IL DIRIGENTE
             della Direzione generale per la valutazione
          dei medicinali e la farmacovigilanza - ufficio V
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18  febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16  marzo  2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 174 del 29 marzo 2000, che
ha  prorogato  il  termine per la trasmissione da parte delle aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001
concernente  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di
alcune  specialita'  medicinali,  tra  le  quali indicata nella parte
dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda  della  ditta  Iodosan  S.p.a.,  titolare  della
specialita',   che   ha   chiesto   la   revoca   della   sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il
citato  decreto  dirigenziale  del 12 aprile 2001, limitatamente alla
specialita'  medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocata con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alla  specialita' medicinale
sottoelencata  -  il  decreto  direttoriale  800.5/L.488-99/D1 del 12
aprile  2001,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  2-bis,  del  decreto
legislativo  29  maggio  1991,  n.  178:  "GOLA  ACTION" "3 mg - 1 mg
compresse  orosolubili" 20 compresse orosolubili A.I.C. n. 033501014,
ditta Iodosan S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 19 aprile 2001
                                                Il dirigente: Guarino