1.  In  applicazione  dell'art.  12  del  decreto del Ministro del
Commercio  con  l'Estero  del  20  marzo  2001  di seguito denominato
"Regolamento", sono approvati:
- il modello della domanda di ammissione al contributo (all. 1);
- la  scheda  tecnica  da  allegare  alla  domanda  di  ammissione al
  contributo  ai  sensi  dell'art.  4, comma 4, lettera a) del citato
  Regolamento (all. 2);
- la scheda di partecipazione dei partners all'iniziativa da allegare
  alla  domanda  di contributo ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera
  b) del citato Regolamento (all. 3);
- il  modello  della garanzia da prestare ai sensi dell'art. 9, comma
  6, del citato Regolamento (all. 4);
- il  modello del rendiconto di cui all'art. 9 del citato Regolamento
  (all. 5).

   Al  fine di rendere piu' agevole la presentazione delle domande di
contributo  e  di  facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, sia in
fase  di  concessione  che  di  liquidazione del contributo, i citati
allegati,  sono  corredati da note esplicative e da istruzioni per la
compilazione,  cui  il  proponente  deve obbligatoriamente attenersi.
Inoltre,  in  presenza  di  dichiarazioni,  impegni, autorizzazioni e
obblighi  non  sono  ammesse  cancellazioni, abrasioni o modifiche di
alcun tipo al testo.

     LE DOMANDE NON REDATTE SECONDO I MODELLI E LE DISPOSIZIONI
           SOPRA RICHIAMATI SARANNO RITENUTE INAMMISSIBILI
                      (ART. 4 DEL REGOLAMENTO)

   2.  In  applicazione  dell'art.  8, comma 3, del Regolamento sopra
citato,  la  tipologia  delle  spese ammissibili, determinata tenendo
conto  della  prassi  degli  organismi  dell'Unione  Europea,  e'  la
seguente:
- Possono  essere prese in considerazione soltanto le spese fatturate
  in  data successiva alla presentazione della domanda di contributo.
  Dette  spese  possono  riguardare:  personale, consulenze, docenze,
  viaggi e diarie, materiali e attrezzature (acquistate o affittate),
  pubblicazioni,   traduzioni  ed  interpretariato,  affitto  locali,
  amministrazione/organizzazione, nonche' altre voci da valutare caso
  per caso.
- Il  progetto deve essere realizzato con personale e strutture degli
  organismi  promotori,  italiani  e locali, e di eventuali partners.
  Nel  caso  in  cui  essi  non  abbiano  adeguate  risorse  umane  e
  materiali,  e'  possibile  far  ricorso,  per  realizzare specifici
  compiti  (escluso  pertanto il coordinamento) a consulenti esterni,
  giustificandone  i motivi e fornendo le informazioni necessarie per
  una valutazione delle professionalita' coinvolte (curricula vitae).
  In  ogni  caso, le spese per consulenze esterne non devono superare
  il 30% dell' importo complessivo della voce "retribuzioni".

   In   caso  di  reclutamento  di  esperti  esterni,  e'  necessario
dichiarare  che  nella scelta si e' tenuto conto del miglior rapporto
qualita/prezzo  e  nei  relativi  contratti  devono  essere  indicate
dettagliatamente le prestazioni e i costi previsti.
   Per  quanto  concerne  i  compensi  unitari  (un  mese = 22 giorni
lavorativi)  per  retribuzioni  e  diarie  per  diem),  si  deve  far
riferimento    a   quelli   normalmente   fissati   dagli   organismi
internazionali (vedasi le seguenti pagine del sito internet della UE:
europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1 en.htm                  e
http://europa.eu.int/comm/europeaid/experts/avis en.htm),       fermo
restando  che  il  relativo  giudizio di pertinenza resta comunque di
competenza dell'Amministrazione.
- Nel  costo  del  personale  dipendente  rientrano  anche i relativi
  contributi  sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi
  di   categoria.  Il  costo  unitario  relativo  a  tale  personale,
  ancorche'  dimostrato  con buste paga o altro, non deve eccedere il
  compenso massimo previsto per gli esperti esterni.
- Nella  voce  "viaggi"  sono  esclusi  i  trasferimenti  locali  che
  rientrano  nelle  diarie. Per i viaggi aerei e' ammesso il rimborso
  del costo del biglietto in classe turistica.
- Le  attrezzature devono risultare strumentali alle attivita' e agli
  obiettivi  del  progetto  e la relativa spesa, che non deve in ogni
  caso superare il 30% del costo globale dell'iniziativa, puo' essere
  presa  in  considerazione  solo  se  i beni in questione restano di
  proprieta'  del partner locale. Anche per tale voce, cosi' come per
  tutte le altre acquisizioni di beni e servizi esterni e' necessario
  dichiarare che nella scelta si e' tenuto conto del miglior rapporto
  qualita/prezzo.
- Per  quanto  concerne  le spese generali di amministrazione, queste
  possono  essere  imputate  al progetto pro-quota fino ad un importo
  massimo  dell'8%  del costo totale del progetto. Nei limiti del 3%,
  puo' essere indicata una somma forfettaria.

   Sono  considerate  spese "figurative - in natura" quelle sostenute
all'interno  delle strutture dai soggetti coinvolti nell'iniziativa e
computate pro-quota a fronte di una specifica destinazione di risorse
umane e materiali (dipendenti, locali, ecc.) al progetto.
   Sono   invece   considerate   "finanziarie"   le  spese  sostenute
all'esterno   per  acquisizione  di  beni  e  servizi  esclusivamente
destinati al progetto.
   -  Non  sono  ammesse: spese per ammortamento, spese per interessi
passivi  e per fidejussioni, spese di rappresentanza, fondi destinati
ai  soggetti  partecipanti  ai  corsi  di formazione se aggiuntivi al
rimborso spese per soggiorno, borse di studio, spese preparatorie del
progetto,   I.V.A.   o   altra  tassa  equivalente  (nei  casi  sopra
richiamati).  Non  sono ammesse inoltre spese relative a tipologie di
intervento   diverse   da  quelle  specificatamente  previste  ed  in
particolare:  allestimento  di base e ristrutturazione di immobili ed
uffici,  apertura  uffici  di rappresentanza all'estero, forniture di
beni  per il funzionamento dell'azienda o dell'organismo destinatario
dell'intervento.
   Nei  singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate
le spese a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto;
   3.  I Paesi di intervento della legge n. 212/1992 per l'anno 2001,
individuati  (ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo
31  marzo  1998,  n. 143) con delibera del CIPE del 15 dicembre 2000,
sono  i  seguenti:  Albania,  Algeria,  Armenia,  Azerbaijan,  Bosnia
Erzegovina,  Bulgaria,  Croazia,  Egitto, Estonia, Federazione Russa,
Georgia,   Kazakistan,   Kirghizistan,   Lettonia,  Libia,  Lituania,
Macedonia,  Marocco,  Moldova,  Polonia,  Repubblica Ceca, Repubblica
Fed.  Yugoslava,  Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Tunisia, Ucraina,
Ungheria e Uzbekistan.

Roma, 23 marzo 2001

        Il direttore generale per la promozione degli scambi
              e l'internazionalizzazione delle imprese
                              CAPRIOLI