IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 99, n.
144;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art.
1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
    Visto  il  verbale,  siglato  in  data  2 ottobre 2000, presso il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa'
C.I.E.T.   S.p.a.   e   le  competenti  organizzazioni  sindacali  di
categoria,  con  il  quale  e'  stato  concordato  che il trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  ai  sensi della legge n.
176/1998,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, riguarda un
numero massimo di lavoratori pari a quarantacinque unita' nell'unita'
di Casoria (Napoli);
  Vista  l'istanza presentata dalla predetta societa' C.I.E.T. S.p.a.
-  codice  ISTAT  45.34.0  -  intesa  ad  ottenere la concessione del
suddetto  trattamento  in  favore  dei  propri dipendenti sospesi dal
lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal
1o luglio 2000 al 31 dicembre 2000;
  Visto  il  verbale  siglato  in  data  25 ottobre  2000,  presso il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa'
C.I.E.T.   S.p.a.   e   le  competenti  organizzazioni  sindacali  di
categoria,  con il quale e' stato concordato il ricorso alla C.I.G.S.
per  crisi  aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, a
decorrere  dal  30 ottobre  2000,  anche  per  le  unita'  di Casoria
(Napoli),  Matera  e Viterbo con conseguente interruzione del ricorso
alla C.I.G.S. ai sensi della legge n. 176/1998;
  Vista la nota inviata dall'azienda in data 1o febbraio 2001, con la
quale la societa' richiede l'interruzione del trattamento di cui alla
legge n. 176/1998, alla data del 29 ottobre 2000;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del  suddetto  trattamento  per  il periodo 1o luglio 2000-29 ottobre
2000;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art.
1-quinquies  del  decreto-legge  8 aprile 1998, n. 78, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1998,  n.  176,  e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   e'   concesso   il   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale in favore di quarantacinque
lavoratori   sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,
dipendenti dalla C.I.E.T. S.p.a., sede legale in Pratantico (Arezzo),
unita'  di  Casoria  (Napoli) per un numero massimo di quarantacinque
unita'  lavorative,  codice  ISTAT  45.34.0  (matricola  I.N.P.S.  n.
0501397308), per il periodo dal 1o luglio 2000 al 29 ottobre 2000.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale
n. 28810 del 13 settembre 2000.
  La  misura  del  predetto  trattamento  di  cui  all'art.  1  sopra
richiamato art. 1-quinquies e' ridotta del 10%.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi