IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera  a)  e  comma 2, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art.
1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  25 luglio  2000  presso  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la societa' CIET
S.p.a.  e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il
quale  e'  stato  concordato  che  il  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,   ai   sensi   del  sopra  richiamato  art.
1-quinquies  della  legge  n.  176/1998 e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguarda  un  numero  massimo  di lavoratori pari a 45
unita' nelle unita' di Matera e Viterbo;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla predetta societa' CIET S.p.a. -
codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto
trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 3 ottobre
2000 al 31 gennaio 2000;
  Visto  il  verbale  siglato  in  data  25  ottobre  2000  presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la societa' CIET
S.p.a.  e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il
quale e' stato concordato il ricorso alla CIGS per crisi aziendale ai
sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, a decorrere dal 30 ottobre 2000
anche  per  le  unita'  di  Casoria  (Napoli),  Matera  e Viterbo con
conseguente  interruzione  del ricorso alla CIGS ai sensi della legge
n. 176/1998;
  Vista  la nota inviata dall'azienda in data 1o febbraio 2001 con la
quale la societa' richiede l'interruzione del trattamento di cui alla
legge n. 176/1998, alla data del 29 ottobre 2000;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del  suddetto  trattamento  per  il periodo 3 ottobre 2000-29 ottobre
2000;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art.
1-quinquies  del  decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1998,  n.  176,  e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   e'   concesso   il   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale in favore di quarantacinque
lavoratori   sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,
dipendenti  dalla  CIET  S.p.a.,  sede legale in Pratantico (Arezzo),
unita'  di  Matera, per un numero massimo di dieci unita' lavorative,
Viterbo  per  un  numero  massimo  di trentacinque unita' lavorative,
codice  ISTAT:  45.34.0  (n.  matricola  I.N.P.S. 0501397308), per il
periodo dal 3 ottobre 2000 al 29 ottobre 2000.
  Il  presente  decreto  annulla  e  sostituisce il D.D. n. 29324 del
21 dicembre 2000;
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi