipulata in data 31 gennaio 2001 con
autentica del notaio dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 17712
raccolta  n.  4773)  con  cui  la  societa'  C.N.A.I. - Coordinamento
nazionale  associazioni  imprenditori ha ceduto la propria quota pari
al 20% all'U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo
che  a  seguito  della  cessione  risulta essere titolare dell'intero
capitale sociale della societa' Centro assistenza fiscale CNAI S.r.l.
- "C.A.F. CNAI" S.r.l;
  Visto  il  decreto  del  Ministero delle finanze del 25 marzo 1994,
gia'  citato, concernente il riconoscimento della rilevanza nazionale
ove e' specificato che all'U.C.I.C.T. aderiscono 63.542 soci;
  Vista  la dichiarazione del sig. Di Renzo Orazio Remo, presidente e
legale   rappresentante,   tra  le  altre  societa',  della  societa'
U.C.I.C.T.  -  Unione  cristiana  italiana commercio e turismo con la
quale  si  attesta  che  quest'ultima  conta  un  numero di associati
superiore a cinquantamila;
  Vista  la  polizza  di  assicurazione stipulata con la compagnia di
assicurazione  "Lloyd's" la cui garanzia e' prestata con un massimale
di  L. 5.000.000.000,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1, del decreto
ministeriale n. 164;
  Vista  la  relazione  tecnica  sulla capacita' operativa del C.A.F.
CNAI  anche  in  ordine  all'affidamento  a  terzi delle attivita' di
assistenza  fiscale,  previsto  a  norma  dell'art.  11, comma 1, del
decreto ministeriale n. 164/1999;
  Vista  l'insussistenza  di provvedimenti di sospensione dell'ordine
di  appartenenza  a  carico del responsabile dell'assistenza fiscale,
rag.  Di  Renzo  Manola nata a L'Aquila l'11 novembre 1972 e iscritta
all'albo dei ragionieri e periti commerciali dal 28 marzo 1996, al n.
356;
  Considerato  che  nell'istanza  di  autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita'  di  assistenza  fiscale,  sono  indicati gli elementi
richiesti dall'art. 7, comma 1, decreto ministeriale n. 164;
  Viste   le  dichiarazioni  rese  dai  componenti  il  consiglio  di
amministrazione  e  dei  sindaci  revisori della societa' richiedente
attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art.
8 del decreto ministeriale n. 164/1999;
  Considerato  che sussistono quindi, i requisiti e le condizioni del
capo  V  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come aggiunto
dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del
decreto  ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei
centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;
                              Autorizza
la  societa'  "C.A.F. CNAI S.r.l. - Centro di assistenza fiscale CNAI
S.r.l."   all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza  fiscale  nei
confronti  dei lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art.
7,  comma  4,  del  decreto  ministeriale  31 maggio  1999, n. 164, e
dell'art. 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), del
decreto  del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art.
2  del  decreto  ministeriale 12 luglio 1999, nonche' dell'art. 3 del
decreto  ministeriale  28 dicembre  2000,  copia del presente decreto
viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione
tributi,  per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale
per  i  lavoratori  dipendenti  e  pensionati e, per conoscenza, alla
societa' richiedente.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    L'Aquila, 2 aprile 2001
                                      Il direttore regionale: Simeone