IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'articolo 1, comma 3;
Vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998,
riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
Visto il protocollo allegato all'atto finale del trattato
dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale;
Vista la decisione 2000/50/CE della Commissione europea, del
17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili alle
ispezioni negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il
proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare
negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando
quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi,
allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana,
pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona
fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si
occupa degli animali;
c) autorita' competente: il Ministero della sanita' e le
autorita' sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.
3. Il presente decreto non si applica agli animali:
a) che vivono in ambiente selvatico;
b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni,
ad attivita' culturali o sportive;
c) da sperimentazione o da laboratorio;
d) invertebrati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1, comma 3 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, legge comunitaria 1999, cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive comunitarie). - (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e'
al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere: Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).".
- La direttiva 98/58/CE e' pubblicata in GUCE n. L 221
dell' 8 agosto 1998.
- La decisione 2000/50/CE e' pubblicata in GUCE n. L
019 del 25 gennaio 2000.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 233, reca: "Attuazione della direttiva CEE n.
86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione
delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533,
reca: "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei vitelli".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534,
reca: "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini.".
- Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, vedi le note alle premesse.