IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle  professioni sanitarie delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale

  Vista  la  domanda  con  la  quale  Suor  Tylus  Ewa  ha chiesto il
riconoscimento  del  titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione dell'11 dicembre 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.   Il  titolo  di  Pielegniarka  rilasciato  il  1986  dal  liceo
paramedico professionale di Janow Lubelski (Polonia) alla sig.ra Suor
Tylus  Ewa  nata  a  Janow  (Polonia)  il  giorno  4 giugno  1966  e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2.  Suor  Tylus  Ewa  e'  autorizzata ad esercitare in Italia, come
lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione  di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 marzo 2001
                                         Il dirigente generale: D'Ari