IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Viste  le delibere con le quali questo comitato ha assegnato in via
programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle leggi 8 agosto
1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;
  Vista  la  delibera  6 maggio  1998,  n.  42 (Gazzetta Ufficiale n.
159/1998,  errata  corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 173/1998), con
la quale questo comitato ha dettato nuove indicazioni procedurali per
l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  alle leggi sopra richiamate, tra
l'altro  prevedendo  che  in  sede  di  rideterminazione  del  quadro
economico,  a  seguito  delle  aggiudicazioni,  venga accantonata una
quota  non  eccedente  il 7% dell'importo aggiudicato, da utilizzare,
previa   autorizzazione   dell'amministrazione   competente,  per  le
finalita'  e  nei  limiti  di  cui  agli articoli 25 e 26 della legge
11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive modifiche ed integrazioni,
nonche'  per  i  lavori  suppletivi  di  cui  all'art. 20 della legge
30 dicembre 1991, n. 412;
  Viste  le  delibere  21 aprile  1999,  n. 49 (Gazzetta Ufficiale n.
162/1999,  errata  corrige  nella  Gazzetta Ufficiale n. 182/1999), e
21 dicembre  2000,  n.  135,  con le quali questo comitato ha dettato
indicazioni  integrative  per  l'utilizzo  delle economie conseguenti
agli  appalti  di  interventi  finanziati  con le risorse per le aree
depresse;
  Viste  le  delibere  21 aprile  1999,  n.  52 (supplemento Gazzetta
Ufficiale  n.  133/1999), e 6 agosto 1999, n. 135 (Gazzetta Ufficiale
n.  242/1999),  con  le  quali  questo  comitato ha ripartito su base
territoriale   rispettivamente   tra   le   regioni  del  Sud  e  del
Centro-Nord, i fondi della legge 30 giugno 1999, n. 208, destinati ad
opere di completamento, prevedendo il definanziamento delle opere non
commissariate  che  non risultino riavviate entro il termine indicato
nell'atto   di   pianificazione   o   consegnate   entro   60  giorni
dall'aggiudicazione   e  dettando  disposizioni  sull'utilizzo  delle
economie;
  Vista  la  delibera  4 agosto  2000,  n.  74,  con  cui  sono state
apportate talune modifiche alla citata delibera n. 135/1999;
  Vista  la  rilevazione  effettuata  dall'unita'  di  verifica degli
investimenti  pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  sullo  stato  di attuazione delle opere di
completamento finanziate con la menzionata delibera n. 52/1999 del 21
 aprile  1999;  relazione dalla quale si evince che oltre l'80% delle
opere  pianificate  sulla competenza 1999 e' stato riavviato entro il
termine   prescritto   e   che   per  le  opere  residue,  criticita'
realizzative  e/o diverse problematicita' non hanno invece consentito
il rispetto di tale termine;
  Preso  Atto  che  sono  nel  frattempo pervenute alla segreteria di
questo comitato comunicazioni circa l'impossibilita' di effettuare la
consegna alla scadenza stabilita;
  Considerato  che,  ai  sensi  delle  delibere  sopra richiamate, le
economie  eccedenti il 7% accantonato in sede di rideterminazione del
quadro  economico  conseguente  alle  aggiudicazioni,  in presenza di
stipula   d'intesa   istituzionale   di   programma,  debbono  essere
finalizzate nel contesto dell'intesa medesima;
  Ritenuto di riferire, per le amministrazioni centrali, la procedura
sopra   richiamata   solo   all'ipotesi   di   stipula,   nell'ambito
dell'intesa,  di  apposito accordo quadro per il settore nel quale le
economie  in  questione  si  sono realizzate e ritenuto, altresi', di
accomunare,  ai fini in questione, l'ipotesi opposta alla fattispecie
della    mancata    stipula    dell'intesa    istituzionale,   stante
l'impossibilita'  di destinare in via amministrativa ad altri settori
risorse gia' iscritte nel bilancio delle amministrazioni stesse ed al
fine  di  evitare  giacenze di fondi provenienti da mutui i cui oneri
finanziari gravano sull'erario;
  Ritenuto  che  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  trattasi  debba
comunque essere concordato con la Regione nel cui ambito territoriale
avviene tale utilizzo;
  Ritenuto di prevedere, per le opere finanziate a carico della legge
n.   208/1998   e   non  riconducibili  alla  categoria  delle  opere
commissariate,    disposizioni    intese    ad    assicurare maggiore
flessibilita'   operativa,   allo   scopo  di  favorire  comunque  il
completamento  funzionale di interventi classificatisi ai primi posti
di  apposita  graduatoria e considerati quindi particolarmente validi
sotto  l'aspetto qualitativo oltre che di specifica importanza per il
sistema infrastrutturale delle aree depresse;
  Ritenuto  pertanto  di  dettare direttive analoghe a quelle vigenti
per  le  opere  finanziate  a  carico  delle  altre leggi per le aree
depresse   sopra   richiamate  ed  intese  a  garantire,  nella  fase
realizzativa,  l'effettivo rispetto del criterio a suo tempo indicato
per la predisposizione degli atti di pianificazione;
  Ritenuto   altresi',  nell'illustrata  ottica,  di  demandare  alla
commissione  infrastrutture  la  valutazione  di  eventuali  casi  di
mancata osservanza delle direttive di cui sopra;
                              Delibera:
  1. Ulteriori disposizioni in tema di utilizzo di economie.
  Le economie eccedenti il 7% accantonato in sede di rideterminazione
del  quadro economico delle opere finanziate a carico delle leggi per
le  aree  depresse  n.  341/1995,  641/1996,  135/1997  e  208/1998 e
rientranti  nella  competenza del le amministrazioni centrali vengono
finalizzate  nel  contesto  del  l'intesa  istituzionale di programma
nell'ipotesi   che,  nell'ambito  dell'intesa,  sia  stato  stipulato
apposito  accordo  quadro per il settore in cui le economie stesse si
sono  realizzate,  In caso contrario, le risorse di cui trattasi sono
destinate   dall'amministrazione   competente   al  finanziamento  di
ulteriori    interventi    riconducibili    al    medesimo    settore
infrastrutturale  e  -  per  quanto  possibile  -  alla  stessa  area
regionale.   In   ogni  caso  l'individuazione  degli  interventi  da
finanziare  e'  concordata con la regione nel cui ambito territoriale
le risorse de quo vengono impiegate.
  Analoghe   disposizioni  valgono  per  l'utilizzo  degli  ulteriori
importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche
in   corso   d'opera,   di   economie  realizzate  nelle  varie  fasi
procedimentali  o  dell'inutilizzo,  parziale  o totale, del suddetto
accantonamento del 7%.
  Resta   confermato  che  le  economie  relative  ad  interventi  di
competenza   delle   amministrazioni  regionali  vengono  finalizzate
nell'ambito  dell'intesa  istituzionale di programma, preferibilmente
nel  medesimo settore infrastrutturale in cui le economie medesime si
sono realizzate.
  2. Definanziamenti completamenti ex legge n. 208/1998.
  Il   punto   6.5  della  delibera  n.  52/1999,  come  parzialmente
sostituito  dal  punto  B.2  della  delibera n. 135/1999, ed il punto
2.6.5.  di  quest'ultima, come parzialmente sostituito dalla delibera
n.  74/2000,  sono  modificati nel senso che l'opera di completamento
non   commmissariata,  posta  a  carico  della  competenza  1999  nel
provvedimento  di  pianificazione  e  non  aggiudicata  entro la data
stabilita   nelle   delibere   richiamate   (30 aprile  2000  per  il
Mezzogiorno  e  31 ottobre  2000  per il Centro-Nord), viene comunque
definanziata,  a  cura dell'amministrazione interessata, nell'ipotesi
in  cui,  entro  le date suddette, non siano stati aggiudicati lavori
che  comportino  impegni  complessivi - a valere sulla competenza del
1999  stesso  e  sulla competenza degli anni successivi - pari almeno
all'importo  totale assegnato in termini di competenza per detto anno
all'amministrazione  stessa.  Per  gli interventi finanziati a carico
delle  annualita'  successive il definanziamento avra' luogo comunque
se  l'opera  non  viene  riavviata  entro  il  30 settembre dell'anno
considerato  e  se  concorre  la circostanza che, a tale data, non e'
stato  assolto  l'obbligo  di assicurare almeno la corrispondenza tra
aggiudicato   ed   assegnato   nei   termini   esposti,  comprendendo
nell'assegnato   anche   le   quote   correlate  alle  aggiudicazioni
effettuate  in  precedenza  a  carico del medesimo anno. Qualora tale
corrispondenza risulti invece assicurata, compete all'amministrazione
di  settore la valutazione circa la sussistenza di motivi ostativi al
rispetto, da parte dei singoli soggetti attuatori, del termine di cui
sopra e l'eventuale fissazione di nuovo termine:
    in  caso di valutazione negativa l'amministrazione procedera' del
pari al definanziamento dell'intervento.
  Delle  revoche  verra' data comunicazione alla segreteria di questo
comitato.  Le  risorse  liberatesi  a  seguito  delle revoche vengono
finalizzate sulla base delle direttive di cui al precedente punto 1.
  3. Delega a commissione infrastrutture.
  Fermi  restando  i  compiti  attribuiti  con le precedenti delibere
richiamate  in  premessa,  la  commissione  infrastrutture procedera'
altresi'  a valutare eventuali richieste delle amministrazioni intese
alla  proroga  delle  date  richiamate al punto precedente, nonche' a
valutare  -  alla  luce  delle  motivazioni rappresentate - eventuali
richieste di differimento deI termine per la consegna dei lavori.
  La    commissione    infrastrutture    adottera'    le   definitive
determinazioni al riguardo.
    Roma, 1o febbraio 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  29  marzo 2001 Registro n. 2
Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 218