IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. SAES, inoltrata presso il
competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 15
gennaio  2001,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che il contratto di solidarieta' cui si' rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori, in data 1o dicembre 2000,
stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1 dicembre
2000,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da trentotto ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  industria - appalti ferroviari applicato, a trenta ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trentadue unita' su un organico complessivo di trentaquattro unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 1o dicembre 2000 al 30 novembre
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SAES, con sede
in Bari, unita' di Reggio Calabria, Cosenza, Paola, Sibari e Crotone,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  trentotto  ore settimanali a trenta ore medie settimanali
nei  confronti  di  un  numero massimo di lavoratori pari a trentadue
unita', su un organico complessivo di trentaquattro unita'.