IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                e con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 concernente
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997 n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8
e  9  del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN
deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina
la  disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico
delle  amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei
trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda
del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta';
  Visto  in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo
n.  29  del  1993,  secondo  il  quale i contributi di cui al comma 8
affluiscono  direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a
definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
  Vista  la  legge  20 marzo  1975,  n. 70, e successive modifiche ed
integrazioni,  recante  "Disposizioni  sul  riordinamento  degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";
  Visto  l'art.  4  del  contratto collettivo nazionale quadro per la
definizione  dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno
1998,  che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti
pubblici non economici;
  Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998
dall'organismo  di coordinamento dei comitati di settore ed approvata
nella  successiva  seduta  n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e'
stata  concordata  con  l'ARAN  la  quota fissa di contributo posta a
carico  delle  amministrazioni,  pari  a  lire  seimila  per  ciascun
dipendente,  ai  fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo
quanto  disposto  dall'art.  50,  comma 8,  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 29 del 1993;
  Preso  atto  che i dati relativi al personale in servizio presso le
amministrazioni  interessate  dal  presente  decreto,  debbono essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e  con  il  Ministro dell'ambiente - alla definizione del sistema dei
trasferimenti    a   favore   dell'ARAN,   posti   a   carico   delle
amministrazioni  del  comparto  del personale degli enti pubblici non
economici, vigilati dal Ministero dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   A  decorrere  dal  1o gennaio  1999,  gli  enti  pubblici  non
economici,  di  cui  all'art.  4  del  contratto collettivo nazionale
quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto
il  2 giugno  1998,  sono  tenuti  a  versare  un contributo a favore
dell'ARAN,  ai  sensi  dell'art.  50, comma 8, lettera a) del decreto
legislativo  n.  29  del  1993, il cui importo e' stato stabilito con
delibera  29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati
di  settore  ed  e'  pari  a  lire seimila, per ciascun dipendente in
servizio presso il singolo ente.