L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 marzo 2001,
  Premesso che:
    l'art.  6,  comma  6.11,  della  deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita') 26 giugno
1997,  n.  70/1997,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  -  n.  150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n.
70/1997), come modificato dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione
dell'Autorita'  24 giugno  1998,  n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998 (di seguito:
deliberazione  n.  74/1998), prevede che: "La cassa conguaglio per il
settore      elettrico      riconosce      a     ciascuna     impresa
produttrice-distributrice, distributrice-acquirente o importatrice un
contributo bimestrale" da calcolare secondo modalita' ivi stabilite;
    le  disposizioni  di  cui  al  precedente  alinea  prevedono, tra
l'altro, che il contributo per unita' di energia prodotta da impianti
termoelettrici  sia  commisurato  non  alla produzione termoelettrica
effettuata  nel  bimestre  bensi'  a  quella  rilevata mediamente nei
corrispondenti bimestri del triennio precedente, e che agli eventuali
aumenti della produzione complessiva rispetto alla media dei bimestri
corrispondenti nel triennio precedente sia riconosciuto un contributo
unitario inferiore;
    con  lettera in data 29 dicembre 2000 (prot. PST/434/00/RR/ng) la
societa'   AEM   S.p.a.  ha  rappresentato  la  situazione  di  danno
conseguente  al  fuori  servizio  che, nel corso del secondo semestre
1997,  ha  interessato il gruppo n. 2 dell'impianto termoelettrico di
Cassano  d'Adda  al  fine di effettuare gli interventi di risanamento
ambientale  prescritti  dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con decreto 25 luglio 1994;
    gli  interventi  di  risanamento  ambientale di cui al precedente
alinea  hanno  interessato  l'unita' termoelettrica di capacita' piu'
rilevante   rispetto   alle  restanti  unita'  termoelettriche  nella
disponibilita'  della societa' AEM S.p.a., e comportato una riduzione
dell'ordine  del  42%  della produzione termoelettrica nell'anno 1997
rispetto ai valori dell'anno 1996;
    in  conseguenza di quanto rappresentato nei precedenti alinea, il
valore  della produzione termoelettrica della societa' AEM S.p.a. nel
1997  non  risulta  significativo,  ne'  rappresentativo  ai fini del
calcolo   delle   medie   storiche   triennali   utilizzate   per  la
determinazione  dei  contributi  bimestrali  relativi agli anni 1998,
1999 e 2000 in quanto:
      a) la  mancata  produzione  non  ha  potuto  essere  compensata
attraverso   l'apporto   di   altri   gruppi   termoelettrici   nella
disponibilita'  della  stessa  AEM  S.p.a.  o attraverso contratti di
importazione;
      b) la   mancata   produzione  del  gruppo  n.  2  dell'impianto
termoelettrico   di   Cassano   d'Adda   e'   stata   invece,  almeno
parzialmente, compensata con una maggior utilizzazione degli impianti
idroelettrici  a serbatoio di proprieta' della stessa AEM S.p.a. resa
possibile  dal fatto che, in previsione della fermata programmata del
suddetto  gruppo  n.  2,  nel  corso dell'anno precedente erano state
costituite adeguate riserve attraverso il minor utilizzo degli invasi
degli  impianti  idroelettrici  a  serbatoio  stagionale,  come anche
riportato nei bilanci dalla societa' AEM S.p.a. per l'anno 1996;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 1
che  dispone  che  il sistema tariffario deve tra l'altro armonizzare
gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio
con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale
e di uso efficiente delle risorse;
  Viste:
    la deliberazione dell'Autorita' n. 70/97;
    la deliberazione dell'Autorita' n. 74/98;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2000,  n. 230/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - supplemento
ordinario  n.  4  del  5 gennaio  2001  (di seguito: deliberazione n.
230/00);
  Viste    le    lettere   della   societa'   AEM   S.p.a.   inviate,
rispettivamente,      in      data     23 ottobre     2000     (prot.
AEM034875U/PRE249/RR/sg)  all'Autorita'  e  in  data 29 dicembre 2000
(prot.   PST/434/00/RR/ng)  alla  cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico e, per conoscenza, all'Autorita';
  Considerato  che l'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 230/00
prevede  che,  a  decorrere dal 1o gennaio 2001, il contributo di cui
all'art.   6,  comma  6.11,  della  deliberazione  n.  70/97  non  e'
riconosciuto alle imprese produttrici - distributrici o importatrici,
essendo  stati  soppressi  dalla  medesima deliberazione i contributi
alla produzione di energia elettrica a carico del conto costi energia
istituito  dalla  deliberazione  n.  70/97  a decorrere dal 1o luglio
1997;
  Ritenuto che:
    l'esigenza  di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
soggetti   esercenti  il  servizio  con  gli  obiettivi  generali  di
carattere  sociale,  di  tutela  ambientale e di uso efficiente delle
risorse  previsto  in particolare dall'art. 1 della legge 14 novembre
1995,  n.  481  deve  tener  conto  che nel caso di fuori servizio di
gruppi  termoelettrici  nella disponibilita' di imprese produttrici -
distributrici a causa di interventi di risanamento ambientale imposti
da atti di normazione primaria o secondaria, senza la possibilita' di
compensare  tale  mancata  produzione  attraverso  l'apporto di altri
gruppi  termoelettrici  o  contratti  di  importazione,  le  medesime
imprese    produttrici    -   distributrici   possono   aver   subito
penalizzazioni  economiche  negli anni successivi al periodo di fuori
servizio  di  entita'  superiore ai benefici associati alla riduzione
della produzione termoelettrica nel periodo di fuori servizio;
    la   condizione   di   impossibilita'  a  compensare  la  mancata
produzione  di  cui al precedente alinea si verifica quando una quota
non  inferiore a due terzi della capacita' termoelettrica complessiva
nella  disponibilita'  dell'impresa produttrice-distributrice risulta
fuori  servizio per periodi pari o superiori ad un bimestre dell'anno
solare  a  causa  di  interventi di risanamento ambientale imposti da
atti di normazione primaria o secondaria;
    nel caso delle imprese produttrici-distributrici che disponevano,
nello stesso periodo di fuori servizio determinato dall'attuazione di
adempimenti  imposti  da  atti di normazione primaria o secondaria in
materia  di  interventi  di risanamento ambientale, esclusivamente di
impianti    termoelettrici   alimentati   da   combustibili   fossili
commerciali,  la  rideterminazione  dei contributi di cui all'art. 6,
comma  6.11,  della deliberazione n. 70/97, come modificato dall'art.
2,  comma  2.2, della deliberazione n. 74/98, debba essere effettuata
valutando  la  produzione  relativa  ai  bimestri  nei  quali  si  e'
verificato  detto  fiori  servizio  in  misura  pari alla media della
produzione dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
    nel caso delle imprese produttrici-distributrici che disponevano,
nello  stesso  periodo  di fuori servizio determinato dall'attuazione
degli adempimenti imposti da atti di normazione primaria o secondaria
in  materia  di  interventi di risanamento ambientale, di impianti di
produzione  di  energia  elettrica  sia  di  tipo  termoelettrico che
idroelettrico o geotermoelettrico, la rideterminazione dei contributi
di  cui  all'art.  6,  comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, come
modificato  dall'art.  2,  comma  2.2,  della deliberazione n. 74/98,
debba  essere effettuata valutando la produzione relativa ai bimestri
nei  quali  si  e'  verificato  detto  fuori  servizio,  a parita' di
produzione  totale effettiva, secondo una ripartizione tra produzione
termoelettrica  e  idroelettrica  pari  a  quella  dei corrispondenti
bimestri dei tre anni precedenti;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Integrazione  delle  disposizioni  afferenti  la  determinazione  dei
contributi bimestrali alle imprese produttrici - distributrici di cui
all'art.  6,  comma  6.11,  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
       l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.
  1.   Le   imprese   produttrici-distributrici   aventi   titolo  al
riconoscimento  dei  contributi  bimestrali  di cui all'art. 6, comma
6.11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2.2,
della  deliberazione  24 giugno  1998,  n.  74/98,  possono ottenere,
previa presentazione di apposita istanza alla cassa conguaglio per il
settore  elettrico,  la  rideterminazione  di tali contributi qualora
ricorrano  entrambe le condizioni di cui alle successive lettere a) e
b):
    a) nel  periodo  1o luglio  1997-31 dicembre  2000  gli  impianti
termoelettrici  alimentati  da combustibili fossili commerciali nella
disponibilita'  dell'impresa  instante  devono  aver fatto registrare
periodi  di  mancata  produzione  pari  o  superiori  ad  un bimestre
dell'anno  solare  a causa di interventi di risanamento per finalita'
ambientali  imposti  da  atti  di normazione primaria o secondaria in
materia ambientale quali, a titolo esemplificativo:
      il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n.
140  del  16 giugno  1988,  recante  norme  in  materia  di  qualita'
dell'aria  e  di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; il
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita'    e    il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  8 maggio  1989,  concernente  la  limitazione delle
emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione;
    b) la  potenza  nominale  degli impianti posti fuori servizio per
consentire  gli  interventi  di  risanamento  di  cui alla precedente
lettera  a), deve essere stata pari, durante detto periodo di mancata
produzione, a piu' del 70% della capacita' termoelettrica complessiva
alimentata  da  combustibili fossili commerciali nella disponibilita'
dell'impresa  instante  e  non  deve  essere  stata  compensata,  nel
medesimo   periodo,  dalla  produzione  riveniente  da  altri  gruppi
termoelettrici  nella  disponibilita'  della medesima impresa, ovvero
acquisita  tramite  contratti  di  importazione  dalla stessa impresa
stipulati.
  2.  La  rideterminazione  di  cui  al  precedente  comma  1,  viene
effettuata  dalla  cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico  in
applicazione delle modalita' di seguito precisate:
    a) qualora  l'impresa  instante,  durante  il  periodo di mancata
produzione  di  cui al precedente comma 1, lettera a), abbia avuto la
disponibilita'   di   impianti   diproduzione  di  energia  elettrica
appartenenti   alla  sola  tipologia  degli  impianti  termoelettrici
alimentati   da   combustibili  fossili  commerciali,  la  produzione
relativa  ai  bimestri  di detto periodo viene sostituita dalla media
della produzione dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
    b) qualora  l'impresa  instante,  durante  il  periodo di mancata
produzione  di  cui al precedente comma 1, lettera a), abbia avuto la
disponibilita'  di impianti di produzione di energia elettrica sia di
tipo  termoelettrico che di tipo idroelettrico o geotermoelettrico si
considera,  per  ciascuno dei bimestri di detto periodo, a parita' di
produzione   totale   effettiva,   una  ripartizione  tra  produzione
termoelettrica  e  idroelettrica  pari  a  quella  dei corrispondenti
bimestri dei tre anni precedenti.