IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della societa' S.r.l. CE.I.A.S. inoltrata presso il
competente  ufficio  della  direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza  sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 30
novembre  2000,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali dei lavoratori in data 27 novembre 2000 e 3
gennaio 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal
12  ottobre  2000,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da
trentotto  ore  settimanali,  come  previsto dal contratto collettivo
nazionale  del  settore  addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie
dello Stato applicato, a 26.30 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unita' su un organico
complessivo di ventisette unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato  che,  pur essendo stato il verbale d'accordo stipulato
in  data  27  novembre  2000,  sono  avvenuti  tra le parti, incontri
preliminari  per  il rinnovo dello stesso, in data 18 settembre 2000,
14 novembre 2000 e 24 novembre 2000;
  Ritenuto,  per  quanto  sopradetto,  di  far decorrere il beneficio
dalla data del 12 ottobre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, per il
periodo  dal  12  ottobre 2000 all'11 ottobre 2001, la corresponsione
del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma 3,  del  decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. CE.I.A.S. con sede in Bari,
unita'  di  Potenza  e  Matera,  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione  massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali
a  26.30  ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari  a  ventisei  unita'  su  un organico complessivo di
ventisette unita'.