IL PRESIDENTE
(Omissis);
                              Dispone:

    Sono  attivate  dal  giorno  17 aprile  2001  le segreterie delle
sezioni  staccate di questa Commissione tributaria regionale, ubicate
in Caltanissetta, Catania, Messina e Siracusa.
    Da  tale  data  le  predette segreterie espleteranno i servizi di
ricezione delle costituzioni delle parti, nonche' di atti e documenti
in  genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle
rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai
proce-dimenti  medesimi  o  al  personale  -  magistrati  e impiegati
amministrativi - delle sezioni.
    La  costituzione  delle  parti  e il deposito di atti e documenti
potranno comunque avvenire presso la segreteria della sede principale
di Palermo.
    L'insediamento  dei magistrati assegnati alle sezioni staccate di
questa  Commissione  avverra',  presso  i locali gia' predisposti per
ciascuna sezione, il giorno 2 maggio 2001.
    Ciascuna   sezione   staccata   trattera'   in  via  esclusiva  i
procedimenti   relativi   ad   appelli   avverso  le  sentenze  delle
commissioni    tributarie    provinciali    ricomprese    nella   sua
circoscrizione,  a  revocazioni  di  proprie sentenze, nonche' ancora
quale  giudice  di  rinvio - dalla Corte Suprema di Cassazione, dalla
Commissione   tributaria  centrale  o  dalla  Commissione  tributaria
regionale  -  di  procedimenti  che  in  primo  grado  sono stati ivi
radicati.
    Alla  sede principale di Palermo restano assegnati solo i giudizi
di appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise
in  primo grado dalle commissioni provinciali di Palermo, Agrigento e
Trapani.
    In  relazione  a  giudizi  di  appello  o  di revocazione avverso
decisioni  emesse  dalle  cessate  commissioni  di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica n. 636/1972 si avra' egualmente riguardo
ai   fini  della  ripartizione,  alla  circoscrizione  della  sezione
staccata che ricomprende quella dell'organo decidente in primo grado.
    I  giudizi  di  ottemperanza  saranno  distribuiti tra la sezione
principale  e  le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione
territoriale  della  commissione  che  ha deciso il giudizio di primo
grado.
    I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art.
19  del  decreto  legislativo  n.  472/1997  sono ripartiti secondo i
criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.
    La  trasmissione  dei  fascicoli  dei  procedimenti  assegnati  a
ciascuna  sezione  avverra' con la necessaria gradualita' in funzione
delle  esigenze  organizzative  e  strumentali  di questa segreteria,
dandosi  comunque  la  preferenza ai procedimenti gia' assegnati alle
sezioni destinate a comporre le sezioni staccate.
    L'assegnazione  dei  procedimenti  alle  diverse sezioni rientra,
anche  per le sezioni staccate, nella competenza del presidente della
commissione,   a  norma  dell'art.  26  del  decreto  legislativo  n.
546/1996.  A  tal  fine  il presidente si rechera' periodicamente con
frequenza almeno mensile, presso le sedi delle sezioni staccate.
    I   presidenti   coordinatori   di   ciascuna   sezione  staccata
sottoporranno  al  presidente  della commissione qualsiasi anomalia o
irregolarita'  nel  funzionamento delle rispettive sezioni staccate e
in   ogni  caso  gli  trasmetteranno  trimestralmente  una  relazione
sull'attivita'   svolta   dalla   sezione,   corredata   dalle   loro
osservazioni e proposte.
    Il  calendario  delle  udienze delle singole sezioni sara', anche
nell'ambito   delle   sezioni   staccate,   predisposto  dai  singoli
presidenti di sezione e trasmesso ai presidenti coordinatori, i quali
ne  cureranno  a  loro  volta  la  trasmissione per l'approvazione al
presidente della commissione, chiamato a verificare la compatibilita'
tra  le  udienze  delle  singole  sezioni e la possibilita' effettiva
della  tenuta  di  esse  in  relazione alla situazione strutturale ed
organizzativa della rispettiva sezione staccata.
    I  presidenti  di  sezione  coordinatori adotteranno le opportune
iniziative  atte  a  prevenire  e  comunque  eliminare ogni possibile
inconveniente  nella distribuzione e nell'effettivo svolgimento delle
udienze, pubbliche e in camera di consiglio.
    Il  presente  decreto sara' comunicato al Consiglio di presidenza
della  giustizia  tributaria,  al  Ministero delle finanze, direzione
generale  degli  affari  generali e del personale e all'Agenzia delle
entrate, sede di Roma e direzione regionale di Palermo, e pubblicato,
a cura del direttore della segreteria, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Palermo, 21 marzo 2001
                                              Il presidente: Marletta